Risposta n. 246 del 16/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSe il contribuente era fiscalmente residente in Spagna nel 2018 e la pensione deriva da lavoro dipendente privato, il reddito pensionistico è imponibile esclusivamente in Spagna ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Italia-Spagna; l’INPS avrebbe quindi dovuto non assoggettarlo a ritenuta previa documentazione idonea. Le imposte trattenute in Italia possono essere chieste a rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 entro 48 mesi dal versamento.
Pensione privata corrisposta a residente fiscale in Spagna: tassazione in Italia e rimborso delle imposte trattenute.
Il quesito
Il contribuente, pensionato residente in Spagna e iscritto all’AIRE, chiede se per il 2018 debba presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e come possa recuperare le imposte italiane trattenute sulla pensione 2018, ritenute non dovute alla luce della convenzione Italia-Spagna.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia precisa che la residenza fiscale è questione di fatto non definibile in interpello, ma sulla base dei fatti esposti ritiene che, se la residenza fiscale spagnola nel 2018 e la natura privata della pensione sono confermate, il trattamento pensionistico 2018 non è imponibile in Italia. In tal caso il contribuente deve presentare il modello REDDITI come non residente se ha percepito redditi imponibili in Italia e, per il rimborso delle ritenute indebitamente operate, deve presentare istanza al Centro Operativo di Pescara secondo le modalità del provvedimento 10 luglio 2013.
Pensione privata corrisposta a residente fiscale in Spagna: tassazione e rimborso delle ritenute
L’interpello riguarda un pensionato italiano trasferito in Spagna, iscritto all’AIRE dal 2016, che chiede chiarimenti sul trattamento fiscale in Italia della pensione percepita nel 2018 e sulle modalità di recupero delle imposte eventualmente trattenute dall’INPS. Il nodo centrale è la coordinazione tra normativa interna italiana e Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna.
Fattispecie prospettata
L’istante riferisce di aver richiesto per il 2018 la residenza fiscale spagnola ai sensi della Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni. A supporto, avrebbe compilato il modello EP-I/4 dell’INPS, ottenendo il timbro e la firma dell’autorità tributaria spagnola. Il modulo sarebbe stato poi trasmesso all’INPS tramite raccomandata A/R il 13 settembre 2018.
Nonostante ciò, sul rateo pensionistico di dicembre 2018 non sarebbe stato rimborsato alcun importo a titolo di imposte, come di regola avveniva. L’istante avrebbe quindi inviato una PEC alla Direzione di Milano, allegando copia del modello, della ricevuta della raccomandata firmata e timbrata dall’INPS, della lettera di accompagnamento e del documento di identità.
L’INPS, con comunicazione del 21 dicembre 2018, avrebbe accettato la richiesta di detassazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ma avrebbe precisato che l’effetto sarebbe stato applicato solo dal 1° gennaio 2019, poiché l’annualità 2018 era già contabilmente chiusa.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, per l’anno d’imposta 2018, sia tenuto a presentare comunque la dichiarazione dei redditi in Italia e con quali strumenti possa recuperare le imposte trattenute in Italia sulla pensione percepita nel medesimo anno.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama, in via preliminare, il limite dell’istituto dell’interpello: l’accertamento della residenza fiscale è una questione di mero fatto, non risolvibile in sede di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. La risposta viene quindi resa assumendo per veri i fatti esposti, ferma restando la possibilità per l’Ufficio di verificare in concreto l’effettivo trasferimento all’estero.
Viene poi ricordato che i sostituti d’imposta, come l’INPS, possono applicare direttamente esenzioni o aliquote convenzionali ridotte solo se il beneficiario produce documentazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione. La prassi richiamata include:
- risoluzione n. 86/E del 2006;
- risoluzione n. 183/E del 2003;
- risoluzione n. 68/E del 2000;
- risoluzione n. 95/E del 1999.
L’Agenzia evidenzia anche che tale prassi è facoltativa per il sostituto: in caso di incertezza sui requisiti convenzionali, l’ente erogatore deve comunque assoggettare a tassazione le pensioni corrisposte ai residenti all’estero, applicando le ritenute secondo l’art. 23 del DPR n. 600 del 1973 e l’art. 23, comma 2, lettera a), del TUIR.
Quanto alla residenza fiscale, vengono richiamati:
- l’art. 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Spagna, secondo cui è residente di uno Stato contraente chi, in base alla legislazione di quello Stato, è assoggettato a imposta per domicilio, residenza o criteri analoghi;
- l’art. 2, comma 2, del TUIR, che considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza civilistica.
L’Agenzia ricorda inoltre che le tre condizioni sono alternative: basta il verificarsi di una sola per almeno 183 giorni nel periodo d’imposta, o 184 giorni in caso di anno bisestile, per integrare la residenza fiscale in Italia.
Sul piano dichiarativo, l’art. 3 del TUIR impone anche ai non residenti che percepiscono redditi prodotti in Italia di presentare la dichiarazione dei redditi. Le istruzioni al modello REDDITI PF 2019 precisano infatti che le persone fisiche residenti all’estero nel 2018 e titolari di redditi di fonte italiana imponibili in Italia devono dichiarare tali redditi come non residenti.
Infine, viene richiamata la disciplina dell’imposizione delle pensioni per i non residenti: ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera a), del TUIR, le pensioni corrisposte da enti residenti in Italia a soggetti non residenti sono imponibili in Italia, con obbligo per l’ente pensionistico di operare le ritenute.
Soluzione interpretativa proposta
L’impostazione prospettata implicitamente dal contribuente è che, in forza della residenza fiscale spagnola e della certificazione già ottenuta dall’autorità tributaria spagnola, la pensione 2018 non dovesse essere tassata in Italia e le ritenute trattenute dall’INPS dovessero essere restituite.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, sulla base dei fatti rappresentati, afferma che la Convenzione Italia-Spagna prevede all’art. 18 che le pensioni e remunerazioni analoghe, diverse da quelle pagate da uno Stato o da suoi enti pubblici, siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente. Ne deriva che le pensioni corrisposte a ex lavoratori dipendenti del settore privato, se percepite da un residente fiscale in Spagna, non sono imponibili in Italia ma solo in Spagna.
Di conseguenza, se nel 2018 il contribuente era effettivamente residente fiscale in Spagna e la pensione derivava da lavoro dipendente privato, il trattamento pensionistico erogato dall’INPS non doveva essere assoggettato a imposizione in Italia, purché fosse stata prodotta all’Istituto la documentazione necessaria a giustificare l’esenzione convenzionale.
Rimborso delle imposte trattenute
L’Agenzia conclude che l’imposta italiana eventualmente trattenuta dall’INPS sulla pensione 2018, se non dovuta, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973.
La richiesta deve essere presentata al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara:
- entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta;
- secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013.
Conclusioni operative
In sintesi, la risposta dell’Agenzia è favorevole al contribuente sul piano sostanziale, ma condizionata alla verifica dei presupposti di fatto:
- effettiva residenza fiscale in Spagna nel 2018;
- pensione riferita a cessato impiego nel settore privato.
Se tali condizioni sono confermate, la pensione è imponibile solo in Spagna e le ritenute operate in Italia possono essere recuperate con istanza di rimborso nei termini e con le modalità indicate.
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