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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, del 12 gennaio 2026, resa tra le parti, e notificata in data 21 gennaio 2026 nel giudizio per l’annullamento: - della nota prot. -OMISSIS- del 7 dicembre 2023, con la quale l’Assessorato Regionale dell’agricoltura ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla Società avverso il diniego di variante e di proroga del termine per la conclusione del progetto ammesso opposto dall’Ispettorato di Siracusa con nota prot. -OMISSIS- del 3 luglio 2023; - del d.D.S. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2023 con il quale l’Ispettorato di Siracusa ha adottato il decreto di revoca del decreto di concessione n. 2964 del 3 agosto 2021; - della nota prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2024 di notifica del d.D.S. n. 6656 cit. e di richiesta di restituzione dell’importo conseguito a titolo di anticipazione maggiorato del 10%; - del provvedimento implicito di rigetto delle richieste di autorizzazione della variante e della proroga del termine per la conclusione dei lavori formulate in data 21 luglio e 25 luglio 2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziale, ancorché non conosciuti e non comunicati ivi compreso il rapporto motivato prot. -OMISSIS- del 21 novembre 2023 fornito dall’Ispettorato di Siracusa;

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione IV, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il rigetto della variante e della proroga, la revoca del contributo e la richiesta di restituzione delle somme anticipate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione cautelare. In primo grado erano stati impugnati il rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di variante e proroga del termine per la conclusione del progetto, il decreto di revoca del decreto di concessione del contributo, la richiesta di restituzione dell'anticipazione maggiorata del 10%, il provvedimento implicito di rigetto delle richieste di variante e proroga e gli atti presupposti, incluso il rapporto motivato dell'Ispettorato. L'appellante ha contestato l'interpretazione del TAR in ordine all'intervenuto inadempimento e alla non ammissibilità della modifica progettuale proposta. Quanto al periculum in mora, ha dedotto che, dopo la sentenza, le amministrazioni avevano richiesto la restituzione delle somme e proceduto all'escussione della polizza fideiussoria, esponendo la società al recupero complessivo di euro 210.355,93.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le questioni relative all'inadempimento, all'ammissibilità della modifica progettuale e all'eccezione di inammissibilità necessitassero di un approfondimento nella fase di merito, senza anticiparne la decisione. Ha tuttavia ravvisato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in considerazione dell'entità del recupero disposto, pari complessivamente a euro 210.355,93. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata demandata a separato decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della società appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le questioni relative alla legittimità dell'atto impugnato e all'ammissibilità della domanda richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio di un recupero coattivo di somme di rilevante consistenza, anche mediante escussione della garanzia fideiussoria, quando tale effetto espone il ricorrente a un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, correlato all'entità delle somme richieste in restituzione, può giustificare la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza appellata, anche senza una definizione anticipata del fumus nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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