Cassazione Penale, Sentenza n. 24410/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del PM e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, indicando che il giudice di merito non doveva ignorare la precedente decisione esecutiva attestata nel certificato penale, perché la riunione già operata impedisce una ulteriore e duplicativa statuizione sulla continuazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM impugna l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 26/07/2022 che aveva disposto il riconoscimento della continuazione tra più provvedimenti (tre sentenze/decisioni del GIP). Il motivo centrale è che, dal certificato penale, risulta che due delle tre decisioni erano già state in precedenza riunite in continuazione con una decisione esecutiva, decisione che il Tribunale ha ignorato. Ciò ha determinato una duplicazione della decisione sugli stessi fatti e degli effetti connessi al riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata come base per l'ordinanza di riconoscimento della continuazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma non poteva produrre effetti duplicativi quando una precedente decisione esecutiva aveva già operato la riunione in continuazione.
Massime di principio
- Prima di riconoscere la continuazione, il giudice deve verificare con attenzione il certificato penale e le decisioni esecutive pregresse per evitare di statuire su fatti già uniti in continuazione.
- Una precedente decisione esecutiva che ha già disposto la riunione in continuazione preclude una successiva nuova dichiarazione di continuazione sugli stessi fatti, per evitare duplicazione degli effetti.
- Se emerge che il giudice di merito ha ignorato una decisione esecutiva antecedente, il provvedimento che riconosce la continuazione è annullabile e il rimedio è il rinvio per nuovo esame.
- Nelle istruttorie il pubblico ministero e il giudice devono consultare il certificato penale e gli atti esecutivi per determinare la situazione processuale pregressa e la eventuale sussistenza di decisioni già vincolanti.
- Il principio sostanziale è di evitare decisioni confliggenti o duplicative sui medesimi fatti: la riunione in continuazione produce effetti che non possono essere duplicati con successivi riconoscimenti.
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