Direttiva 2003/98
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un insieme minimo di regole per il riutilizzo dei documenti del settore pubblico, con l’obiettivo di ridurre le differenze tra ordinamenti nazionali e facilitare la creazione di servizi e prodotti informativi a valore aggiunto. Non impone agli Stati membri di consentire sempre il riutilizzo, ma disciplina le condizioni qualora esso sia autorizzato, ponendo limiti su tariffe, trasparenza, non discriminazione e accordi di esclusiva. Il recepimento doveva avvenire entro il 1 luglio 2005. La direttiva lascia ampi margini agli Stati membri nella scelta di forma e mezzi, nel rispetto di un’armonizzazione minima.
Direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che stabilisce un quadro minimo comune per rendere riutilizzabili i documenti delle pubbliche amministrazioni e favorire mercato interno, concorrenza e sviluppo dei contenuti digitali.
Ambito di applicazione
Si applica ai documenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, quando il loro riutilizzo sia consentito dal relativo regime di accesso. Rientrano nel perimetro le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le loro associazioni; sono invece esclusi, tra l’altro, i documenti la cui fornitura esula dai compiti di servizio pubblico, quelli coperti da diritti di terzi, quelli esclusi dall’accesso per ragioni di sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, segreto statistico o commerciale, nonché i documenti detenuti da emittenti di servizio pubblico, da istituti d’istruzione e di ricerca e da enti culturali, per i quali non si applicano gli articoli sulle richieste di riutilizzo. La direttiva non modifica i regimi nazionali di accesso ai documenti, non incide sulla tutela dei dati personali né sui diritti di proprietà intellettuale, e non si applica quando l’accesso dipende dalla prova di un interesse particolare.
Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
La direttiva mira a creare un quadro minimo comune per il riutilizzo dei documenti detenuti dagli enti pubblici, allo scopo di favorire il mercato interno, la concorrenza e lo sviluppo di servizi e contenuti digitali. I considerando evidenziano le forti differenze tra ordinamenti nazionali, considerate ostacoli al potenziale economico dell’informazione pubblica, e richiamano la necessità di un’armonizzazione minima, proporzionata e compatibile con accesso ai documenti, privacy e proprietà intellettuale.
Finalità e logica dell'intervento
La direttiva non impone in via generale l’obbligo di rendere riutilizzabili i documenti pubblici: essa interviene solo per disciplinare le condizioni del riutilizzo quando questo sia consentito. Il principio di fondo è quello della non discriminazione e della trasparenza, con l’obiettivo di rendere disponibili informazioni pubbliche in condizioni eque e idonee a favorire impieghi commerciali e non commerciali, anche transfrontalieri.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 delimita l’ambito ai documenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, intesi come autorità statali, regionali o locali, organismi di diritto pubblico e loro associazioni. Sono esclusi i documenti la cui fornitura esula dai compiti di servizio pubblico, quelli coperti da diritti di terzi, quelli sottratti all’accesso per motivi di sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, segreto statistico o commerciale, nonché i documenti detenuti da emittenti di servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca ed enti culturali. La direttiva si fonda sui regimi di accesso esistenti e non li modifica; non si applica neppure quando l’accesso presuppone la dimostrazione di un interesse particolare.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce il perimetro soggettivo e oggettivo. Per "documento" si intende qualsiasi contenuto, su qualsiasi supporto, o parte di esso; per "riutilizzo" si intende l’uso del documento per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di servizio pubblico. La nozione di "ente pubblico" comprende anche gli organismi di diritto pubblico, definiti secondo criteri di finalità d’interesse generale, personalità giuridica e finanziamento/controllo pubblico maggioritario.
Obbligo di risultato per gli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che, quando il riutilizzo è consentito, i documenti siano riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali alle condizioni stabilite dalla direttiva. I documenti devono essere resi disponibili, ove possibile, in formato elettronico. L’obbligo è di risultato: spetta agli Stati scegliere forme e mezzi di attuazione, purché assicurino l’effettiva riutilizzabilità secondo il quadro minimo comune.
Gestione delle richieste di riutilizzo
L’articolo 4 disciplina la procedura. Gli enti pubblici devono esaminare le richieste e fornire i documenti, o predisporre l’offerta di licenza, entro un termine ragionevole coerente con quello previsto per l’accesso ai documenti. In assenza di termini nazionali specifici, il termine massimo è di 20 giorni lavorativi, prorogabile di altri 20 per richieste cospicue o complesse; in tal caso il richiedente va avvisato entro tre settimane dalla richiesta iniziale.
