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Direttiva 2003/97

Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32003L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza le norme UE sull'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli, sostituendo la direttiva 71/127/CEE e aggiornando le regole tecniche alla luce dell'evoluzione tecnologica. Introduce prescrizioni dettagliate per specchi, telecamere/monitor e altri dispositivi equivalenti, oltre a regole di montaggio, prove, marcature e conformità della produzione. Prevede inoltre un calendario di applicazione progressiva per il divieto di nuove omologazioni e per l'immissione sul mercato dei veicoli non conformi, con un termine di recepimento fissato al 26 gennaio 2005. La Commissione è incaricata di uno studio entro il 26 gennaio 2010 e di promuovere l'allineamento con il regolamento UNECE n. 46.

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali sull'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, con sostituzione della disciplina sui retrovisori e apertura a tecnologie alternative.

Ambito di applicazione

Si applica all'omologazione CE e all'omologazione di portata nazionale dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, in particolare veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3 come definiti dalla direttiva 70/156/CEE. Riguarda sia i componenti (specchi, dispositivi a telecamera e monitor, altri dispositivi per la visione indiretta) sia l'installazione sui veicoli, con prescrizioni specifiche per talune categorie e configurazioni, inclusi i veicoli snodati M2/M3 classe I e i veicoli con cabina a guida avanzata N2 > 7,5 t e N3. Sono previste esclusioni/deroghe per ricambi destinati a veicoli omologati anteriormente al 26 gennaio 2007 ai sensi della direttiva 71/127/CEE e per taluni specchi di sorveglianza; alcune prescrizioni non si applicano inoltre a specifiche configurazioni costruttive o a dispositivi montati oltre determinate altezze o sporgenze.

Direttiva 2003/97/CE sull'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli

La direttiva aggiorna in modo organico la disciplina comunitaria dei retrovisori e degli altri sistemi di visione indiretta, sostituendo la direttiva 71/127/CEE e coordinandosi con la direttiva quadro 70/156/CEE sull'omologazione dei veicoli. La ratio emerge dai considerando: le prescrizioni precedenti risultavano insufficienti per alcune categorie di veicoli, occorreva ampliare i campi di visibilità e si voleva consentire l'integrazione di tecnologie diverse dallo specchio tradizionale, in un'ottica di maggiore sicurezza stradale.

Obiettivi e struttura della disciplina

L'obiettivo è l'armonizzazione delle norme sull'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli che li montano. La direttiva è costruita come direttiva settoriale nell'ambito del sistema di omologazione CE della direttiva 70/156/CEE, che continua a disciplinare profili procedurali quali omologazione, conformità della produzione e controllo della conformità. La direttiva fornisce le prescrizioni tecniche negli allegati e rinvia alla direttiva quadro per le regole amministrative generali.

Ambito di applicazione

Si applica ai dispositivi per la visione indiretta e ai veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3. Rientrano nel perimetro sia i componenti sia l'installazione sui veicoli, con disciplina specifica per:

  • specchi interni, esterni principali, grandangolari, di accostamento e anteriori;
  • dispositivi a telecamera e monitor;
  • altri dispositivi per la visione indiretta diversi da specchi e telecamera/monitor.

Sono previste regole differenziate per categorie di veicoli, in particolare per i veicoli con cabina a guida avanzata delle categorie N2 > 7,5 t e N3, per i veicoli snodati M2/M3 classe I, e per i veicoli completi o completati delle categorie N2 > 7,5 t e N3 destinati alla raccolta rifiuti.

Definizioni e classificazione tecnica

L'allegato I contiene una definizione ampia di "dispositivi per la visione indiretta", includendo specchi convenzionali, sistemi telecamera-monitor e altri sistemi equivalenti. Vengono precisati i concetti di specchio interno, esterno e di sorveglianza, nonché le nozioni tecniche di raggio di curvatura, superficie sferica/asferica, punti oculari del conducente, visione ambinoculare, campo visivo, distanza di rilevamento e oggetto critico.

