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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25303/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce dal mancato riversamento, da parte dell’agente della riscossione, di somme afferenti a 91 ruoli principali trasmessi nel 1999 per contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti. La Cassa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 47.175,92, oltre accessori e spese, e l’agente aveva proposto opposizione eccependo, tra l’altro, difetto di giurisdizione e sostenendo l’inapplicabilità del meccanismo del non riscosso come riscosso, nonché l’adempimento degli obblighi di comunicazione di inesigibilità e la legittimità delle proroghe dei termini. In appello la Corte territoriale ha accolto il gravame dell’agente, ritenendo applicabile la disciplina della legge di stabilità 2013 sull’annullamento/discarico dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 e sulla non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999. La Cassa ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) errata esclusione del consolidamento del rapporto per scadenza dei termini di comunicazione di inesigibilità; 2) erronea applicazione della legge di stabilità 2013 a un rapporto che si assumeva già cristallizzato per mancato invio tempestivo delle comunicazioni; 3) illegittima applicazione della disciplina anche agli enti previdenziali privatizzati, con asserita violazione dei principi costituzionali e dell’art. 6 CEDU; 4) erronea distinzione tra annullamento del ruolo e annullamento del credito, con pretesa incidenza sostanziale assimilabile a espropriazione patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando il principio secondo cui, per gli agenti della riscossione pubblici e per i ruoli trasferiti al gruppo Equitalia e poi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità hanno operato ininterrottamente fino alla legge n. 228/2012, sicché non si era formato alcun rapporto esaurito o cristallizzato prima della nuova disciplina. Ha respinto il terzo motivo affermando che la privatizzazione della Cassa Forense non ne muta il carattere pubblicistico dell’attività previdenziale e che la legge di stabilità 2013 può legittimamente incidere sulla riscossione mediante ruolo, senza violare diritti costituzionali, perché l’annullamento del ruolo riguarda il titolo esecutivo e non il credito sostanziale. Ha respinto anche il quarto motivo, escludendo la fondatezza della questione di legittimità costituzionale già più volte ritenuta manifestamente infondata, e negando che la disciplina configuri un’espropriazione patrimoniale o una indebita ingerenza contraria all’art. 6 CEDU. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012

    disciplina l’annullamento dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999, il discarico dei crediti e la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 112/1999

    norma sulle comunicazioni di inesigibilità, il cui termine di invio è stato ritenuto oggetto di proroghe ininterrotte per gli agenti pubblici della riscossione

  • art. 20 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato come parte della procedura di contestazione e diniego del discarico, resa inapplicabile dalla legge di stabilità 2013 per i ruoli anteriori al 1999

  • art. 59 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato per la disciplina delle proroghe dei termini di comunicazione di inesigibilità

  • art. 1, d.l. n. 282/2004

    richiamato nel primo motivo in collegamento con la disciplina delle proroghe

  • art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005

    proroga specifica per gli agenti della riscossione pubblici, ritenuta applicabile in modo ininterrotto fino alla legge n. 228/2012

  • art. 36, comma 4-quinquies, d.l. n. 248/2007

    norma di interpretazione autentica che ha confermato la proroga specifica dei termini per gli agenti della riscossione pubblici

  • art. 1, d.lgs. n. 509/1994

    richiamato per il regime degli enti previdenziali privatizzati

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato per il regime degli enti previdenziali privatizzati

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato nel quadro normativo della riscossione mediante ruoli

  • art. 2 d.lgs. n. 37/1999

    richiamato per il passaggio dal meccanismo del non riscosso come riscosso al nuovo sistema di riscossione

  • art. 22 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato per il sistema in cui l’agente riversa solo quanto effettivamente riscosso

  • art. 18 L. n. 576/1980

    richiamato quale base della riscossione mediante ruoli dei contributi forensi

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988

    richiamato nel riepilogo storico del sistema del non riscosso come riscosso

  • artt. 75 e 77 d.P.R. n. 43/1988

    richiamati per il diritto al discarico del concessionario nel previgente sistema

  • art. 1, comma 557, L. n. 228/2012

    annullamento automatico delle quote di importo inferiore a 2.000 euro iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999

  • art. 1, comma 558, L. n. 228/2012

    esaurimento dell’attività di riscossione per i ruoli iscritti fino al 31 dicembre 1999 di importo superiore a 2.000 euro

  • art. 1, comma 529, L. n. 228/2012

    sancisce la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 ai ruoli interessati dalla riforma

  • art. 6 CEDU

    esclusa la violazione per effetto della riforma della riscossione e del riassetto normativo del sistema

  • art. 3 Cost.

    richiamato in relazione alla ragionevolezza della disciplina e alla parità di trattamento degli enti previdenziali

  • art. 35 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento

  • art. 42, comma 3, Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento

  • art. 97, comma 2, Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato come parametro interposto in relazione all’art. 6 CEDU, ritenuto non violato

  • art. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamati per ribadire il carattere privatizzato ma non privato in senso sostanziale dell’ente previdenziale

Massime di principio

  • Per gli agenti della riscossione pubblici e per i ruoli loro trasferiti in conseguenza del riordino del sistema, le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità si sono succedute senza soluzione di continuità fino alla legge n. 228/2012; pertanto, il mero decorso di termini interni non determina di per sé l’esaurimento del rapporto tra ente creditore e agente della riscossione.
  • La legge di stabilità 2013 ha inciso sulla procedura di riscossione mediante ruolo dei crediti più risalenti, non sul diritto di credito sostanziale dell’ente; l’annullamento del ruolo ha natura sostanzialmente contabile ed esecutiva, non ablativa del credito sottostante.
  • La disciplina dell’annullamento dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che utilizzano il ruolo per la riscossione, poiché la privatizzazione non muta la natura pubblicistica dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza.
  • Per i crediti di importo inferiore a 2.000 euro, la scelta legislativa di eliminarli dai bilanci e di non proseguire la riscossione è giustificata dalla valutazione di antieconomicità e non integra un illegittimo sacrificio patrimoniale; per i crediti superiori a 2.000 euro, l’effetto è limitato alla procedura di riscossione e non estingue il credito.
  • Non è fondata la censura di illegittimità costituzionale o di violazione dell’art. 6 CEDU quando la riforma della riscossione si inserisce in un percorso normativo già avviato e non costituisce un intervento improvviso o imprevedibile tale da frustrare un ragionevole affidamento sulla stabilità del regime previgente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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