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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 888/2020 del 17/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietarie)

La controversia

Due soggetti, agendo quali procuratori generali di due rappresentati, avevano convenuto in giudizio due comproprietarie chiedendo l'accertamento della comproprietà, per complessivi 1/10, di un immobile e il risarcimento del danno da mancato godimento della quota. Le convenute avevano contestato la domanda risarcitoria, riconoscendo quella di accertamento. In sede di conciliazione le parti avevano riconosciuto reciprocamente le quote di comproprietà — 5/10 alle convenute e 1/10 agli attori — e questi ultimi avevano rinunciato alla domanda risarcitoria; entrambe le parti avevano chiesto la compensazione delle spese. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 354/2014, aveva nondimeno condannato le convenute a rifondere le spese agli attori. Le convenute avevano appellato e la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 1327/2015 depositata il 9 dicembre 2015, aveva compensato le spese di entrambi i gradi: quelle del primo grado in ragione dell'accordo delle parti e quelle d'appello per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella limitazione della pretesa degli attori alla quota di 1/10 e nella rinuncia alla domanda risarcitoria. Con un unico motivo, le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all'art. 24 Cost.: sostenevano di essere risultate vittoriose in appello e che le ragioni addotte non giustificassero la compensazione delle relative spese, poiché riguardavano il primo grado, mentre per l'appello non erano state indicate ragioni pertinenti e sufficienti. Hanno inoltre contestato l'applicabilità del testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. introdotto successivamente e, in subordine, l'insufficiente esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni secondo il testo anteriore.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo. Ha stabilito che la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile era quella vigente quando fu introdotto il giudizio di primo grado nel 2013, poiché la formulazione successiva si applica ai giudizi, e non ai singoli gradi, introdotti dopo il termine previsto dalla novella. Le ragioni indicate dalla Corte d'appello non giustificavano la compensazione delle spese del secondo grado: riguardavano il primo grado, le cui spese erano già compensate in forza dell'accordo delle parti, e non erano state addotte ragioni gravi ed eccezionali riferibili all'appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., compensando integralmente le spese del primo grado e condannando gli intimati a pagare alle ricorrenti le spese d'appello (€ 1.600 per compensi e € 150 per esborsi) e del giudizio di legittimità (€ 1.500 per compensi e € 200 per esborsi), oltre spese generali al 15%, IVA e contributo previdenziale.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con compensazione delle spese del primo grado e condanna degli odierni intimati al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del secondo grado e del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

    La statuizione sulle spese viene rideterminata dalla Corte in ragione dell'esito dei gradi di giudizio: sono compensate le spese del primo grado in forza dell'accordo delle parti, mentre gli intimati sono condannati a rifondere quelle d'appello e di cassazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Esse, infatti, si riferiscono al primo grado di giudizio, le cui spese tuttavia erano compensate direttamente per effetto dell’accordo tra le parti, e non presentano alcuna relazione con il grado di appello. La Corte abruzzese, dunque, ha operato la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio senza indicare alcuna grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare siddetta statuizione.

    Nel regime applicabile al giudizio, la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni richiede che tali ragioni siano indicate e siano pertinenti al grado per il quale la compensazione è disposta; circostanze relative al primo grado non giustificano la compensazione delle spese d'appello.

  • art. 24 Cost.

    La norma è richiamata soltanto nella formulazione della censura dei ricorrenti; la Corte non svolge una distinta interpretazione o applicazione della disposizione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con compensazione delle spese del primo grado e condanna degli odierni intimati al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del secondo grado e del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della decisione impugnata, rideterminando direttamente la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. introdotta da una novella si applica ai giudizi instaurati dopo il termine previsto dalla disposizione transitoria, considerando il giudizio nel suo complesso e non ciascun singolo grado come autonomo giudizio.
  • La compensazione delle spese fondata su gravi ed eccezionali ragioni deve essere motivata con ragioni effettivamente riferibili al grado di giudizio cui la compensazione si riferisce; circostanze relative al primo grado non sono sufficienti a giustificare la compensazione delle spese d'appello.
  • Se le parti hanno concordato la compensazione delle spese del primo grado, tale accordo non costituisce, da solo, una ragione per compensare anche le spese del successivo grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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