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direttiva

Direttiva 2003/104

Direttiva 2003/104/CE della Commissione, del 12 novembre 2003, che autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina

Normativa europea32003L0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina, inserendolo nell'allegato della direttiva 82/471/CEE tra gli analoghi degli aminoacidi. L'intervento si fonda sulla valutazione scientifica positiva del SCAN, che ha escluso rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente, e sulla verifica della conformità ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 maggio 2004.

Autorizzazione, nell'ambito della direttiva 82/471/CEE, dell'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina come additivo/prodotto del gruppo degli analoghi degli aminoacidi per l'alimentazione animale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nell'ordinamento nazionale entro il 20 maggio 2004. L'oggetto materiale riguarda l'allegato della direttiva 82/471/CEE, e in particolare l'elenco degli analoghi degli aminoacidi, punto "4.1 Analoghi della metionina", nel quale viene inserita una nuova voce relativa all'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina. L'ambito è quindi limitato al settore dei prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali; non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Autorizzazione dell'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina

La direttiva 2003/104/CE della Commissione interviene nel quadro della direttiva 82/471/CEE sui taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali. In base alla valutazione scientifica disponibile e al parere favorevole del comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN) del 25 aprile 2003, la Commissione conclude che il prodotto può essere autorizzato perché non presenta rischi per la salute umana o animale né per l'ambiente.

Finalità e fondamento normativo

L'atto si fonda sull'articolo 6 della direttiva 82/471/CEE, che consente l'aggiornamento dell'allegato secondo la procedura prevista per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Il considerando richiama il fatto che il prodotto rientra nel gruppo degli "analoghi degli aminoacidi" già contemplato dall'allegato della direttiva quadro.

Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE come indicato nell'allegato della direttiva 2003/104/CE. Nel punto "4.1 Analoghi della metionina" viene aggiunta una nuova voce relativa all'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina. Il testo non riporta nel corpo disponibile la tabella tecnica allegata, ma il risultato normativo è l'inserimento del prodotto tra quelli autorizzati.

Presupposti tecnici e condizioni di autorizzazione

La Commissione afferma che la valutazione della domanda dimostra il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato della presente direttiva. Il contenuto dell'allegato, nel testo fornito, è rinviato a una tabella non riprodotta, ma la struttura dell'atto indica che le condizioni di impiego o di autorizzazione sono determinate a livello tecnico nell'allegato stesso.

Recepimento da parte degli Stati membri

L'articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino entro il 20 maggio 2004 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È imposto un obbligo di comunicazione alla Commissione sia del testo delle misure nazionali sia di una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva, oltre al testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla scelta dello Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 identifica come destinatari gli Stati membri, confermando la natura di atto di armonizzazione che richiede trasposizione nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione del prodotto e modifica dell'allegato

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE secondo quanto previsto dall'allegato della direttiva 2003/104/CE. In concreto, nell'elenco degli analoghi degli aminoacidi, punto "4.1 Analoghi della metionina", viene aggiunta la voce relativa all'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina.

Base scientifica e condizioni di autorizzazione

I considerando richiamano la richiesta di autorizzazione presentata per il prodotto e il parere del 25 aprile 2003 del comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN), secondo cui il prodotto non presenta rischi per la salute umana o animale né per l'ambiente. La Commissione rileva che il prodotto soddisfa i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE alle condizioni stabilite nell'allegato della direttiva, e pertanto deve essere autorizzato.

Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 20 maggio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva, nonché il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore di applicazione della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareprodotti zootecnici

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