Provvedimento AGCM C12294 n. 28406 del 20/10/2020
A2A/AMBIENTE ENERGIA BRIANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione consiste in un’aggregazione tra A2A e AEB, realizzata tramite conferimenti, scissione e patto parasociale, che attribuisce ad A2A il controllo esclusivo di AEB. L’AGCM ha avviato un’istruttoria ex articolo 16, comma 4, L. 287/1990 per i possibili effetti sulle future gare di distribuzione del gas negli ATEM Como 1 e Monza e Brianza 2. Ha rilevato un rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante per effetto dello scoraggiamento di concorrenti terzi, ma ha autorizzato l’operazione ex articolo 6, comma 2, subordinatamente a quattro misure comportamentali, obblighi di pubblicità e monitoraggio.
A2A acquisisce il controllo esclusivo di Ambiente Energia Brianza mediante aggregazione societaria articolata: autorizzazione subordinata a misure comportamentali
A2A/ Ambiente Energia Brianza: acquisizione del controllo esclusivo e autorizzazione con rimedi
Il provvedimento riguarda il progetto di aggregazione industriale tra A2A S.p.A. e Ambiente Energia Brianza S.p.A. (AEB), articolato in più operazioni societarie interdipendenti e finalizzato all’acquisizione del controllo esclusivo di AEB da parte di A2A. L’AGCM, dopo una fase istruttoria ex articolo 16, comma 4, L. 287/1990, ha autorizzato la concentrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, subordinandola alla piena ed effettiva esecuzione di misure comportamentali.
Parti e struttura dell’operazione
A2A è una multiutility quotata, controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, attiva nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, nei servizi idrici, ambientali, di teleriscaldamento, gestione del calore e in ulteriori servizi pubblici. AEB è una multiutility partecipata da diversi comuni brianzoli e controllata dal Comune di Seregno, attiva nella distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e calore e nei servizi ambientali.
L’operazione si articola in tre passaggi principali:
- conferimento da A2A a Unareti del 100% del capitale di A2A Illuminazione Pubblica;
- scissione da Unareti ad AEB del ramo di distribuzione del gas e della partecipazione in A2A Illuminazione Pubblica;
- conferimento da parte di AEB del ramo di distribuzione gas ricevuto nella controllata RetiPiù S.r.l.
A seguito di tali passaggi, A2A e il Comune di Seregno avrebbero detenuto partecipazioni in AEB insieme agli altri soci. Il patto parasociale stipulato tra A2A e il Comune di Seregno, efficace dalla data della scissione, attribuisce tuttavia ad A2A il controllo esclusivo di AEB.
Qualificazione giuridica e competenza dell’AGCM
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. L’Autorità ha ritenuto applicabile la legge nazionale, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni.
La notifica era obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, L. 287/1990, essendo superate le soglie allora applicabili: fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superiore a 504 milioni di euro e fatturato nazionale individuale superiore a 31 milioni di euro per almeno due imprese interessate.
L’AGCM ha acquisito informazioni mediante richieste interruttive dei termini e ha avviato l’istruttoria l’8 settembre 2020, ritenendo l’operazione potenzialmente idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante nelle future gare per la distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2.
Mercati rilevanti
Il gruppo delle parti opera in numerosi settori, tra cui energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, gestione del calore, rifiuti e servizi idrici. Ai fini dell’istruttoria, l’Autorità si è concentrata sul servizio di distribuzione del gas naturale.
Tale servizio è svolto in regime di monopolio legale sulla base di concessioni. La concorrenza si manifesta quindi principalmente nella fase di attribuzione delle concessioni, attraverso le gare d’ambito per ciascun ATEM. In coerenza con la prassi dell’Autorità, ogni futura gara d’ATEM costituisce un mercato distinto.
In una prima fase erano stati individuati anche gli ATEM di Milano 2 e Milano 4, ma il rischio concorrenziale è stato ritenuto specificamente rilevante per:
- Como 1;
- Monza e Brianza 2.
La contendibilità delle gare dipende, tra l’altro, dalla posizione dei gestori uscenti, dalla loro quota di PDR, dalla presenza negli ATEM limitrofi, dalle sinergie territoriali, dalla capacità finanziaria e tecnica degli operatori e dall’entità del VIR da corrispondere per il subentro nelle reti esistenti.
Quote e posizione degli operatori
Nell’ATEM Como 1 le quote di PDR erano così distribuite:
- A2A: [50-55]%;
- AEB: [5-10]%;
- 2i Rete Gas: [15-20]%;
- Condotte Nord: [10-15]%;
- Erogasmet: [5-10]%.
Nell’ATEM Monza e Brianza 2 le quote erano:
- A2A: [1-5]%;
- AEB: [80-85]%;
- 2i Rete Gas: [15-20]%.
