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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32346/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva affermato la loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti. I ricorsi sono stati ritenuti reiterativi dei motivi già dedotti in appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità. Uno dei ricorrenti ha contestato l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato l'attività di spaccio seriale e la condotta professionale, ritenendole ostative alla particolare tenuità. Sono state inoltre contestate, per quanto emerge dal testo, la valutazione delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione, la determinazione della pena, l'applicazione della recidiva nei confronti di uno degli imputati e l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. nei confronti dell'altro. La Corte di cassazione ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della sentenza impugnata, osservando che le valutazioni relative alle attenuanti, al bilanciamento e alla dosimetria della pena sono sindacabili in sede di legittimità soltanto in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché reiterativi dei motivi di appello e fondati su censure non proponibili in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua la motivazione sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., fondata sulla natura seriale e professionale dello spaccio, nonché adeguate le argomentazioni riguardanti il trattamento sanzionatorio, la recidiva e l'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    L'attività di spaccio seriale e la condotta professionale possono essere valorizzate dai giudici di merito come elementi ostativi alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 133 c.p.

    criteri per la valutazione della gravità del reato e la commisurazione della pena

    Le statuizioni sulle attenuanti, sul giudizio di comparazione e sulla dosimetria della pena possono essere motivate anche implicitamente o con formule sintetiche, purché non risultino arbitrarie o illogiche.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità

    L'attenuante è stata logicamente esclusa in ragione della finalità di lucro ritenuta tutt'altro che marginale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La reiterazione in cassazione delle medesime doglianze già dedotte in appello, unita alla formulazione di censure non consentite nel giudizio di legittimità, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto costituisce apprezzamento di merito; la natura seriale e professionale dell'attività di spaccio può motivatamente escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e tale valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguata e non arbitraria.
  • In materia di attenuanti generiche, giudizio di comparazione e dosimetria della pena, è sufficiente anche una motivazione implicita o sintetica, purché il percorso decisionale non sia manifestamente illogico né arbitrario.
  • L'applicazione della recidiva e l'esclusione di un'attenuante, quando sorrette da motivazione coerente con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, non possono essere rivalutate in cassazione come questioni di mero merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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