La classificazione delle categorie è centrale per l'applicazione delle regole di montaggio e dei campi visivi:

  • categoria I: retrovisori interni;
  • categorie II e III: retrovisori esterni principali;
  • categoria IV: specchi esterni grandangolari;
  • categoria V: specchi esterni di accostamento;
  • categoria VI: specchi anteriori.

Omologazione di componenti e veicoli

La procedura di omologazione è distinta tra componente e veicolo.

Per i dispositivi:

  • la domanda è presentata dal costruttore;
  • sono richiesti scheda informativa e campioni, con quattro esemplari per gli specchi e un campione per gli altri dispositivi;
  • in caso di esito positivo viene rilasciata l'omologazione CE con numero univoco;
  • il dispositivo deve recare il marchio di omologazione CE secondo l'appendice 5 dell'allegato I.

Per i veicoli:

  • la domanda è presentata dal costruttore del veicolo;
  • la documentazione include un veicolo rappresentativo del tipo;
  • viene rilasciata l'omologazione CE del tipo di veicolo;
  • il numero di omologazione è assegnato ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE.

Le modifiche al tipo omologato seguono l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE, mentre la conformità della produzione è garantita mediante misure adottate ai sensi dell'articolo 10 della medesima direttiva.

Prescrizioni tecniche per gli specchi

L'allegato II, parte A, detta requisiti molto dettagliati. In sintesi:

  • ogni specchio deve essere regolabile;
  • i bordi e le parti esposte devono rispettare raggi minimi di curvatura e requisiti di sicurezza contro spigoli pericolosi;
  • la superficie riflettente deve essere piana o sferica convessa, con possibilità di parte asferica per gli specchi esterni;
  • il coefficiente di riflessione normale non deve essere inferiore al 40%, e al 4% in posizione notturna per superfici a riflessione variabile;
  • sono previste prove d'urto con pendolo, con condizioni differenziate per specchi interni ed esterni e regole sull'angolo di risalita e sul comportamento della superficie riflettente dopo l'impatto.

Sono disciplinate anche le eccezioni:

  • talune prove non sono necessarie per specchi esterni situati oltre 2 metri dal suolo in determinate condizioni;
  • alcune prescrizioni non si applicano a parti costruite con materiali a bassa durezza Shore A;
  • per gli specchi incollati al parabrezza vale una disciplina specifica in caso di rottura del supporto.

Prescrizioni per dispositivi diversi dagli specchi

L'allegato II, parte B, apre in modo esplicito a tecnologie alternative.

Per i dispositivi a telecamera e monitor:

  • la regolazione da parte dell'utilizzatore deve avvenire senza attrezzi;
  • il ciclo di scansione/rappresentazione/ritorno, se il sistema scansiona il campo visivo, non deve superare 2 secondi;
  • sono previste prescrizioni di robustezza geometrica e funzionale;
  • la telecamera deve funzionare correttamente in condizioni di luce solare bassa e garantire contrasto minimo di luminanza pari almeno a 1:3 in specifiche condizioni;
  • il monitor deve assicurare contrasto minimo e luminanza regolabile manualmente o automaticamente.

Per gli altri dispositivi per la visione indiretta:

  • deve essere dimostrato che operano nello spettro visivo e producono un'immagine immediatamente utilizzabile dal conducente;
  • è richiesto che, nelle condizioni d'impiego previste, la funzionalità sia equivalente o migliore rispetto alle soluzioni tradizionali;
  • l'equivalenza può essere provata anche mediante sistemi con sensibilità analoga e dimostrazione di prestazioni equivalenti o superiori.

L'appendice dell'allegato II contiene inoltre il metodo di calcolo della distanza di rilevamento per i sistemi telecamera-monitor e i criteri di verifica delle prestazioni del sistema installato.

