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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24316/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito di condanna per furto aggravato e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato il dolo. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il reato oggetto del giudizio è qualificato come furto aggravato, senza ulteriori precisazioni normative nel testo disponibile.

  • art. 625 c.p.

    L'aggravamento del furto è richiamato solo in termini di fattispecie contestata e confermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della carenza sull'elemento soggettivo, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non consente una rilettura del compendio fattuale o una sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è non scrutinabile in cassazione se si risolve in una mera contrapposizione tra ricostruzioni alternative del fatto, senza evidenziare reali lacune, contraddizioni o illogicità della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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