Cassazione Penale, Sentenza n. 22043/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vitale impugnava la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il capo A (inizialmente imputato come sostituzione di persona) nel reato di concorso in falso in certificazioni amministrative e aveva confermato la condanna per truffa (capo B). I due ricorsi in cassazione denunciavano: (i) errata qualificazione giuridica dei fatti (avv. Testore) ritenendo applicabile l'art. 489 c.p. e non gli artt. 110, 477, 482 c.p.; (ii) (avv. Perna) assenza materiale di copia o falsificazione di certificati e mancanza degli artifici/raggiri necessari per la truffa, sostenendo che l'imputato si era limitato al trasporto e all'esibizione dei propri documenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui la versione difensiva non era credibile, esistendo elementi che attestavano la consapevolezza dell'imputato circa la destinazione finale dei beni e un contributo concreto alla realizzazione del reato presentandosi per il prelievo del carico. La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione del capo A come condotta autonoma, preordinata e strumentale alla realizzazione della truffa. Ha altresì ricordato il divieto per la Cassazione di riesaminare liberamente le prove per formare una diversa ricostruzione dei fatti. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
richiamato in relazione alla facoltà delle parti di chiedere la discussione orale; nel caso non richiesta il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito e successive modificazioni)
norma che ha autorizzato il contraddittorio scritto nelle impugnazioni in relazione alle disposizioni emergenziali; applicata per disciplinare il procedimento in cassazione senza discussione orale
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato nei limiti di enunciazione dei motivi necessari per la motivazione della sentenza di cassazione
art. 489 c.p.
norma invocata dalla difesa come qualificazione alternativa (falso materiale in certificazioni), ritenuta non applicabile alla fattispecie alla luce della ricostruzione probatoria
artt. 110, 477, 482 c.p.
articolazioni penali richiamate dalla Corte d'appello nella riqualificazione del capo A come concorso in falso in certificazioni amministrative e nella valutazione della partecipazione dell'imputato
art. 616 c.p.p.
dispositivo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione globale delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono normalmente inammissibili o infondati
- La riqualificazione giuridica operata dal giudice di appello è legittima quando emerga dalla valutazione del materiale probatorio che la condotta fosse strumentale a un delitto successivo (es. comportamento preordinato alla truffa) e non è necessaria la presenza di tutti gli elementi formali invocati dalla difesa
- La mancanza, secondo la difesa, di un elemento materiale specifico (es. copia falsificata) non esclude la responsabilità se dalle prove emergono indizi idonei a dimostrare consapevolezza e contributo al risultato criminoso
- In procedimenti trattati con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali, la mancata richiesta di discussione orale comporta il definitivo esame degli atti e delle memorie scritte
- La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi propone ricorso deve valutare il rischio di soccombenza anche sul piano economico
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →