Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31040/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta conseguita dalla cessione di un terreno edificabile di comproprietà della contribuente e non dichiarata. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la CTR aveva riformato la decisione e annullato l'accertamento. Contro tale sentenza l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per erronea valutazione della prova presuntiva della percezione pro quota del prezzo; violazione degli artt. 67 e 68 TUIR per avere la CTR escluso la prova del conseguimento della plusvalenza; omessa motivazione sul mancato deposito della copia del ricorso e della ricevuta di spedizione; nullità per violazione dell'art. 22 TUIR per il medesimo mancato deposito; nullità per violazione degli artt. 20 e 21 TUIR, sostenendo che la notifica fosse tardiva perché, essendo il ricorso spedito in busta chiusa, il termine andava riferito alla ricezione e non alla spedizione. La controricorrente eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso perché notificato tardivamente, deducendo che la sentenza era già passata in giudicato e producendo documentazione sulla notificazione e sul definitivo passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisiva l'eccezione della controricorrente relativa alla tardività della notificazione del ricorso per cassazione rispetto al termine di legge, richiamando la produzione della sentenza notificata e dell'attestazione di passaggio in giudicato. In conseguenza, non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro per i primi motivi, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per i motivi di nullità della sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito per difetto di procedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di un punto decisivo; anche questo motivo resta assorbito dalla improcedibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla percezione della plusvalenza, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato quale norma sulla efficacia probatoria dell'atto pubblico, ma non scrutinato per la declaratoria di improcedibilità.

  • artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere la tassabilità della plusvalenza da cessione di terreno edificabile; non valutati nel merito.

  • art. 22 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato a sostegno della censura sul deposito degli atti; non esaminato nel merito.

  • artt. 20 e 21 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamati per sostenere la tardività della notificazione; la Corte fonda la decisione sulla tardività del ricorso per cassazione, non su tali disposizioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine previsto comporta la sua improcedibilità, con assorbimento di ogni censura di merito.
  • La parte che eccepisce il giudicato o la tardività del ricorso può fondare la propria difesa su documentazione attestante la notificazione della sentenza e il relativo passaggio in giudicato.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di impugnazione attinenti a violazioni di legge, vizi di motivazione o nullità della decisione di merito.
  • Per le Amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.