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Interpello

Risposta n. 245 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la lavasciuga di classe A dovrebbe essere agevolabile al 50%, in quanto, in mancanza di una classificazione aggiornata, va trattata come i forni e come gli altri grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Bonus mobili: detrazione per l’acquisto di una lavasciuga di classe A

Il quesito

Il contribuente chiede se possa fruire del bonus mobili per l’acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A, pur non essendo l’apparecchio espressamente indicato nell’elenco della guida fiscale, considerando che per tale tipologia la classe A è la massima efficienza energetica.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’agevolazione spetti anche per l’acquisto di una lavasciugatrice di classe A, perché l’elenco dei grandi elettrodomestici è esemplificativo e non esaustivo e perché, per tale apparecchio, la classe A rappresenta la massima efficienza energetica prevista dalla normativa tecnica vigente, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti richiesti.

Acquisto di lavasciuga e bonus mobili

L’interpello riguarda la possibilità di applicare la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, prevista dall’art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, all’acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A. Il caso nasce nell’ambito di una pratica edilizia già in corso, che consente al contribuente di accedere al cosiddetto "bonus mobili".

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante segnala di voler acquistare una lavasciuga biancheria in classe A e osserva che, pur essendo le lavasciuga assimilabili alle lavatrici o alle asciugatrici, non sono indicate espressamente nell’elenco degli apparecchi agevolabili riportato nella guida fiscale. Precisa inoltre che, per questa tipologia di elettrodomestico, la classe energetica più elevata è la A, secondo quanto richiamato nella Direttiva 96/60/CE.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede in sostanza se la spesa per l’acquisto della lavasciuga in classe A possa beneficiare della detrazione del 50 per cento prevista per mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo l’istante, la detrazione dovrebbe spettare anche per la lavasciuga in classe A. A suo avviso, in assenza di una classificazione aggiornata della metodologia e della relativa scala di attribuzione delle classi energetiche, anche le lavasciuga di classe A dovrebbero essere agevolate, analogamente a quanto accade per i forni.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, evidenziando che la detrazione spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. La norma prevede la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ e, per i forni, di classe A o superiore, purché siano destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Viene inoltre ricordato che:

  • la detrazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute;
  • l’importo complessivo agevolabile non può superare 10.000 euro;
  • la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
  • per gli interventi effettuati nel 2018 o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il plafond va considerato al netto delle spese già sostenute nel 2018 per le quali si è fruito della detrazione.

Prassi e criteri interpretativi richiamati

L’Agenzia richiama la circolare n. 7 del 2018, che a sua volta richiama la circolare n. 29 del 2013. Da tali documenti emerge che il beneficio per i grandi elettrodomestici è limitato alle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, oppure A o superiore per i forni, se l’etichetta è obbligatoria per quella tipologia.

Inoltre, per individuare i "grandi elettrodomestici", viene ricordato che la circolare n. 7 del 2018 indicava come riferimento l’elenco esemplificativo dell’allegato 1B del D.Lgs. n. 151 del 2005. Poiché tale allegato è stato abrogato dal D.Lgs. n. 49 del 2014, il riferimento attuale è l’Allegato II di quest’ultimo decreto, il quale tuttavia non include espressamente le lavasciugatrici.

Valutazione sulla lavasciuga

L’Agenzia esamina anche il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 ottobre 1998, relativo all’etichettatura energetica di lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga per uso domestico. Da tale disciplina si ricava che, per le lavasciugatrici, la classe di efficienza energetica è determinata secondo l’Allegato IV-c, il quale prevede classi dalla A alla G, con la A corrispondente ai consumi più bassi e quindi alla massima efficienza.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che la detrazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una lavasciugatrice di classe A, attualmente la massima classe di efficienza energetica per tale apparecchio. La conclusione si fonda su due passaggi logici:

  • l’elenco delle apparecchiature considerate grandi elettrodomestici nell’Allegato II del D.Lgs. n. 49 del 2014 è esemplificativo e non tassativo;
  • la ratio della norma è incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Resta fermo che l’agevolazione spetta solo nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina del bonus mobili.

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