Cassazione Civile, Ordinanza n. 27669/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un atto con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni a una società per non avere regolarizzato una fattura emessa da un terzo con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% anziché di quella ordinaria. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il cessionario non fosse tenuto a compiere valutazioni giuridiche sulla correttezza dell'aliquota IVA applicata dal cedente e dovesse limitarsi a un controllo formale dei requisiti della fattura. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che il cessionario aveva l'obbligo di attivarsi per la regolarizzazione, poiché dalla fattura emergeva l'applicazione di un'aliquota non corrispondente a quella dovuta in relazione alla natura del bene ceduto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'obbligo di regolarizzazione imposto al cessionario/committente dall'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 riguarda il controllo formale e intrinseco della fattura, comprensivo anche dell'aliquota indicata, salvo ipotesi particolari in cui il soggetto incida direttamente sul rapporto tributario, come nell'inversione contabile. Nel caso concreto, poiché nella fattura non era indicata alcuna giustificazione per l'aliquota agevolata e il documento presentava un'aliquota ridotta senza spiegazione, la contribuente avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione con applicazione dell'aliquota ordinaria.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è richiamata come fonte dei requisiti essenziali della fattura; il controllo richiesto al cessionario è limitato alla verifica della regolarità formale del documento e degli elementi che vi devono essere indicati, tra cui l'aliquota e l'imposta.
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede l'obbligo del cessionario o committente di regolarizzare la fattura irregolare; tale obbligo include il controllo intrinseco sul documento e la regolarizzazione quando manchino o risultino errati i dati fiscalmente rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'obbligo del cessionario o committente di regolarizzare la fattura altrui riguarda non solo l'identificazione dell'operazione e i dati fiscalmente rilevanti, ma anche la verifica formale dell'aliquota IVA indicata nel documento.
- Il controllo imposto al destinatario della fattura è intrinseco al documento e non comporta, di regola, un sindacato sostanziale sulla correttezza della qualificazione fiscale dell'operazione, che resta di competenza dell'Ufficio finanziario.
- Se dalla fattura emerge l'applicazione di un'aliquota ridotta priva di giustificazione testuale nel documento, il cessionario deve procedere alla regolarizzazione applicando l'aliquota dovuta.
- La regola della sola verifica formale incontra eccezione quando il soggetto incide direttamente sul rapporto tributario, come nelle ipotesi di inversione contabile, nelle quali è esigibile anche un controllo critico sulla qualificazione fiscale dell'operazione.
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