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Parere

Parere n. 845/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Beta s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore dottor Stefano Camata, e dai signori Gianna Liva, Nicola Nascinguerra, Francesco Lanzetta e Erika Lucchetta contro il Comune di Jesolo per l’annullamento: - del provvedimento a firma del Dirigente Settore edilizia privata ed attività produttive del Comune di Jesolo prot. n. 2023/4004 di “diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire per variante in sanatoria a permesso di nuova costruzione fabbricato ad uso residenziale” comunicato via pec il 18 gennaio 2023; - dell’ordinanza n. 36 del 13/04/2023, con la quale il Dirigente del settore edilizia ed attività produttive del Comune di Jesolo ha ordinato ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 la demolizione di opere eseguite in difformità; - nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi compresa per quanto occorrer possa, la “comunicazione dei motivi ostativi” ex art 10 bis L. 241/1990 all’accettazione dell’istanza di sanatoria del 15 novembre 2022, prot. n. 85887;

Giustizia amministrativa202400198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego definitivo di permesso di costruire in variante e sanatoria e dell’ordinanza di demolizione di opere eseguite in difformità.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il diniego comunale relativo a una richiesta di permesso di costruire in variante e sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Sono stati dedotti, con riferimento al diniego, violazione della normativa edilizia statale e regionale, delle NTO del PUA, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e difetto dei presupposti; con riferimento all’ordinanza di demolizione, illegittimità derivata, violazione di legge, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Nel corso del procedimento i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune ha adottato ulteriori provvedimenti di diniego e demolizione, già impugnati davanti al TAR Veneto, ed è stata inoltre presentata un’ulteriore istanza di sanatoria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aderito alla richiesta di dichiarare l’improcedibilità.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sull’espressa dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, resa in relazione alla sopravvenienza di nuovi dinieghi e nuovi ordini di demolizione già impugnati in sede giurisdizionale e alla presentazione di un’ulteriore istanza di sanatoria. La Sezione ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi al diniego di sanatoria e all’ordine di demolizione.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

L’espressa dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, collegata alla sopravvenienza di nuovi provvedimenti e alla presentazione di un’ulteriore istanza di sanatoria, impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo trova applicazione anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la dichiarazione della parte circa il venir meno dell’interesse alla decisione rileva ai fini della definizione dell’affare.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata; la disposizione non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni dedotte come violate nei motivi di ricorso, senza esame di merito.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni dedotte come violate in relazione al diniego di sanatoria, senza esame di merito.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni dedotte come violate, senza esame di merito.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni dedotte come violate, senza esame di merito.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale disposizione relativa alla sanatoria edilizia, senza esame di merito.

  • art. 92 l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61

    È richiamato nei motivi di ricorso come parametro regionale di legittimità degli atti impugnati, senza esame di merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per discostarsene, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenienza di nuovi provvedimenti amministrativi e la presentazione di una nuova istanza di sanatoria possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso straordinario concernente precedenti atti edilizi, quando la parte dichiari espressamente di non voler più coltivare l’impugnazione.

Improcedibilità del ricorso straordinario in materia edilizia

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società in liquidazione e da quattro persone fisiche contro il Comune di Jesolo. Il ricorso riguardava un diniego definitivo di permesso di costruire in variante e sanatoria e un’ordinanza di demolizione di opere eseguite in difformità.

Premesse e atti impugnati

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento comunale di diniego della sanatoria, dell’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e degli atti presupposti e consequenziali, compresa la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della l. 241/1990.

Motivi dedotti

Con riferimento al diniego di sanatoria, sono state dedotte la violazione dell’art. 92 della l.r. Veneto n. 61 del 1985, degli artt. 31, 32, 33, 34, 34-bis e 36 del d.P.R. 380/2001 e delle NTO del PUA “Borgo Sant’Antonio”. Sono stati inoltre denunciati difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e difetto dei presupposti di legge.

Con riferimento all’ordine di demolizione, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità derivata, la violazione dell’art. 92 della legge regionale e degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, nonché difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Sopravvenienze procedimentali e processuali

Il Comune aveva segnalato che, dopo la proposizione del ricorso, i ricorrenti avevano presentato una nuova istanza di sanatoria relativa al medesimo complesso immobiliare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva quindi ritenuto il ricorso improcedibile, richiamando l’orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità rende inefficace il precedente provvedimento sanzionatorio e fa venir meno l’interesse all’impugnazione dell’originario ordine di demolizione.

A seguito di un parere interlocutorio, il Ministero ha svolto gli incombenti istruttori richiesti per garantire il contraddittorio. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, riferendo che il Comune aveva adottato nuovi dinieghi di sanatoria e nuovi ordini di demolizione, impugnati davanti al TAR Veneto, e che era stata presentata un’ulteriore istanza di sanatoria il 13 agosto 2024, ancora in istruttoria. Il Ministero ha aderito alla richiesta di improcedibilità.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva l’espressa dichiarazione dei ricorrenti circa il venir meno dell’interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, riconosciuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Conclusione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità del diniego di sanatoria, dell’ordinanza di demolizione o della comunicazione dei motivi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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