In caso di diniego, l’ente deve motivare la decisione richiamando le pertinenti norme di accesso o le disposizioni nazionali di attuazione, con indicazione del titolare del diritto o del licenziante se il rifiuto dipende da diritti di terzi. Ogni decisione negativa deve inoltre indicare i mezzi di ricorso. Gli enti pubblici di cui alle lettere d), e) e f) dell’articolo 1, paragrafo 2, non sono tenuti a osservare queste prescrizioni procedurali.
Formati, adattamenti e limiti tecnici
L’articolo 5 consente di fornire i documenti nel formato e nella lingua già esistenti, preferibilmente per via elettronica. Non sorge alcun obbligo di adattare i documenti, crearne di nuovi o fornire estratti quando ciò richieda manipolazioni complesse o sproporzionate. Non può nemmeno essere imposto di continuare a produrre uno specifico tipo di documento per favorirne il riutilizzo.
Tariffe e trasparenza economica
L’articolo 6 stabilisce che, se è richiesto un pagamento, il totale delle entrate non può superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, aumentati di un congruo utile sugli investimenti. Il considerando 14 chiarisce che il tetto massimo delle tariffe lascia impregiudicata la possibilità di prezzi inferiori o della gratuità e incoraggia tariffe non superiori ai costi marginali di riproduzione e diffusione.
L’articolo 7 rafforza la trasparenza: condizioni e tariffe standard devono essere fissate in anticipo e pubblicate, possibilmente in formato elettronico. Su richiesta, l’ente deve spiegare la base di calcolo della tariffa e gli elementi considerati nei casi atipici.
Licenze e condizioni di riutilizzo
L’articolo 8 consente agli enti pubblici di autorizzare il riutilizzo senza condizioni oppure tramite licenza. Le condizioni, se previste, non devono limitare inutilmente il riutilizzo né essere usate per restringere la concorrenza. Negli Stati membri che ricorrono alle licenze, le licenze standard devono essere disponibili in formato digitale e trattabili elettronicamente; gli Stati membri devono inoltre incoraggiarne l’uso.
Strumenti pratici per facilitare il riutilizzo
L’articolo 9 impone agli Stati membri di predisporre modalità pratiche per aiutare i riutilizzatori a trovare i documenti disponibili e le relative condizioni, ad esempio mediante elenchi di contenuti accessibili online e portali collegati a elenchi decentralizzati. I considerando suggeriscono che ciò sia particolarmente importante per il riutilizzo transfrontaliero e per le PMI.
Non discriminazione ed equità delle transazioni
L’articolo 10 vieta trattamenti differenziati non giustificati tra categorie analoghe di riutilizzo. Se un ente pubblico usa documenti per attività commerciali estranee ai suoi compiti istituzionali, deve applicare a tali attività le stesse tariffe e condizioni riservate agli altri utilizzatori.
Divieto di accordi di esclusiva
L’articolo 11 stabilisce il principio della massima apertura al mercato: i documenti devono poter essere riutilizzati da tutti i potenziali operatori e i contratti con terzi non devono creare diritti esclusivi. Un diritto esclusivo è ammesso solo se necessario per un servizio di interesse pubblico; in tal caso la giustificazione va riesaminata almeno ogni tre anni e gli accordi devono essere trasparenti e pubblici. Gli accordi esclusivi esistenti, salvo l’eccezione prevista, cessano alla scadenza o comunque entro il 31 dicembre 2008.
Profili di coordinamento con altri diritti e normative
La direttiva è concepita nel rispetto della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali e non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale di terzi, intesi come diritto d’autore e diritti connessi, incluse le forme di protezione sui generis. Restano inoltre fermi la direttiva 2001/29/CE e la direttiva 96/9/CE, oltre agli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione di Berna e dall’accordo TRIPS. La direttiva esclude invece espressamente i documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, come brevetti, disegni e modelli registrati e marchi.
Recepimento, riesame ed entrata in vigore
L’articolo 12 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 1 luglio 2005. L’articolo 13 prevede un riesame della Commissione entro il 1 luglio 2008, con particolare attenzione all’ambito di applicazione, all’efficacia del sistema e ai suoi effetti economici e regolatori. La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito minimo di armonizzazione
L’articolo 1 stabilisce un complesso minimo di norme sul riutilizzo e sugli strumenti pratici per agevolarlo. La direttiva si fonda sui regimi di accesso nazionali e non impone un obbligo generale di consentire il riutilizzo: la decisione se autorizzarlo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato.
