Cassazione Penale, Sentenza n. 36213/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La SAT s.r.l., proprietaria formale di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, ha chiesto la restituzione dei beni sostenendo di essere terzo estraneo al reato commesso da Antonio Cazzato (bancarotta fraudolenta), di non aver tratto profitto dalle condotte illecite e di non essere stata messa in contraddittorio al momento della conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo. La parte civile aveva chiesto la conversione del sequestro per garantire le obbligazioni civili derivanti dal reato; in giudizio era emerso che Cazzato avrebbe utilizzato societa collegate (tra cui la SAT) come "schermi" per trasferire beni sottratti alla NP Surgelati. La ricorrente ha inoltre contestato la proporzionalità del vincolo e richiamato la norma sulla perdita di efficacia del sequestro conservativo se l'azione civile non viene tempestivamente riassunta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della richiesta di restituzione dei beni. Ha ritenuto che la formale titolarità non escluda la disponibilità "uti dominus" dei beni da parte dell'imputato e che, alla luce degli accertamenti di merito (anche della Cassazione che ha trattato la vicenda), sussistano elementi indiziari che collegano la SAT all'uso strumentale da parte di Cazzato. Il sequestro conservativo, anche se disposto prima della condanna di primo grado, trova fondamento nelle statuizioni civili definitive (condanna generica al risarcimento) nonostante la prescrizione del reato agli effetti penali; la conversione in pignoramento richiederà la pronuncia del giudice civile che renda il credito certo, liquido ed esigibile.
Norme richiamate
art. 316 cod. proc. pen. (sequestro conservativo)
Il sequestro conservativo può essere disposto per garantire obbligazioni civili derivanti da reato; la conversione del preventivo in conservativo può avvenire su richiesta della parte civile e non richiede la partecipazione preventiva del terzo formale, il quale può intervenire successivamente impugnando il provvedimento
art. 323, comma 4, cod. proc. pen. (conversione del sequestro)
Usata in rapporto alla possibilità di convertire il sequestro preventivo in conservativo per garantire pretese civili; la Corte ha ritenuto legittima la conversione richiesta dalla parte civile e non censurata dagli interessati
art. 316 comma 2 e art. 317 comma 1 cod. proc. pen. (contraddittorio)
Il contraddittorio con il terzo formale non è necessario prima della conversione del sequestro; la partecipazione del terzo può intervenire in sede di impugnazione/riesame
art. 321, comma 1 cod. proc. pen. (sequestro preventivo)
Rilevante nella distinzione tra sequestro preventivo e la possibilità di conversione in conservativo; la giurisprudenza ricorda i limiti e le modalità di conversione
art. 669-octies cod. proc. civ. (efficacia del sequestro conservativo)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la perdita di efficacia del sequestro conservativo se l'azione risarcitoria non viene tempestivamente riassunta in sede civile; la Corte ha distinto il caso di pronuncia di applicazione di pena (senza statuizioni civili) dal caso in cui vi sia stata comunque una statuizione civile, anche se generica, che mantenga l'efficacia cautelare fino alla possibile azione civile o alla prescrizione decennale
art. 539 cod. proc. pen. (effetti delle statuizioni civili nella sentenza penale)
La sentenza penale che contiene una pronuncia sul merito della pretesa civilistica costituisce titolo che può sorreggere il sequestro conservativo fino a quando l'azione civile può essere promossa (tenuto conto dei termini di prescrizione)
art. 2953 cod. civ. (prescrizione decennale)
La Corte ricorda che, quando vi sia pronuncia sul merito della pretesa civilistica, il sequestro conservativo mantiene efficacia fino alla prescrizione decennale del credito (10 anni dall'irrevocabilità della sentenza penale)
art. 320 cod. proc. pen. (pignoramento su beni sequestrati)
La conversione in pignoramento presuppone una pronuncia del giudice civile che renda il credito certo, liquido ed esigibile; fino a tale pronuncia il sequestro conservativo conserva funzioni cautelari
protocollo addizionale 1 CEDU, art. 1 (protezione della proprietà)
Invocato dalla ricorrente in punto di tutela della proprietà; la Corte ha comunque ritenuto compatibile il vincolo cautelare ove sussistano esigenze di garanzia delle pretese civili e indizi di riferibilità dei beni all'autore del reato
Massime di principio
- La formale intestazione dei beni non esclude che, ai fini del sequestro conservativo, rilevi la disponibilità effettiva "uti dominus" dell'imputato: il giudice valuta la sostanza delle operazioni e i movimenti patrimoniali più che la mera titolarità formale
- Se la conversione del sequestro preventivo in conservativo avviene su istanza della parte civile, il terzo formale non ha diritto automatico ad essere stato preventivamente chiamato in contraddittorio; il terzo può tuttavia impugnare il provvedimento mediante i rimedi previsti (ad es. riesame)
- Il terzo che chiede la restituzione deve assumere e provare i fatti costitutivi della propria pretesa (estraneità al reato, assenza di profitto, buona fede, mancanza di intestazione fittizia), sul quale grava un onere probatorio significativo
- Quando la sentenza penale contiene statuizioni civili, anche se generiche, esse possono sorreggere il mantenimento del sequestro conservativo fino a quando il credito non sia accertato e liquidato dal giudice civile; la conversione in pignoramento richiede comunque la pronuncia civile che renda il credito certo e liquido
- La perdita di efficacia del sequestro conservativo per mancata riassunzione dell'azione civile (tema richiamato dalla giurisprudenza civile) va valutata caso per caso: non opera automaticamente se esistono statuizioni civili definitive connesse alla sentenza penale
- Per evitare il congelamento indefinito di beni, il terzo interessato dovrà tempestivamente esercitare i rimedi già previsti (impugnazioni, azione civile), e la parte civile dovrà procedere alla liquidazione del danno per trasformare il vincolo in esecuzione forzata
- In presenza di indizi gravi di utilizzo di società strumentali per occultare beni, il giudice può legittimamente ritenere insufficiente la sola titolarità formale e mantenere il vincolo cautelare a garanzia delle pretese
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