A Como 1 A2A era il principale incumbent e l’operazione determinava un incremento non trascurabile della sua presenza. A Monza e Brianza 2 AEB deteneva invece una posizione preponderante, superiore all’80% dei PDR, mentre A2A disponeva di una presenza limitata, riferita al solo comune di Barlassina, ma aveva una presenza significativa negli ATEM limitrofi e una forte vocazione territoriale lombarda.
Attività istruttoria e market test
L’AGCM ha svolto un market test coinvolgendo undici operatori attivi negli ATEM interessati, negli ambiti limitrofi o a livello nazionale. Le risposte hanno confermato l’importanza strategica della qualifica di gestore uscente e dei vantaggi connessi alla presenza pregressa nell’ATEM.
Gli operatori hanno indicato, tra i fattori rilevanti per decidere se partecipare a una gara:
- la quota di PDR dell’incumbent;
- la presenza negli ATEM limitrofi e le possibili sinergie;
- la capacità economica, finanziaria e tecnica dei concorrenti;
- il VIR, la RAB e la differenza VIR-RAB;
- i costi di uscita dalle gestioni esistenti;
- le caratteristiche tecniche degli asset;
- la disponibilità di dati, cartografie, informazioni sul personale e sugli impianti;
- le simulazioni economiche e i business case.
Con riferimento alle gare di Como 1 e Monza e Brianza 2, sei operatori hanno dichiarato di non essere interessati a partecipare già prima dell’operazione. Altri operatori hanno segnalato che le concentrazioni possono costituire un disincentivo, ridurre la concorrenzialità della gara o incidere sulle strategie di partecipazione.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’Autorità ha esaminato due possibili effetti restrittivi. Il primo consisteva nella riunificazione sotto il medesimo controllo di due potenziali concorrenti alla gara di Monza e Brianza 2: AEB, partecipante atteso in quanto incumbent prevalente, e A2A, potenziale partecipante in ragione delle sue dimensioni, capacità finanziaria, esperienza, presenza territoriale e operatività negli ATEM limitrofi.
All’esito dell’istruttoria, tuttavia, l’AGCM non ha ritenuto provato con sufficiente certezza che A2A fosse un partecipante atteso alla gara in assenza dell’operazione. La documentazione strategica e le verifiche svolte non hanno fornito elementi inequivocabili per qualificare A2A come concorrente effettivo destinato a partecipare alla gara di Monza e Brianza 2.
Il secondo effetto, ritenuto invece sussistente, consiste nello scoraggiamento di operatori terzi. L’operazione avrebbe potuto accrescere i vantaggi dell’incumbent attraverso:
- l’incremento della quota di PDR gestiti, soprattutto a Como 1;
- la sostituzione, a Monza e Brianza 2, di un incumbent locale di dimensioni medio-piccole con il gruppo A2A, di dimensioni e capacità tecniche, finanziarie e organizzative molto maggiori;
- la maggiore presenza territoriale e le sinergie conseguibili da A2A negli ATEM limitrofi;
- vantaggi informativi e di know-how derivanti dalla gestione diretta delle reti;
- l’aumento dei costi finanziari, organizzativi e informativi per un eventuale nuovo entrante.
L’Autorità ha respinto l’argomento secondo cui l’operazione avrebbe potuto produrre effetti pro-concorrenziali a livello nazionale avvicinando A2A ai principali operatori nazionali. Il mercato rilevante è infatti quello della singola gara d’ATEM; il numero complessivo di PDR gestiti a livello nazionale è scarsamente significativo rispetto alla valutazione della contendibilità di ciascun ambito. Rileva piuttosto la presenza diffusa in una specifica area geografica.
In conclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, L. 287/1990, l’operazione appariva idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nelle future gare degli ATEM Como 1 e Monza e Brianza 2, attraverso un effetto merger-specific di scoraggiamento della partecipazione di operatori terzi.
Misure correttive
A seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, A2A ha proposto misure comportamentali relative a entrambi gli ATEM. L’AGCM le ha ritenute idonee a ridurre i costi di subentro e a compensare gli effetti disincentivanti dell’operazione.
Dilazione del pagamento del VIR
A2A deve consentire al gestore aggiudicatario di beneficiare della dilazione del pagamento del VIR spettante a RetiPiù per un periodo massimo di 18 mesi, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo all’effettivo subentro nella gestione.
La dilazione si applica solo all’aggiudicatario che non superi, a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, un milione di PDR gestiti. Il tasso di interesse è pari a:
- margine fisso dello 0,60%, pari a 60 punti base;
- più il tasso Midswap a dieci anni indicato come EUSA10 CMPN Curncy alla data di sottoscrizione del finanziamento.
Se il tasso Midswap è negativo, viene posto pari a zero. L’effetto traslativo della proprietà delle reti e degli impianti oggetto di dilazione è subordinato al pagamento integrale del VIR.
