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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3327/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Napoli del 31/03/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi il 12/01/2019 e il 25/11/2021. Il ricorrente denunciava erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva considerato solo la distanza temporale tra i reati trascurando elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso: stesso contesto territoriale (zona di Napoli controllata dal clan Abbinante-Notturno), omogeneità dei reati, analoghe modalità esecutive e stessa motivazione, nonché riscontri di abitualità già emersi in sede di cognizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse affrontato la parte dell'ordinanza nella quale il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto con la notevole distanza temporale (circa tre anni) e l'assenza di elementi che provassero una preventiva programmazione unitaria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di esecuzione, chi invoca la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti che attestino l'esistenza di un disegno criminoso unitario; la mera prossimità spazio-temporale o l'identità del bene giuridico leso sono neutrali e non bastano. Per tali ragioni la motivazione del GIP è stata considerata congrua e la domanda rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione; la Corte osserva che l'invocazione va sostenuta con elementi concreti che indichino un disegno unitario.

  • art. 81 cod. pen.

    Parametro sostanziale della continuazione: la Corte interpreta il secondo comma come applicabile solo quando i reati risultano parte di un unico programma delinquenziale deliberato fin dall'origine; non basta la mera reiterazione o abitualità.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma incriminatrice dei reati in contestazione; citata per descrivere la natura degli illeciti tra i quali si chiedeva la continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010 (Faneli)

    Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356

    Principio secondo cui in sede di esecuzione il ricorrente non è gravato da un onere probatorio pieno ma dall'onere di allegare elementi specifici e concreti in supporto dell'istanza di continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga)

    Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451

    Conferma che l'onere di allegazione mira a evitare che la continuazione si traduca in un beneficio automatico per la mera reiterazione del reato e distingue la continuazione dall'abitualità a delinquere.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo nella determinazione delle spese e delle cause di inammissibilità; usata per motivare l'entità del versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione chi invoca la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'esistenza di un disegno criminoso unitario; l'onere è di allegazione, non di piena prova.
  • La mera prossimità temporale o territoriale e l'identità del bene giuridico leso non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione: sono elementi neutri compatibili anche con la sola inclinazione abituale a delinquere.
  • Se i reati sono separati da un intervallo temporale significativo (qui circa tre anni) il giudice dell'esecuzione può ritenere più probabile l'abitualità rispetto alla programmata continuazione, salvo elementi probatori contrari.
  • Per aumentare le chance di successo è utile indicare e, se possibile, documentare nelle sentenze di merito o in altri atti elementi come coordinamento operativo, ruoli stabili, istruzioni comuni, mezzi o modalità esecutive identiche, o qualsiasi dato che provi una programmazione originaria.
  • Le doglianze meramente fattuali o non direttamente rivolte a confutare la motivazione specifica del giudice dell'esecuzione sono spesso inammissibili in sede di legittimità; occorre affrontare puntualmente i rilievi motivazionali.
  • Il rigetto dell'istanza di continuazione può comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile o infondato.

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