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Interpello

Risposta n. 252 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione ritiene che l'art. 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore si applichi già ai trasferimenti gratuiti a favore delle ONLUS durante il periodo transitorio, fino all'operatività del RUNTS, perché la norma è espressamente applicabile alle ONLUS fino a tale momento.

Trasferimenti gratuiti di immobili a favore di una ONLUS e applicazione dell'art. 82, comma 2, del CTS

Il quesito

La Fondazione chiede se, per il trasferimento gratuito delle proprietà immobiliari residue alla collegata Associazione Beta ONLUS, sia applicabile l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 82 del d.lgs. n. 117/2017, in alternativa a quella già prospettata in precedenza per i trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, nel periodo transitorio previsto dall'art. 104 del CTS, l'agevolazione dell'art. 82, comma 2, si applica ai trasferimenti a titolo gratuito a favore delle ONLUS iscritte nei registri di settore, quindi anche al caso descritto. Precisa inoltre che le agevolazioni dei d.lgs. n. 346/1990 e n. 347/1990 restano applicabili agli altri soggetti previsti da tali norme, ma non più agli enti del Terzo settore quando diverrà operativo il regime definitivo del CTS.

Trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS e applicazione dell'art. 82 CTS

L'interpello riguarda la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dal Codice del Terzo Settore ai trasferimenti gratuiti di immobili residui da parte di una fondazione estinta a favore di una ONLUS collegata. Il tema centrale è il coordinamento tra la disciplina transitoria del CTS e le precedenti agevolazioni previste per i trasferimenti gratuiti a favore di determinati enti non profit.

Fattispecie e contesto

La Fondazione Alfa, dichiarata estinta con provvedimento del Prefetto di Roma n. 0325139 del 22 settembre 2017, per tramite del liquidatore e legale rappresentante, intende trasferire le proprietà immobiliari residue alla collegata Associazione Beta ONLUS, in conformità alla delibera del Consiglio Generale del 22 marzo 2017 e a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.

La Fondazione precisa che in precedenza, con interpello presentato il 16 novembre 2018, aveva chiesto se potesse fruire delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti a titolo gratuito a favore di ONLUS richiamando i d.lgs. n. 346/1990 e n. 347/1990; successivamente, avendo rinunciato a tale interpello il 30 gennaio 2019, ripropone il quesito chiedendo se al medesimo caso sia applicabile l'art. 82 del d.lgs. n. 117/2017.

Quesito del contribuente

Il contribuente domanda se il trasferimento gratuito degli immobili alla ONLUS possa beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore, sostenendo che, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la norma si applichi anche alle ONLUS.

Soluzione interpretativa prospettata

La Fondazione ritiene che l'agevolazione dell'art. 82, comma 2, CTS sia già applicabile ai trasferimenti gratuiti in favore della Associazione ONLUS, poiché la disposizione, nel periodo transitorio, estende il beneficio anche agli enti iscritti negli attuali registri di settore, tra cui le ONLUS.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia richiama:

  • il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ha introdotto il Codice del Terzo Settore;
  • l'art. 104, comma 3, CTS, secondo cui le norme del Codice entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 3 agosto 2017;
  • l'art. 104, comma 2, CTS, che prevede l'applicazione del Titolo X (regime fiscale degli ETS) agli enti iscritti nel RUNTS solo dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro;
  • l'art. 104, comma 1, CTS, che introduce una disciplina transitoria, applicabile dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS iscritte negli appositi registri;
  • l'art. 82, comma 2, CTS, che prevede la non soggezione all'imposta sulle successioni e donazioni, nonché alle imposte ipotecaria e catastale, dei trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del comma 1, purché utilizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1;
  • gli articoli 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 346/1990 e gli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. n. 347/1990, richiamati come disciplina agevolativa di analogo contenuto per altri soggetti.

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia afferma che il CTS ha introdotto un doppio livello di applicazione:

  • in via generale, le disposizioni fiscali del Titolo X si applicano agli ETS iscritti nel RUNTS solo quando il Registro sarà operativo e dopo l'autorizzazione della Commissione europea;
  • in via transitoria, alcune disposizioni, tra cui l'art. 82, si applicano già dal 1° gennaio 2018 anche alle ONLUS, alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri.

Di conseguenza, fino alla fine del periodo transitorio, l'agevolazione dell'art. 82, comma 2, si applica ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore delle ONLUS, alle condizioni previste dalla norma.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, l'Agenzia riconosce che il trasferimento gratuito degli immobili a favore della Associazione Beta ONLUS può beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, nei limiti e alle condizioni previste dalla stessa disposizione, almeno fino alla conclusione del periodo transitorio disciplinato dal CTS.

L'Agenzia precisa inoltre che:

  • le agevolazioni previste dagli artt. 3 del d.lgs. n. 346/1990 e 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. n. 347/1990 continuano ad applicarsi ai trasferimenti gratuiti a favore dei soggetti ancora contemplati da tali norme;
  • una volta concluso il periodo transitorio del CTS, tali norme non si applicheranno più ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, per i quali opererà invece l'art. 82, comma 2, CTS, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b), del Codice.

Conclusioni operative

L'interpello chiarisce che, nel regime transitorio, i trasferimenti gratuiti a favore delle ONLUS restano agevolati dall'art. 82, comma 2, CTS. Per gli operatori, ciò significa che, in presenza di una ONLUS iscritta nei registri di settore e di un trasferimento a titolo gratuito utilizzato per finalità istituzionali, il beneficio fiscale è applicabile fino all'avvento della disciplina a regime del RUNTS.

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