Cassazione Civile, Ordinanza n. 05239/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEG e IRAP 2004 nei confronti di una società operante nel settore immobiliare, in relazione a vendite di immobili. L'Ufficio aveva rettificato i corrispettivi dichiarati dalle parti sulla base di una pluralità di elementi indiziari emersi in verifica, tra cui: importi dei preliminari superiori a quelli indicati negli atti notarili definitivi; preliminari non seguiti da rogiti; assegni "a me medesimo" privi di riscontro contabile; documenti con annotazioni di importi; fogli manoscritti con planimetrie e prezzi di cessione superiori a quelli risultanti da atti e fatture. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'accertamento fosse fondato sui soli valori OMI, privi di efficacia di presunzione legale, e aveva valorizzato anche la sentenza penale assolutoria del legale rappresentante. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'atto fosse basato esclusivamente sui valori OMI e che ciò comportasse uno spostamento dell'onere della prova; l'Ufficio sosteneva invece di aver fondato la pretesa su un compendio probatorio più ampio, ricorrendo agli OMI solo come parametro di supporto; (2) violazione dell'art. 654 c.p.p. e nullità della sentenza/processo, per avere la CTR attribuito efficacia automatica nel processo tributario alla sentenza penale di assoluzione, senza compiere una autonoma valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati sia il motivo sulla valutazione dell'accertamento induttivo fondato su più elementi presuntivi, sia quello relativo all'erronea attribuzione di efficacia vincolante alla sentenza penale assolutoria. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per un nuovo esame, da svolgersi applicando i principi secondo cui i valori OMI non costituiscono da soli presunzione sufficiente e la sentenza penale assolutoria non fa automaticamente stato nel processo tributario, dovendo essere valutata come semplice fonte di prova insieme agli altri elementi acquisiti.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; i soli valori OMI non bastano, ma possono essere utilizzati insieme ad altri elementi indiziari.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Consente la rettifica dell'imponibile IVA con metodo presuntivo; anche qui il valore OMI non è da solo sufficiente e deve essere corroborato da ulteriori indizi.
art. 24, comma 5, L. n. 88 del 2009
Ha eliminato la precedente presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale nei trasferimenti immobiliari, rendendo nuovamente necessaria una presunzione semplice.
art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
Norma ricordata come fonte della precedente presunzione legale relativa poi soppressa.
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; può solo essere valutata come elemento di prova, da confrontare con gli altri dati del giudizio.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario operano limiti probatori diversi da quelli penali e sono ammesse anche presunzioni semplici.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve valutare criticamente il contenuto della decisione penale e il materiale probatorio complessivo, senza recepire acriticamente l'assoluzione penale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza/procedimento proposta con il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di fatti decisivi proposta con il terzo motivo, trattato congiuntamente al primo.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei maggiori corrispettivi nelle cessioni immobiliari, il valore OMI non costituisce da solo una presunzione legale sufficiente a fondare la pretesa fiscale, ma può concorrere, unitamente ad altri indizi specifici, a integrare una presunzione semplice grave, precisa e concordante.
- Il giudice tributario, quando l'Ufficio allega un compendio probatorio plurimo, deve esaminarlo nella sua completezza e confrontarlo con le prove contrarie del contribuente; omettere tale valutazione integra errore di diritto e/o omesso esame di fatti decisivi.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione in materia fiscale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario: il giudice tributario deve verificarne autonomamente rilevanza e portata alla luce del diverso regime probatorio applicabile.
- Nel processo tributario la prova può fondarsi anche su presunzioni semplici, sicché l'esito del processo penale non è di per sé vincolante e non può essere recepito acriticamente dal giudice tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05177/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →