Cassazione Civile, Ordinanza n. 07941/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accesso fiscale presso la sede di un'associazione sportiva non riconosciuta, in relazione all'anno d'imposta 2012. L'Ufficio notificava un processo verbale di constatazione e poi un avviso di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni anche a due soggetti privati, assumendoli responsabili in solido ai sensi dell'art. 38 c.c. perché avrebbero effettuato numerosi prelievi di contanti sui conti bancari dell'ente, firmando le relative ricevute. I destinatari contestavano sin dal primo grado la loro qualità di responsabili solidali e negavano sia di avere compiuto le operazioni bancarie sia di aver sottoscritto le ricevute, poi anche con denuncia-querela per sottoscrizioni apocrife. La CTR accoglieva l'appello, annullando l'atto sanzionatorio sul rilievo che le firme erano state formalmente disconosciute e che l'Ufficio non aveva proposto istanza di verificazione. L'Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 214-216 c.p.c., sostenendo che la verificazione non richiede formule sacramentali e che la richiesta poteva desumersi implicitamente dal comportamento processuale complessivo e dalla richiesta di produzione degli originali; 2) violazione dell'art. 38 c.c., deducendo che la responsabilità personale e solidale per obbligazioni dell'associazione non poteva essere esclusa solo per la ritenuta mancata verificazione, dovendosi comunque accertare se sussistesse la responsabilità ex art. 38 c.c. in base all'effettiva ingerenza nella gestione associativa.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte afferma che la verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere validamente desunta anche implicitamente dal complessivo comportamento processuale della parte, senza formule sacramentali; nel caso concreto, l'Ufficio aveva comunque manifestato interesse all'accertamento dell'autenticità delle firme chiedendo la produzione degli originali. Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute richiede una concreta ingerenza nell'attività dell'ente e la spendita esterna del potere rappresentativo, ma ritiene non fondato il motivo perché la questione andrà riesaminata dal giudice di rinvio alla luce dell'errore di diritto commesso in appello sul primo punto.
Norme richiamate
artt. 214-216 c.p.c.
La richiesta di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule sacramentali; può risultare anche implicitamente dal contegno processuale complessivo, quando sia univoca la volontà di mantenere la spendita probatoria del documento e di consentirne l'accertamento di autenticità.
art. 38 c.c.
Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente richiede una concreta ingerenza nella gestione o la spendita esterna del potere rappresentativo; non basta un ruolo interno o una mera delega astratta, salvo che si tratti di debiti d'imposta, per i quali rileva il soggetto che abbia diretto la gestione nel periodo considerato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la violazione di legge commessa dalla sentenza d'appello nel ritenere necessaria una formula espressa per l'istanza di verificazione e nell'applicare l'art. 38 c.c.
Massime di principio
- L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta è validamente proposta quando dal comportamento processuale della parte emerga in modo inequivoco l'interesse ad accertare l'autenticità del documento, senza necessità di formule sacramentali o di un autonomo rito incidentale.
- Nel valutare la verificazione, il giudice deve guardare al significato oggettivo delle richieste istruttorie e del complessivo atteggiamento difensivo della parte, non a espressioni rituali o meramente lessicali.
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute si fonda sulla concreta ingerenza nella gestione dell'ente e sulla spendita esterna del potere rappresentativo, non sulla sola titolarità formale di una carica o di una delega interna.
- La mera delega all'utilizzo di conti correnti o la previsione statutaria di compiti interni non sono, da sole, sufficienti a integrare la responsabilità verso i terzi se non si traducono in effettive operazioni o in una reale gestione esterna dell'ente.
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