Cassazione Penale, Sentenza n. 4558/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata, bancarotta societaria da operazioni dolose). Deduce: vizio di motivazione manifestamente illogica e travisamento delle prove; inesistenza dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra le operazioni distrattive e il fallimento; critica della perizia contabile; richiesta di riqualificazione del capo documentale in bancarotta semplice per avere delegato la contabilità a un professionista; richiesta delle circostanze attenuanti generiche ritenute negate dalla Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano, in massima parte, riesposizioni di fatti e censure valutative non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di manifesta illogicità, e taluni apodittici. Ha richiamato principi consolidati: la delega della contabilità non esclude l'obbligo di vigilanza dell'imprenditore (presunzione semplice di influenza sui dati contabili); per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è richiesta la prova del nesso causale tra distrazione e fallimento e il dolo richiesto è il dolo generico (non la conoscenza dello stato di insolvenza); nel reato di bancarotta impropria da operazioni dolose l'operazione dolosa può concorrere causalmente al dissesto anche se preesistevano cause di crisi. Ha inoltre respinto il motivo sulle attenuanti generiche come valutazione non sindacabile e infondata. Conseguenze: resta ferma la condanna di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 2647 cod. civ.
richiamata la nozione di obbligo di postergazione, rilevante per la contestazione dei rimborsi di finanziamenti in violazione della postergazione
art. 217 legge fallimentare (richiamato nel testo come art. 217 I. fall.)
distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice; la Corte ha rigettato la riqualificazione sostenendo che la delega della contabilità non esonera dall'elemento doloso quando non è fornita prova rigorosa contraria
art. 223 e art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (norme sul reato di bancarotta)
riferimento agli elementi costitutivi dei reati contestati e al dibattito sull'elemento soggettivo; la Corte afferma che per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico
art. 223 R.D. 16 maggio 1942, n. 267
normazione storica della bancarotta impropria; interpretata nel senso che un'operazione dolosa può concorrere causalmente al fallimento anche se non unica causa
Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016 (Passarelli, giurisprudenza delle Sezioni Unite)
principio applicato: per la bancarotta fraudolenta distrattiva l'elemento soggettivo è il dolo generico, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
Sez. U, n. 2 del 1958 (Mezzo)
richiamato per affermare che la sentenza dichiarativa di fallimento può essere considerata evento esterno o condizione ma non rientra nella volizione soggettiva dell'agente
art. 41 cod. pen.
richiamato per il concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente di dissesto non esclude il nesso causale con un'operazione dolosa intervenuta successivamente
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare fatti, valutazioni probatorie o perizie se le censure sono, nella sostanza, ricostruzioni alternative dei fatti: tali motivi sono inammissibili salvo vizi di manifesta illogicità.
- La delega della tenuta della contabilità a un professionista non esclude l'obbligo di vigilanza dell'imprenditore; opera una presunzione semplice che i dati contabili rispecchino le indicazioni del titolare e va fornita una prova rigorosa per scalfirla.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra le distrazioni e la dichiarazione di fallimento; è sufficiente la volontà di destinare beni sociali a impieghi estranei, configurandosi il dolo generico.
- La sentenza dichiarativa di fallimento può essere considerata condizione o evento esterno; non è necessario che l'agente abbia voluto o previsto il fallimento perché sussista il dolo per i reati distrattivi.
- Nel delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, una condotta dolosa può concorrere causalmente al dissesto anche se esistono cause pregresse di crisi; non è richiesto che la condotta sia l'unica causa efficiente del fallimento.
- Le richieste di attenuanti basate su generiche affermazioni di buona fede o su iniziative sporadiche di copertura dei danni difficilmente ribaltano la valutazione negativa quando emerge una condotta diffusa e prolungata di distrazione o artifici contabili.
- Proporre ricorsi che siano essenzialmente riedizioni di questioni di fatto già esaminate può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) se il ricorso è ritenuto colposamente inammissibile.
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