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Interpello

Risposta n. 247 del 16/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, il credito può essere ceduto alla società di cui è socio e amministratore; la società potrà poi compensarlo tramite modello F24, nel rispetto delle regole sulla cessione.

Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica su singola unità immobiliare

Il quesito

Il contribuente chiede se, potendo cedere il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulla propria abitazione, il requisito del collegamento con il rapporto che genera la detrazione sia soddisfatto dal fatto che la società cessionaria sia di cui egli è socio e amministratore.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il solo fatto di essere socio e amministratore della società non integri il necessario collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. La cessione è quindi non ammessa in favore di quella società, perché estranea al rapporto agevolato.

Cessione del credito per ecobonus su singola unità immobiliare

L’interpello riguarda la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su una singola abitazione. Il contribuente, non avendo presumibilmente capienza d’imposta per utilizzare integralmente la detrazione, intende cedere il credito a una società della quale è socio e amministratore.

Fattispecie e contesto

L’istante rappresenta di dover eseguire interventi di risanamento, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica sulla propria abitazione. Poiché l’importo degli interventi è rilevante, egli ritiene di non disporre di sufficiente capienza d’imposta per fruire integralmente delle detrazioni spettanti.

La parte dell’intervento che rileva ai fini del quesito è quella relativa alla riqualificazione energetica della singola unità immobiliare. Alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, il contribuente intende cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tali spese.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se il credito possa essere ceduto alla società XXXX S.r.l., della quale è socio e amministratore. Il dubbio nasce dal fatto che la circolare n. 11/E del 2018 consente la cessione anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In sostanza, il quesito è se la qualità di socio e amministratore sia sufficiente a integrare quel "collegamento" richiesto dalla prassi dell’Agenzia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter effettuare la cessione del credito alla società XXX S.r.l. e che, nel rispetto della disciplina applicabile, la società beneficiaria possa utilizzare il credito in compensazione con imposte e contributi tramite modello F24.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione normativa della cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica:

  • Legge n. 232/2016, art. 1, comma 2, lett. a), n. 3: ha introdotto, dal 1° gennaio 2017, nell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 il comma 2-sexies, relativo agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali con determinate caratteristiche, prevedendo la possibilità di cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, con esclusione di banche e intermediari finanziari.
  • D.L. n. 50/2017, art. 4-bis, comma 1, lett. a): ha modificato l’art. 14, comma 2-ter, consentendo ai soggetti in cd. no tax area di cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari, alle condizioni previste.
  • Legge n. 208/2015: già prevedeva, per il 2016, una forma di cessione limitata ai fornitori per gli interventi sulle parti comuni.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110: ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito.
  • Legge n. 205/2017, art. 1, comma 3, lett. a), n. 10: ha esteso, dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, inclusi quelli sulle singole unità immobiliari.

L’Agenzia richiama inoltre le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, con cui sono stati chiariti i contorni applicativi della cessione del credito.

Soluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria

Secondo la circolare n. 11/E del 2018, i "soggetti privati" cessionari sono i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. L’Agenzia precisa che, a titolo esemplificativo, la cessione può avvenire:

  • tra soggetti titolari delle detrazioni per interventi condominiali comuni;
  • tra società appartenenti allo stesso gruppo, quando i lavori siano eseguiti da soggetti societari del gruppo;
  • con esclusione, per i soggetti non rientranti nella no tax area, di banche e intermediari finanziari.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso esaminato, l’Agenzia esclude che il collegamento richiesto possa derivare dal solo fatto che il contribuente sia socio e amministratore della società cessionaria.

Il requisito del collegamento deve riferirsi al rapporto che ha originato la detrazione, e non a un mero legame personale o societario tra cedente e cessionario. Poiché la società XXXX S.r.l. è del tutto estranea al rapporto da cui nasce il beneficio fiscale, la cessione non è ammissibile nei suoi confronti.

Conclusioni operative

L’interpello si conclude con il rigetto della soluzione prospettata dal contribuente: la cessione del credito non può essere effettuata alla società di cui egli è socio e amministratore, in assenza di un collegamento diretto con il rapporto generatore della detrazione.

In sintesi, per la cessione dei crediti da riqualificazione energetica il collegamento richiesto dalla prassi non coincide con un rapporto di partecipazione societaria o di amministrazione, ma deve emergere dal nesso con l’intervento agevolato stesso.

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