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Sentenza

Sentenza n. 1077/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, adottato il 3 luglio 2025 e notificato l’8 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, rilasciato in seguito a nulla osta ottenuto per lavorare presso il datore originariamente indicato, non era riuscito a stipulare con quest’ultimo il contratto di soggiorno per circostanze dichiarate estranee alla propria volontà e sfera di controllo, oggetto anche di denuncia-querela nell’ambito di una vicenda relativa a ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa. Aveva quindi presentato domanda di permesso per lavoro stagionale con un nuovo datore, proseguendo l’attività lavorativa. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto: la Questura avrebbe applicato automaticamente la mancata stipula del contratto con il datore originario quale causa ostativa, senza considerare la non imputabilità dell’evento, la nuova occasione lavorativa e la possibilità di regolarizzare il soggiorno, anche mediante un titolo per attesa occupazione.

La decisione

Il ricorso è accolto e il diniego è annullato ai fini del riesame. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’automatismo fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta: l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario e l’attività lavorativa alternativa intrapresa. La denuncia-querela e la domanda di permesso riferita a un nuovo datore erano elementi rilevanti, che la Questura non aveva esaminato; il provvedimento è quindi viziato anche per difetto di istruttoria e di motivazione. Il riesame dovrà svolgersi secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.

    Il diniego del titolo di soggiorno non può derivare automaticamente dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente previsto: l’Amministrazione deve valutare individualmente la condotta dello straniero e le circostanze concrete, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Al contrario, si ritiene che, qualora il cittadino straniero dimostri la sua buona fede e di avere medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, e dunque documenti una particolare condizione soggettiva, la sua posizione merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (TAR Campania Napoli, sent. n. 8429/2025 e sent. n. 1572/2025 cit.).

    La disciplina del lavoro subordinato va applicata considerando la nuova occasione lavorativa e la condizione soggettiva del lavoratore; tuttavia, la sentenza non associa espressamente questo specifico passaggio all’art. 22, che è richiamato nell’esposizione del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé, una causa automatica di diniego del titolo di soggiorno quando il mancato perfezionamento del rapporto non sia imputabile al lavoratore.
  • Nel decidere una domanda di permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione del lavoratore straniero, considerando la sua buona fede, le circostanze che hanno impedito il rapporto originario e l’eventuale percorso lavorativo alternativo intrapreso durante il soggiorno.
  • Quando il lavoratore dimostri una nuova occasione lavorativa e circostanze soggettive rilevanti, l’Amministrazione deve motivare la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza del diniego; la mera constatazione dell’assenza del datore originario non è sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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