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Sentenza

Sentenza n. 10289/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 14/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro il 30 novembre 2025, come da circolare MAECI|2630303|15/04/2025|0000451 , con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 14 ottobre 2025, diretta ad ottenere un appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso nel territorio dello Stato. L'epigrafe richiama un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, mentre la parte motiva riferisce l'istanza a un visto per motivi di lavoro subordinato; il giudice non risolve espressamente tale difformità. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro il 30 novembre 2025 e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter legale per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente, nei presupposti indicati dal testo, la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento hanno eliminato l'interesse a una condanna dell'amministrazione a provvedere.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto, secondo quanto indicato nell'epigrafe.

  • Circolare MAECI 15 aprile 2025, n. 0000451

    È richiamata dal ricorrente in relazione al termine entro il quale le amministrazioni avrebbero dovuto provvedere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto e la conseguente attivazione del procedimento fanno venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga all'amministrazione di provvedere, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto all'obbligo di attivare il procedimento, anche se non è ancora concluso il procedimento amministrativo sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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