Cassazione Penale, Sentenza n. 17056/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., lamentando che il giudice di merito ha computato, nel calcolo della pena concordata, l'aumento per l'aggravante della recidiva, aggravante non contestata all'imputato al momento dell'esercizio dell'azione penale e quindi inesistente nella cornice della contestazione
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. La motivazione è che la recidiva, pur non contestata, era stata erroneamente considerata nel 'patto' e ratificata dal giudice, determinando un aumento di pena di otto mesi; ciò ha configurato una cornice giuridica errata e quindi vizio che giustifica l'annullamento
Norme richiamate
artt. 444 ss. cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento e del procedimento abbreviato con patteggiamento; quadro procedurale entro cui è stata resa la sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 anche per errata qualificazione del fatto e per l'applicazione di circostanze inesistenti
art. 99 cod. pen.
Regola gli effetti della recidiva come circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non poteva essere applicata se non era stata contestata e risultante nella qualificazione del fatto
art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sostanziale del reato per cui era stato patteggiato (reato attinente alla normativa sulle armi), indicata nella sentenza di merito come fattispecie applicata
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214
Richiamata per affermare che l'erronea qualificazione del fatto comprende anche l'erronea applicazione di circostanze come la recidiva e che ciò può essere dedotto in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice non può aumentare la pena in ragione di circostanze aggravanti che non risultano contestate: l'applicazione di tali circostanze inesistenti comporta annullamento della sentenza
- La recidiva, in quanto circostanza aggravante ai sensi dell'art. 99 c.p., deve emergere dalla contestazione o da profili immediatamente riscontrabili; in sua assenza non può influire sulla commisurazione della pena
- Avverso sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è proponibile ricorso per cassazione per errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis: non si tratta di semplice divergenza interpretativa, ma dell'evidente eccentricità della qualificazione operata
- Se la sentenza è fondata su una cornice giuridica errata (applicazione di circostanza insussistente), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al GIP per il prosieguo
- Per difensori e pubblici ministeri: verificare con attenzione che il patto non comprenda circostanze non contestate e che la ratifica giudiziale corrisponda alla reale cornice contestuale; errori formali o di qualificazione possono comportare l'annullamento integrale dell'accordo
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