Sentenza del 28/12/2022 n. 37955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo delle imposte dovute per successione (imposte di successione, ipotecaria, catastale e imposta di registro). Il nodo principale era la pretesa della ricorrente che la cartella fosse illegittima per mancata previa notifica dell'avviso di liquidazione (atto presupposto) e per tardiva notifica della cartella stessa (decadenza). La ricorrente deduceva inoltre vizi di motivazione della cartella e diverse violazioni normative sulla procedura di liquidazione e notifica (anche con riferimento a dichiarazione tardiva o omessa).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto che: (1) l'avviso di liquidazione, non impugnato in tempo dalla contribuente, era diventato definitivo e pertanto le censure relative all'esercizio del potere impositivo erano inammissibili in questa sede; (2) la cartella di pagamento era motivata e valida e non sussistevano i vizi denunciati; (3) con riferimento alle imposte di registro e alle imposte sulle successioni, la notifica della cartella non è soggetta ai termini di decadenza previsti dal DPR 602/1973 art. 25 per le ipotesi indicate (la disciplina di decadenza per iscrizione a ruolo dopo il 1/7/1999 si applica in modo limitato alle imposte dirette e IVA), sicché la tardiva notifica della cartella non determinava decadenza della riscossione; (4) l'atto di gravame della contribuente era sufficientemente specifico quanto agli aspetti rilevanti e le doglianze procedurali erano infondate o inammissibili. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
La specificita' dei motivi di appello nel processo tributario va interpretata restrittivamente ma l'atto di gravame e' valutato nel suo complesso: la riproposizione di ragioni già dedotte in primo grado puo' essere ammissibile se dall'atto risulta la volonta' complessiva di contestare la decisione.
D.Lgs. n. 346/1990, artt. 27, 33, 35, 37, 41
Disciplina della liquidazione e del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione in materia di successioni. La Corte ha ricordato che la formalita' della notifica dell'avviso di liquidazione e i relativi termini di decadenza sono rilevanti per la legittimita' dell'accertamento, ma che, se l'avviso viene regolarmente notificato e non impugnato, il relativo accertamento si consolida.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25 (ex art. 17)
Termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento. La Corte ha precisato che, dopo le modifiche normative successive al 1/7/1999 (D.Lgs. 46/1999), le previsioni di decadenza di tale norma non si applicano alle imposte di registro e alle imposte sulle successioni per la riscossione mediante iscrizione a ruolo; per queste imposte trova invece applicazione il termine prescrizionale ordinario (decennale) per la riscossione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 78
Termine di prescrizione decennale della riscossione: una volta definitiva la liquidazione, ai fini della riscossione opera il termine prescrizionale decennale.
L. n. 212/2000, art. 7 (statuto dei diritti del contribuente)
Principio di motivazione degli atti impositivi. La corte ha ritenuto che la cartella impugnata esponeva sufficientemente imposta, sanzioni e motivi, e quindi non difettava della specifica motivazione lamentata dalla ricorrente.
D.Lgs. n. 46/1999, art. 23
Limiti all'applicazione delle disposizioni di decadenza sull'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio: la norma ha contribuito a delimitare l'ambito di applicazione dei termini di decadenza alle sole imposte dirette e all'IVA, escludendo alcune imposte indirette come imposta di registro e successioni.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Grounds of cassation invoked by the appellant (violations of law and procedural defects). The Court examined these grounds and found them unfounded or inapplicable in the light of factual and legal considerations above.
Codice civile, art. 2697
Regole sull'onere della prova: la Corte ha osservato che la censura sull'errata ripartizione dell'onere probatorio non era fondata, trattandosi di valutazione che rientra nella discrezionalita' del giudice quando le parti hanno posto in discussione la notificazione e la documentazione.
Massime di principio
- Se un avviso di liquidazione e' stato notificato e non e' stato impugnato nei termini, l'accertamento si consolida e successivi attacchi diretti alla cartella di pagamento, fondati sull'illegittimita' della pretesa impositiva, sono spesso inammissibili o destinati a fallire.
- La cartella di pagamento costituisce in molti casi un mero atto di riscossione; per accertare la legittimita' del credito fiscale occorre valutare la regolarita' dell'avviso di liquidazione che lo ha preceduto.
- Per imposte come registro e successioni, dopo le riforme succedutesi dal 1999, i termini di decadenza relativi alla notifica della cartella non sempre impediscono la riscossione: una volta definitiva la liquidazione, il termine rilevante e' la prescrizione decennale della riscossione.
- La prova della notifica dell'atto presupposto grava sull'Amministrazione, ma la valutazione probatoria spetta al giudice e la mancata menzione di tutti gli elementi probatori nella motivazione non implica automaticamente vizio di omesso esame se il fatto storico e' comunque considerato.
- Nel processo tributario l'atto di gravame deve esporre motivi specifici, ma la specificita' va valutata nel suo complesso: la riproposizione di questioni gia' dedotte in primo grado puo' essere ammessa se dall'atto si evince la volonta' di contestare la decisione.
- Occorre distinguere tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa: le conseguenze sul termine per l'emissione dell'avviso di liquidazione e sull'iscrizione a ruolo possono variare e vanno valutate caso per caso in base alla normativa sostanziale (D.Lgs. 346/1990).
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