Sentenza n. 411/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuta il 31.10.2025 (doc. a) con la quale il Comune di Torino rigettava l’istanza in data 03.10.2025 di definizione della compartecipazione e dell’integrazione alla retta di degenza del ricorrente sulla base dell’ISEE e ciò “per il superamento della franchigia dei beni immobiliari a disposizione, come indicato nella -OMISSIS-” “così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-” richiamando la “pec del 04/09/25”; - quale atto presupposto, di detta “pec del 04/09/25” con la quale il Comune comunicava alla moglie, sig.ra -OMISSIS-, di non poter erogare il “beneficio economico di integrazione della retta alberghiera, per superamento della franchigia dei beni immobiliari a disposizione (non di residenza)” e, quali atti presupposti, in parte qua, - della “DCC -OMISSIS-” con la quale il COMUNE ha introdotto “criteri di accesso e contribuzione al costo delle prestazioni residenziali delle persone disabili ed anziane”, - della “Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-” non nota né reperita, - della DGC n. -OMISSIS- del -OMISSIS-ad oggetto D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, N. 159 (G.U. 24 Gennaio 2014). Prestazioni Sociali e Sociosanitarie Agevolate. Recepimento D.G.R. N. 10-881 del 12.01.2015 avente a oggetto «Linee Guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa Isee di cui al Dpcm 5 Dicembre 2013, N 159» e la successiva proroga prevista nelle DGC nn. -OMISSIS- del 01.09.2015, n. -OMISSIS- del 15.12.2015, n. 2016 03481/019 del 26.07. 2016, n. -OMISSIS- del 14.02.2017 e da ultimo la n. -OMISSIS- del 02.08.2019; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di RSA fruito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di definizione della compartecipazione e dell'integrazione della retta di degenza in RSA per l'annualità 2025, fondato sul superamento della franchigia comunale relativa al patrimonio immobiliare, nonché la disciplina comunale presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (utente socio-sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, disabile grave, invalido al 100% e non autosufficiente, ricoverato dal 30 luglio 2025 in una RSA accreditata e convenzionata, impugnava il diniego con cui il Comune di Torino aveva escluso qualsiasi integrazione della quota socio-alberghiera della retta, ritenendo superata la franchigia di 20.000 euro prevista dalla disciplina comunale per il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale. Il ricorrente deduceva che la propria capacità economica doveva essere determinata esclusivamente secondo l'ISEE socio-sanitario residenziale, pari per il 2025 a 6.109,57 euro, e non mediante criteri comunali ulteriori e sostitutivi, quali la soglia patrimoniale che imponeva in concreto l'accollo dell'intera retta annua, pari a 18.366,80 euro. Venivano dedotti, tra gli altri, la violazione del D.P.C.M. n. 159/2013, della Costituzione, della legge n. 328/2000, della normativa regionale, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, sproporzione, sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune eccepiva l'inammissibilità, sostenendo che la nota fosse una mera comunicazione, la tardività dell'impugnazione e il difetto di interesse. Il giudice ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, centrati sull'illegittima sostituzione dei criteri ISEE con la franchigia comunale sul patrimonio immobiliare, assorbendo gli ulteriori motivi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Le eccezioni preliminari sono state respinte: la nota comunale non era una mera comunicazione, ma un provvedimento definitivo e lesivo, adottato a conclusione del procedimento avviato con l'istanza del 2 ottobre 2025; non era tardiva l'impugnazione, poiché i precedenti atti richiamati dal Comune non riguardavano l'annualità 2025 e avevano natura interlocutoria o non provvedimentale; sussisteva inoltre un interesse concreto e attuale, dato dall'accollo di un costo superiore alla capacità economica del ricorrente. Nel merito, il TAR ha affermato che l'ISEE costituisce, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., lo strumento uniforme e indefettibile per determinare la capacità economica rilevante ai fini dell'accesso e della compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate. Gli enti locali possono introdurre criteri ulteriori soltanto per individuare specifiche platee di beneficiari e quando ciò sia richiesto dalla particolare natura della prestazione, senza modificare o sostituire i criteri statali dell'ISEE. Poiché il D.P.C.M. n. 159/2013 considera già il patrimonio immobiliare mediante parametri, criteri temporali, franchigie e scale di equivalenza, il Comune non può imporre un'ulteriore soglia patrimoniale che escluda l'integrazione della retta né pretendere, in ragione del superamento di tale soglia, la destinazione integrale del patrimonio al pagamento della retta. È stata quindi ritenuta illegittima, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la previsione dell'allegato 2 alla D.C.C. dell'11 giugno 2012 che negava l'integrazione in presenza di patrimonio immobiliare superiore a 20.000 euro, nonché il conseguente diniego applicativo. Il Comune è stato tenuto a rieditare il potere nel rispetto dei principi affermati. È stata altresì ordinata la pubblicità della decisione con le forme previste per l'atto generale parzialmente annullato. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 3.612 euro oltre accessori, con pagamento in favore dello Stato; le spese nei confronti dell'interventore ad adiuvandum sono state compensate. È stata confermata l'ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 2 D.P.C.M. n. 159/2013
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.
