Risposta n. 248 del 16/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene deducibili i contributi previdenziali perché, avendone rimborsato l'importo al titolare dell'impresa familiare, li considera sostenuti in proprio e quindi deducibili dal proprio reddito complessivo.
Deduzione IRPEF dei contributi previdenziali versati dal titolare di un'impresa agricola familiare per i collaboratori/coadiutori
Il quesito
Se il collaboratore familiare di un'impresa agricola possa dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi INPS versati dal titolare dell'impresa e successivamente rimborsati dal collaboratore stesso.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene non deducibili i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell'impresa agricola familiare, perché nella disciplina dell'impresa agricola non è previsto un espresso diritto di rivalsa analogo a quello esistente per le imprese artigiane o commerciali; di conseguenza non si applica l'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR.
Deduzione IRPEF dei contributi previdenziali nell'impresa agricola familiare
L'interpello riguarda la possibilità per un collaboratore familiare di un'impresa agricola di dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi INPS versati dal titolare dell'impresa e poi rimborsati dal collaboratore stesso. Il tema ruota attorno alla disciplina della deducibilità dei contributi previdenziali ai fini IRPEF e alla presenza, o meno, di un diritto di rivalsa in favore del titolare dell'impresa.
Fattispecie e contesto
Il contribuente istante svolge attività agricola come collaboratore familiare di un'impresa agricola iscritta alla Camera di Commercio, di proprietà di un soggetto indicato come ALFA. I contributi INPS vengono materialmente versati dal titolare dell'impresa, comprensivi della quota riferibile al collaboratore istante, che poi rimborsa al titolare l'importo relativo alla propria posizione.
In sede di dichiarazione dei redditi modello 730, il CAF ha negato il visto di conformità, ritenendo che i contributi versati per i collaboratori agricoli costituiscano oneri dell'impresa, rimangano a carico dell'imprenditore e concorrano alla formazione del reddito agrario, analogamente ai contributi dei dipendenti dell'impresa agricola. Da ciò il CAF ha desunto l'indeducibilità, in capo al collaboratore, dei contributi versati al titolare e da questi “rivoltati” sul collaboratore.
Quesito del contribuente
Con l'istanza di interpello viene chiesto se sia corretto considerare deducibili dal reddito complessivo del collaboratore familiare dell'impresa agricola i contributi INPS versati dal titolare dell'impresa e successivamente rimborsati dal contribuente istante.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L'istante sostiene che, avendo rimborsato al titolare dell'impresa familiare la quota di contributi previdenziali di propria spettanza, tali somme debbano essere deducibili dal proprio reddito complessivo ai sensi della disciplina IRPEF sui contributi previdenziali.
Normativa richiamata dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama in primo luogo l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, oltre ad altre tipologie di contributi previdenziali ivi menzionate. È richiamato anche il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui tali spese sono deducibili anche se sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, se fiscalmente a carico.
Viene inoltre richiamato l'articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, che prevede che il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.
Orientamento interpretativo richiamato
L'Agenzia richiama anche le istruzioni al modello Redditi PF, secondo cui, quando i contributi sono corrisposti per conto di altri e la legge prevede espressamente il diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
Da tale principio deriva che, nelle imprese artigiane o commerciali, il titolare è obbligato al versamento dei contributi anche per i familiari collaboratori, ma, poiché la legge riconosce il diritto di rivalsa, sono i collaboratori stessi a poter dedurre i contributi qualora il titolare abbia effettivamente esercitato la rivalsa.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Secondo l'Agenzia, la disciplina dell'impresa familiare agricola non contiene una previsione esplicita di diritto di rivalsa analoga a quella prevista per le imprese artigiane o commerciali. Questa assenza impedisce di riconoscere la deducibilità IRPEF dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa agricola in favore dei collaboratori/coadiutori, sia in capo all'imprenditore sia in capo al familiare collaboratore.
L'Agenzia richiama, a supporto dell'orientamento, le circolari nn. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e 7/2018.
Conclusione operativa
Nel caso esaminato, il contribuente istante non può dedurre i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell'impresa agricola, poiché non trova applicazione l'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR. In sintesi, la deduzione è ammessa solo nelle ipotesi in cui la legge preveda espressamente il diritto di rivalsa; per l'impresa agricola familiare tale presupposto manca.
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