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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11751/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società telefonica)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, accogliendo l’impugnazione proposta dalla società TIM S.p.A. avverso la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda originariamente proposta dal ricorrente nei confronti di TIM S.p.A. e Fastweb S.p.A. Nel corso del giudizio di cassazione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore; la rinuncia è stata accettata da TIM S.p.A., ma non consta adesione di Fastweb S.p.A.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti di TIM S.p.A. per rinuncia al ricorso, senza pronuncia sulle spese nei suoi confronti ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. Nei confronti di Fastweb S.p.A. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di tale controricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 3° comma, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese nei confronti della parte aderente alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio nei suoi confronti.
  • Se la rinuncia al ricorso non è accettata da uno dei controricorrenti, il giudizio non si estingue anche nei suoi confronti; per tale parte può residuare una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da una causa sopravvenuta, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • L’estinzione per rinuncia esclude, nei confronti della parte aderente, una pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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