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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20397/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore formalmente inquadrato come Operatore Specializzato, livello D, che ha chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento come Tecnico della manutenzione rotabili / Tecnico della manutenzione, livello C, del CCNL di settore 2012, con decorrenza dal 1 febbraio 2011, oltre alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate. I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo provato che il dipendente avesse svolto con continuità mansioni superiori, caratterizzate da controlli con discrezionalità e autonomia, uso di procedure non standardizzate, impiego di macchinari complessi e assunzione di attività non successivamente sindacabili, dunque riconducibili alla qualifica rivendicata. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c., del CCNL 20 luglio 2012 e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la disciplina contrattuale e legale dell'inquadramento del lavoratore addetto alla manutenzione rotabili e avesse male valutato le risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito si fossero conformati al consolidato orientamento secondo cui il corretto inquadramento del lavoratore subordinato richiede tre passaggi: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e raffronto tra attività svolta e declaratorie contrattuali. Ha inoltre ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola di giudizio oppure fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    viene richiamato come norma di riferimento per la verifica del superiore inquadramento del lavoratore e per il confronto tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico del contratto collettivo invocato dalla ricorrente

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico del contratto collettivo invocato dalla ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non dover osservare la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione nei limiti in cui si traduca nella violazione del paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non già come mero dissenso sulla valutazione delle prove

  • art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

    individua i motivi di ricorso dedotti, ma la Corte esclude che nel caso ricorrano i vizi denunciati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il corretto inquadramento del lavoratore subordinato richiede un accertamento in tre fasi: individuazione delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile e raffronto tra i due dati.
  • La contestazione dell'inquadramento non può prescindere dalla verifica in fatto delle mansioni effettive: se il giudice di merito ha accertato le attività concretamente svolte e le ha ricondotte alla qualifica superiore, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi rigorosi, cioè quando il giudice abbia dichiarato di non osservare il criterio legale di valutazione della prova o abbia fondato la decisione su prove non ritualmente acquisite; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • L'omesso esame di singoli elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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