Regolamento (UE) 2023/1334
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1334 della Commissione del 29 giugno 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 349/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, confermando la sicurezza dell’additivo nella nuova composizione e imponendo misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente modifica le condizioni autorizzative, in particolare considerando la sostanza come "sostanza" e non più come preparato, e aggiorna il numero di identificazione. Il precedente regolamento di autorizzazione è abrogato, ma sono previste disposizioni transitorie per lo smaltimento delle scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con aggiornamento delle condizioni d’uso e abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica al chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina, classificato come additivo nutrizionale nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, per l’impiego nei mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Rileva per gli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono. Sono previste esclusioni temporali e transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate all’articolo 3, con differenziazione tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Rinnovo dell’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1334 della Commissione rinnova l’autorizzazione del chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA, che conferma la sicurezza dell’additivo nella nuova composizione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
L’additivo era già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 349/2010. La domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ha chiesto anche il mantenimento della classificazione nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, oltre a una modifica delle condizioni autorizzative: eliminazione dell’olio minerale e conseguente qualificazione del prodotto come sostanza, nonché lieve modifica del tenore minimo di rame.
L’EFSA, nel parere del 5 maggio 2021, ha concluso che l’additivo, nella nuova composizione, resta sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso già autorizzate. L’Autorità ha inoltre rilevato che la sostanza è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante cutaneo, con rischio respiratorio considerato basso, e ha ritenuto che la modifica proposta non incida sull’efficacia. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Condizioni autorizzative e caratteristiche tecniche
L’allegato al regolamento stabilisce che l’additivo è identificato con il numero 3b410i e che la sua composizione deve comprendere almeno il 16 % di rame e almeno il 78 % di acido (2-idrossi-4-metiltio)butanoico, con tenore massimo di nichel pari a 20 ppm. Il prodotto è descritto come forma solida.
Sono fissati limiti massimi di rame nel mangime completo, calcolati su un tenore di umidità del 12 %, differenziati per specie o categoria animale:
- bovini prima dell’inizio della ruminazione: 15 mg/kg in totale;
- altri bovini: 30 mg/kg in totale;
- ovini: 15 mg/kg in totale;
- caprini: 35 mg/kg in totale;
- suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 mg/kg in totale;
- suinetti dalla quinta alla ottava settimana dopo lo svezzamento: 100 mg/kg in totale;
- crostacei: 50 mg/kg in totale;
- altri animali: 25 mg/kg in totale.
L’autorizzazione è fissata fino al 20 luglio 2033.
Obblighi per operatori e requisiti di etichettatura
L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’impiego richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
L’etichettatura deve includere avvertenze specifiche:
- per i mangimi destinati all’alimentazione degli ovini, se il tenore di rame supera 10 mg/kg: "Il tenore di rame in questo mangime può causare avvelenamento in alcune razze ovine";
- per i mangimi destinati ai bovini dopo l’inizio della ruminazione, se il tenore di rame è inferiore a 20 mg/kg: "Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo".
Controllo analitico
Il regolamento richiama metodi analitici specifici per il controllo ufficiale e la quantificazione:
- dell’analogo idrossilato della metionina nell’additivo, tramite titrimetria e titolazione potenziometrica dopo reazione di ossido-riduzione;
- del rame totale nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, tramite ICP-AES, AAS e, ove previsto, ICP-MS.
Abrogazione e disciplina transitoria
Con il rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 349/2010. Tuttavia, per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova qualificazione del prodotto e al conseguente aggiornamento del numero di identificazione, sono previste misure transitorie.
In particolare:
- l’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 20 gennaio 2024, secondo le norme precedenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 20 luglio 2024 secondo le regole precedenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine corrispondente è il 20 luglio 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della sostanza indicata nell’allegato è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, quale additivo nutrizionale del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, alle condizioni riportate nell’allegato stesso.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 14, e tiene conto del parere EFSA del 5 maggio 2021, che conferma la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché l’assenza di impatti negativi sull’efficacia. È richiamata anche la valutazione del laboratorio di riferimento ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.
Modifica della composizione e qualificazione del prodotto
La domanda di rinnovo ha comportato l’eliminazione dell’olio minerale dall’additivo, che viene quindi considerato una sostanza e non più un preparato. È stato inoltre leggermente modificato il tenore minimo di rame.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
L’allegato stabilisce il numero di identificazione 3b410i, la composizione minima del 16 % di rame e almeno il 78 % di acido (2-idrossi-4-metiltio)butanoico, un tenore massimo di nichel pari a 20 ppm, e i tenori massimi di rame nel mangime completo per diverse specie o categorie (tra cui bovini, ovini, caprini, suinetti, crostacei e altri animali). L’autorizzazione scade il 20 luglio 2033.
Obblighi di incorporazione, etichettatura e protezione degli utilizzatori
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, l’impiego richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle. L’etichetta deve riportare avvertenze specifiche per ovini e bovini, in funzione del tenore di rame del mangime.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi di controllo per la quantificazione dell’analogo idrossilato della metionina e del rame totale nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, mediante titrimetria, ICP-AES, AAS e ICP-MS secondo i riferimenti tecnici ivi richiamati.
Abrogazione del precedente regime
Il regolamento (UE) n. 349/2010, che aveva autorizzato originariamente l’additivo per un periodo di dieci anni, è abrogato.
Disposizioni transitorie
Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 20 gennaio 2024 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se conformi alle norme precedenti. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 20 luglio 2024; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 20 luglio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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