La misura è particolarmente significativa per Monza e Brianza 2, poiché riguarda il VIR delle reti di AEB, che costituiscono la parte preponderante degli impianti dell’ATEM, e non soltanto l’eventuale quota incrementale riconducibile alla presenza pregressa di A2A.
Misura occupazionale
Il gestore aggiudicatario può assumere un numero di dipendenti inferiore alla soglia ordinaria di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dall’articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011. La soglia applicabile in virtù della misura è pari a un dipendente ogni 2.000 PDR.
I dipendenti non assunti dal gestore subentrante devono rimanere alle dipendenze del gestore uscente o di altre società del gruppo A2A, alle medesime condizioni economiche individuali, con riferimento ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti connessi all’anzianità di servizio.
Transitional Service Agreement
A2A deve offrire al gestore aggiudicatario, su richiesta, un Transitional Service Agreement della durata di un anno, alle condizioni previste dall’ARERA per servizi analoghi.
Il TSA deve comprendere anche servizi relativi al know-how e al subentro operativo, inclusi:
- migrazione di dati e processi;
- presa in carico del servizio e degli impianti;
- supporto tecnico alla gestione, esercizio e manutenzione;
- operazioni di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione;
- gestione dei misuratori e dei dati di misura.
A2A deve pubblicare un term-sheet con corrispettivi e principali condizioni contrattuali.
Misura informativa
A2A deve fornire, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei termini previsti dall’articolo 4 del D.M. 226/2011, la cartografia della rete relativa agli asset attualmente gestiti dalle società dei gruppi A2A e AEB negli ATEM interessati.
La cartografia deve essere resa in formato aperto e interoperabile, .dwg o shapefile, e contenere le informazioni disponibili sulla descrizione delle reti e degli impianti, inclusi l’anno di posa e le altre caratteristiche tecniche.
Pubblicità, monitoraggio ed efficacia
A2A deve comunicare al mercato l’applicabilità delle misure entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara. La comunicazione deve avvenire tramite i principali quotidiani specializzati di settore, almeno un primario quotidiano nazionale e un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.
A2A deve inoltre presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione dettagliata sull’ottemperanza alle misure, fino all’aggiudicazione delle gare di Como 1 e Monza e Brianza 2.
Esito
L’AGCM ha autorizzato la concentrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, L. 287/1990, ritenendo che le misure proposte fossero sufficienti a compensare gli effetti restrittivi individuati. L’autorizzazione è subordinata alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte, che entrano in vigore dalla notifica del provvedimento.
L’operazione non è quindi un’autorizzazione incondizionata: la mancata o incompleta attuazione degli obblighi comportamentali costituisce il principale presupposto di rischio rispetto alla permanenza dell’autorizzazione e alla vigilanza dell’Autorità.
Punti principali
Operazione e acquisizione del controllo
L’operazione comprende il conferimento del 100% di A2A Illuminazione Pubblica a Unareti, la scissione ad AEB del ramo di distribuzione gas e della partecipazione in A2A Illuminazione Pubblica e il successivo conferimento del ramo gas in RetiPiù. Un patto parasociale tra A2A e il Comune di Seregno attribuisce ad A2A il controllo esclusivo di AEB.
Qualificazione e soglie
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990. È soggetta alla disciplina nazionale e all’obbligo di notifica preventiva ex articolo 16, comma 1, poiché sono superate le soglie di fatturato nazionale di 504 milioni di euro complessivi e 31 milioni di euro individuali per almeno due imprese.
Mercati oggetto di istruttoria
L’AGCM ha considerato distinti mercati rilevanti le future gare per ciascun ATEM. L’istruttoria ha riguardato Como 1 e Monza e Brianza 2, nei quali A2A e AEB detenevano rispettivamente quote rilevanti di PDR: [50-55]% e [5-10]% a Como 1; [1-5]% e [80-85]% a Monza e Brianza 2.
Teoria del danno
L’Autorità ha valutato il rischio che l’operazione riunisse sotto un unico centro decisionale due potenziali partecipanti alla gara di Monza e Brianza 2 e, soprattutto, scoraggiasse concorrenti terzi nelle gare di Como 1 e Monza e Brianza 2, rafforzando i vantaggi dell’incumbent in termini finanziari, informativi, tecnici e territoriali.
Misure e esito
A2A deve offrire la dilazione del VIR per un massimo di 18 mesi agli aggiudicatari con non più di un milione di PDR, applicare una soglia occupazionale di un dipendente ogni 2.000 PDR, mettere a disposizione un TSA annuale e fornire cartografie di rete in formato aperto e interoperabile. L’applicabilità deve essere pubblicizzata entro 15 giorni dalla pubblicazione dei bandi e A2A deve presentare relazioni annuali sull’ottemperanza.
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