L’ISEE è lo strumento statale uniforme e indefettibile per determinare la capacità economica e il livello di compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate. I criteri ulteriori degli enti erogatori non possono modificarlo o sostituirlo.
art. 5 D.P.C.M. n. 159/2013
Disciplina la valorizzazione del patrimonio immobiliare nell’ambito del calcolo ISEE; tale patrimonio non può essere nuovamente computato dal Comune mediante una soglia autonoma e derogatoria.
art. 117, comma 2, lettera m), Cost.
La determinazione uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni consente allo Stato di fissare criteri vincolanti per garantire sull’intero territorio nazionale il godimento delle prestazioni sociali e socio-sanitarie; regioni ed enti locali possono intervenire solo in senso migliorativo.
artt. 6, comma 4, 8, comma 3, lettera l), 18, comma 3, lettera g), e 25 l. n. 328/2000
La compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie deve essere determinata sulla base della disciplina statale dell’ISEE, nel quadro della programmazione regionale e locale.
art. 40, commi 1 e 5, l.r. Piemonte n. 1/2004
La disciplina regionale conferma l’utilizzo dell’ISEE quale base per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie; i criteri ulteriori non possono stravolgere i criteri statali.
art. 3 l. n. 241/1990
La decisione richiama il difetto di motivazione dedotto, ma accoglie il ricorso sulla base della violazione della disciplina ISEE e assorbe gli ulteriori motivi.
art. 14 D.P.R. n. 1199/1971
La disposizione sulla pubblicazione del decreto decisorio di annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo è ritenuta applicabile anche al giudicato di annullamento dei medesimi atti.
art. 50 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’intervento ad adiuvandum della società interessata all’accoglimento del ricorso.
art. 130 D.P.R. n. 115/2002
È applicato per la dimidiazione degli onorari, diritti e spese liquidati a carico dell’Erario in favore del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, l’ISEE costituisce lo strumento uniforme e indefettibile per determinare la situazione economica rilevante ai fini dell’accesso e della compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate, trattandosi di un livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost.
- Gli enti locali possono introdurre criteri ulteriori rispetto all’ISEE soltanto nei limiti consentiti dalla normativa statale e regionale, per individuare specifiche platee di beneficiari quando lo richieda la particolare natura della prestazione; tali criteri non possono modificare, derogare o sostituire i parametri statali di calcolo della capacità economica.
- Poiché il D.P.C.M. n. 159/2013 considera già il patrimonio immobiliare mediante parametri, criteri temporali, franchigie e scale di equivalenza, è illegittimo il regolamento comunale che subordini l’integrazione della retta socio-sanitaria al mancato superamento di una soglia patrimoniale autonoma e ulteriore rispetto all’ISEE.
- Il superamento di una soglia patrimoniale prevista dal regolamento comunale non consente all’amministrazione di escludere automaticamente l’integrazione della retta né di imporre all’assistito la destinazione integrale del patrimonio immobiliare al pagamento del costo della prestazione.
- Una nota amministrativa che, in risposta a una specifica istanza di definizione della compartecipazione per una determinata annualità, neghi l’integrazione della retta e ponga a carico dell’interessato l’intero costo della prestazione ha natura provvedimentale, contenuto definitivo e lesivo ed è pertanto autonomamente impugnabile.
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