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Interpello

Risposta n. 243 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Recupero dell’IVA versata in eccedenza per servizio di ristorazione dopo il riconoscimento dell’aliquota del 4% e applicazione dello split payment

Il quesito

Il Dipartimento chiede come recuperare l’IVA pagata in eccesso: tramite detrazione del credito emergente dalle note di variazione emesse dal fornitore per il periodo 1° dicembre 2016-4 agosto 2017 e tramite recupero della maggiore imposta versata sulle fatture del periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016, per le quali non sono più emettibili note di variazione.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’AdE ritiene che le note di variazione ex art. 26, comma 3, possano essere registrate secondo le regole ordinarie: se l’acquisto è commerciale, con registrazione nei registri IVA vendite e acquisti; se istituzionale, la maggiore IVA versata può essere scomputata dai successivi versamenti in split payment. Per il periodo più risalente, l’importo eccedente costituisce indebito oggettivo recuperabile, nei limiti delle somme effettivamente indebite, mediante scomputo dai futuri versamenti split payment, con adeguata evidenza contabile e prospetto di riconciliazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il Dipartimento può recuperare l’IVA indebitamente versata in eccesso, ma non tramite una generica autorizzazione alla detrazione: per le note di variazione il recupero segue le regole di registrazione e di scomputo previste; per le somme versate nel periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016, in assenza di note di variazione, il recupero avviene come indebito oggettivo, compensando i futuri versamenti dovuti in regime di split payment, con obbligo di documentazione contabile e di riconciliazione.

Recupero dell’IVA versata in eccedenza su un servizio di ristorazione

L’interpello riguarda il recupero dell’IVA applicata in misura superiore al dovuto su un servizio di ristorazione reso presso la sede del Dipartimento Alfa. La questione nasce dopo che, con un precedente interpello, è stato riconosciuto che per tale servizio spettava l’aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, anziché l’aliquota ordinaria del 10% applicata dal fornitore.

Fattispecie e antecedente interpello

Il Dipartimento riferisce di aver ottenuto una risposta in data 8 marzo a un’istanza di interpello precedente, identificata come n. XXYYYY/2018, relativa alla corretta aliquota IVA da applicare alla fatturazione del servizio di ristorazione. In quell’occasione l’Agenzia aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l’aliquota ridotta del 4%.

A seguito di tale esito:

  • il fornitore ha emesso note di variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 per il periodo 1° dicembre 2016 - 4 agosto 2017;
  • per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 novembre 2016, invece, il fornitore non è più in grado di emettere note di variazione, per il decorso del termine annuale previsto dalla norma.

Quesito del contribuente

L’Istante chiede di essere autorizzato a portare in detrazione:

  • il credito IVA derivante dalle note di variazione emesse per il periodo 1° dicembre 2016 - 4 agosto 2017;
  • la maggiore imposta versata per le fatture relative al periodo 1° gennaio 2015 - 30 novembre 2016.

L’Agenzia osserva che la richiesta, pur formulata come domanda di autorizzazione alla detrazione, è sostanzialmente volta a conoscere le modalità di recupero dell’imposta versata in eccedenza.

Soluzione interpretativa del contribuente

Il contribuente non propone una soluzione interpretativa autonoma.

Normativa e prassi richiamate

Nel parere vengono richiamati:

  • l’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di note di variazione in diminuzione;
  • l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 2014, che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. split payment;
  • le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017, che hanno chiarito il funzionamento dello split payment e il trattamento delle note di variazione riferite a fatture emesse in tale regime.

Trattamento delle note di variazione per il periodo 1° dicembre 2016 - 4 agosto 2017

Con riferimento all’IVA erroneamente addebitata dal fornitore e oggetto di note di variazione emesse ex art. 26, comma 3, il documento richiama i chiarimenti già forniti in materia di split payment.

In particolare, se la nota di variazione si riferisce a una fattura originaria emessa in regime di scissione dei pagamenti:

  • la nota deve essere numerata;
  • deve indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta;
  • deve fare esplicito riferimento alla fattura originaria.

Quanto agli effetti per la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria, l’Agenzia distingue due ipotesi:

  • acquisto in ambito commerciale: la nota di variazione va registrata nel registro IVA vendite di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, e contestualmente nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25, così da stornare la parte di imposta già computata nel debito e rettificare l’IVA detraibile;
  • acquisto destinato alla sfera istituzionale non commerciale: la maggiore imposta versata rispetto a quella indicata nella fattura originaria può essere scomputata dai successivi versamenti IVA dovuti nell’ambito dello split payment.

Recupero dell’IVA versata in eccesso per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 novembre 2016

Per il periodo anteriore, non essendo più possibile l’emissione delle note di variazione per decorso del termine di un anno dall’operazione, l’Agenzia qualifica il maggiore versamento come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. e seguenti.

Secondo il parere, un indebito riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria può dar luogo:

  • alla ripetizione delle somme indebitamente versate;
  • oppure, in alternativa, al loro utilizzo in compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti c.c.

Nel caso concreto, la natura indebita dei versamenti emerge dal contenuto del precedente interpello n. XX-YYY/2018. Pertanto, limitatamente alle somme indebitamente versate in relazione alle prestazioni di servizio oggetto di quel chiarimento, l’istante può recuperare gli importi eccedenti scomputandoli dai futuri versamenti dovuti, per la propria sfera istituzionale, in regime di split payment.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non accoglie la richiesta nei termini di una generica autorizzazione alla detrazione del credito IVA. Precisa invece che:

  • per le somme oggetto di note di variazione, il recupero segue le regole ordinarie di registrazione e, se del caso, di scomputo nei versamenti split payment;
  • per le somme del periodo 1° gennaio 2015 - 30 novembre 2016, in assenza di nota di variazione, il maggior importo versato costituisce indebito oggettivo recuperabile mediante scomputo dai futuri versamenti in split payment.

Adempimenti operativi richiesti

Per recuperare gli importi indebitamente versati, l’istante deve curare l’evidenza contabile della compensazione, indicando con precisione:

  • le motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito;
  • i relativi importi;
  • la corrispondenza tra le operazioni per le quali è stato effettuato il versamento dell’indebito IVA in split payment e quelle per le quali è stata applicata la minore aliquota IVA.

A tal fine può essere predisposto un apposito prospetto di riconciliazione utile alla determinazione del credito utilizzabile in compensazione.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che il Dipartimento può recuperare l’IVA pagata in eccesso, ma con due canali distinti:

  • tramite la gestione delle note di variazione per il periodo in cui queste sono state emesse;
  • tramite scomputo dai futuri versamenti split payment per le somme indebitamente versate nel periodo più risalente, nei limiti dell’importo effettivamente riconducibile alle prestazioni oggetto del precedente interpello.

Il punto centrale è quindi la corretta documentazione contabile del credito e la puntuale riconciliazione tra fatture originarie, note di variazione e versamenti effettuati.

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