Esclusioni dall’ambito di applicazione
Sono esclusi i documenti la cui fornitura esula dai compiti di servizio pubblico, i documenti sui quali terzi detengono diritti di proprietà intellettuale, i documenti esclusi dall’accesso per ragioni di sicurezza nazionale/difesa/sicurezza pubblica o di segreto statistico o commerciale, nonché i documenti detenuti da emittenti di servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca ed enti culturali. La direttiva non si applica quando l’accesso richiede la prova di un interesse particolare.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce ente pubblico, organismo di diritto pubblico, documento, riutilizzo e dati personali. In particolare, per riutilizzo si intende l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di soggetti pubblici o privati per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale del servizio pubblico.
Principio generale di riutilizzabilità
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che, ove il riutilizzo sia consentito, i documenti siano riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali alle condizioni previste dalla direttiva. I documenti devono essere resi disponibili, ove possibile, per via elettronica.
Gestione delle richieste e termini di risposta
L’articolo 4 impone agli enti pubblici di esaminare le richieste e, ove possibile e opportuno, di mettere i documenti a disposizione per via elettronica o di predisporre l’offerta di licenza entro un termine ragionevole. In assenza di termini nazionali più specifici, il termine massimo è di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, prorogabile di altri 20 giorni lavorativi per richieste cospicue o complesse; in tal caso il richiedente va informato entro tre settimane.
Motivazione dei dinieghi e rimedi
In caso di diniego, l’ente pubblico deve indicare i motivi sulla base delle norme di accesso o delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva, e specificare, se il diniego deriva dalla presenza di diritti di terzi, il titolare del diritto o il licenziante, se noto. Ogni decisione negativa deve contenere l’indicazione dei mezzi di ricorso.
Formati, estratti e continuità della produzione
L’articolo 5 prevede che i documenti siano messi a disposizione nel formato e nella lingua già esistenti, preferibilmente in formato elettronico, senza obbligo di adattamento, creazione di nuovi documenti o fornitura di estratti se ciò comporta difficoltà sproporzionate. Non può essere imposto agli enti pubblici di continuare a produrre un determinato tipo di documento per consentirne il riutilizzo.
Tariffe e criteri di calcolo
L’articolo 6 dispone che, quando sia richiesto un corrispettivo, le entrate complessive non superino i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Il calcolo deve basarsi sui costi in un adeguato periodo contabile e secondo i principi contabili applicabili all’ente.
Trasparenza delle condizioni
L’articolo 7 richiede che condizioni e tariffe standard siano fissate in anticipo e pubblicate, ove possibile per via elettronica. Su richiesta, l’ente deve indicare la base di calcolo delle tariffe e gli elementi considerati per i casi atipici, oltre ai mezzi di impugnazione disponibili.
Licenze standard
L’articolo 8 consente agli enti pubblici di autorizzare il riutilizzo senza condizioni o mediante licenza. Se si usano licenze, gli Stati membri devono rendere disponibili licenze standard in formato digitale, elaborabili elettronicamente, e incoraggiarne l’uso da parte di tutti gli enti pubblici.
Modalità pratiche per la ricerca dei documenti
L’articolo 9 impone agli Stati membri di predisporre strumenti pratici per facilitare la ricerca dei documenti disponibili al riutilizzo, come elenchi di contenuti accessibili per via elettronica e portali collegati a elenchi decentralizzati.
Non discriminazione
L’articolo 10 vieta condizioni discriminatorie tra categorie analoghe di riutilizzo. Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali estranee ai propri compiti di servizio pubblico, deve applicare le stesse tariffe e condizioni previste per gli altri utilizzatori.
Divieto di diritti esclusivi
L’articolo 11 vieta contratti o accordi che attribuiscano diritti esclusivi di riutilizzo. Eccezionalmente, un diritto esclusivo può essere concesso solo se necessario per un servizio d’interesse pubblico; in tal caso la giustificazione va riesaminata almeno ogni tre anni e gli accordi devono essere trasparenti e pubblici. Gli accordi esclusivi preesistenti, salvo eccezione, cessano alla scadenza o comunque entro il 31 dicembre 2008.
Recepimento
L’articolo 12 impone agli Stati membri di adottare entro il 1 luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione.
Riesame della Commissione
L’articolo 13 prevede un riesame della Commissione entro il 1 luglio 2008 sull’applicazione della direttiva, con particolare attenzione a ambito di applicazione, impatto, aumento del riutilizzo, effetti dei principi di tariffazione, riutilizzo di testi normativi e amministrativi e ulteriori miglioramenti del mercato interno e dell’industria dei contenuti.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 14 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15 indica come destinatari gli Stati membri.
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