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Sentenza

Sentenza n. 11905/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa misura cautelare provvedimento relativo alla pos. 316065225, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 07.07.2025 e notificato in data 21.07.25;

Giustizia amministrativa202514004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro per insufficiente esperienza pregressa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Casablanca che gli aveva negato il visto d’ingresso per motivi di lavoro, deducendo la violazione della disciplina di settore, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere. Ha sostenuto di possedere i presupposti per il rilascio del visto e ha contestato la valutazione negativa fondata sull’insufficiente esperienza pregressa. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare e la restituzione degli atti all’amministrazione per il riesame, il TAR ha disposto un’istruttoria sullo stato del procedimento. È emerso che non era stato svolto il colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 850/2011, nonostante la sua rilevanza per l’accertamento della posizione del richiedente e per il contraddittorio sugli elementi di dubbio evidenziati dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego di visto. Ha ribadito la fondatezza delle censure già riconosciuta nella precedente ordinanza cautelare, rilevando in particolare che il mancato svolgimento del colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 850/2011 aveva impedito un adeguato approfondimento della posizione del richiedente e un contraddittorio efficace sugli elementi posti a fondamento del diniego. La documentazione prodotta e le deduzioni difensive rendevano meritevole di ulteriore esame la posizione dell’interessato, da svolgersi previo colloquio consolare e valutazione della documentazione acquisita. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.m. 850/2011

    colloquio consolare di "fondamentale rilevanza"

    Il colloquio consolare costituisce un adempimento rilevante per l’istruttoria sulla domanda di visto e consente un contraddittorio efficace sugli elementi di dubbio posti dall’amministrazione; la sua omissione giustifica l’annullamento del diniego quando impedisce un adeguato approfondimento della posizione del richiedente.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso, il colloquio consolare previsto dalla disciplina applicabile deve essere svolto quando è funzionale all’accertamento della posizione del richiedente e al confronto sugli elementi di dubbio posti dall’amministrazione; la sua omissione può determinare l’illegittimità del diniego per insufficienza dell’istruttoria.
  • Il diniego di visto fondato su una valutazione negativa dell’esperienza pregressa deve essere preceduto da un adeguato approfondimento della posizione dell’interessato, comprendente l’esame della documentazione prodotta e, ove previsto e rilevante, il colloquio consolare.
  • Quando la documentazione e le deduzioni difensive prospettano elementi meritevoli di ulteriore verifica, l’amministrazione non può definire la domanda sulla base di una valutazione non adeguatamente istruita, ma deve procedere a un riesame effettivo della posizione del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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