Montaggio sui veicoli e campi di visibilità

L'allegato III contiene le regole di installazione. Le principali sono:

  • i dispositivi devono essere montati in modo da non spostarsi o vibrare oltre limiti tali da alterare sensibilmente il campo visivo o ingannare il conducente;
  • le condizioni devono essere rispettate fino all'80% della velocità massima di progetto, comunque non oltre 150 km/h;
  • i campi di visibilità sono determinati con visione ambinoculare e con il veicolo in ordine di marcia, attraverso vetri con trasmissione luminosa almeno pari al 70%.

Per gli specchi, il testo stabilisce il numero minimo obbligatorio e le caratteristiche dei campi visivi per ciascuna categoria:

  • categoria I: visione della strada posteriore per almeno 60 m fino all'orizzonte, su una larghezza di 20 m;
  • categorie II e III: campi laterali posteriori con larghezze e distanze prestabilite, distinte per lato conducente e lato passeggero;
  • categoria IV: campo grandangolare ampio, fino a 25 m dietro il conducente;
  • categoria V: campo di accostamento laterale con specifici piani di delimitazione;
  • categoria VI: campo anteriore davanti alla cabina, con regole speciali per veicoli a guida avanzata N2 > 7,5 t e N3.

Per la categoria VI, se lo specchio anteriore non è installabile, il testo consente l'uso di un dispositivo telecamera-monitor o di un altro sistema di visione indiretta; in quest'ultimo caso il sistema deve rilevare un oggetto di 50 cm di altezza e 30 cm di diametro nel campo definito.

Sono anche previste deroghe e precisazioni importanti:

  • in alcuni casi il monitor di un dispositivo telecamera-monitor può mostrare campi diversi quando il veicolo procede a velocità superiori o in retromarcia;
  • alcuni specchi di sorveglianza non rientrano nel regime della direttiva, pur restando soggetti all'obbligo di altezza minima se esterni;
  • per taluni veicoli con specifiche ostruzioni costruttive, lo specchio anteriore della categoria VI non è obbligatorio se il conducente mantiene comunque una visione diretta minima.

Marchio di omologazione e documentazione amministrativa

L'appendice 5 dell'allegato I disciplina il marchio di omologazione CE. Il marchio è composto dal simbolo "e" seguito dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione CE. È inoltre previsto un simbolo aggiuntivo che identifica la categoria dello specchio o indica il simbolo S per i dispositivi diversi dagli specchi. Il marchio deve essere indelebile e leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo.

Le appendici 1, 2, 3 e 4 degli allegati I e III forniscono i modelli di scheda informativa e di scheda di omologazione per componente e veicolo, utili per la pratica amministrativa e per le autorità degli altri Stati membri.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione

Il termine di recepimento è fissato al 26 gennaio 2005. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure nazionali adottate e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La direttiva 71/127/CEE è abrogata con effetto dal 26 gennaio 2010; i riferimenti ad essa devono intendersi riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.

Rilievi operativi per il professionista

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore automotive, la direttiva è rilevante perché:

  • impone un calendario vincolante di adeguamento di prodotti e omologazioni;
  • richiede la verifica della conformità tecnica di componenti e veicoli secondo allegati estremamente dettagliati;
  • introduce un coordinamento tra omologazione CE, conformità della produzione e documentazione tecnica;
  • apre il mercato a soluzioni alternative agli specchi, ma solo se equivalenti sotto il profilo funzionale e di sicurezza;
  • impone attenzione alle deroghe per ricambi, categorie speciali e configurazioni costruttive particolari.

In sintesi, il margine di discrezionalità degli Stati membri riguarda soprattutto le modalità di recepimento e gli aspetti organizzativi/amministrativi; il risultato armonizzato, i termini e i contenuti essenziali delle prescrizioni tecniche e dei divieti di commercializzazione sono invece rigidamente fissati dal legislatore UE.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni fondamentali

L'articolo 1 stabilisce che lo scopo è l'armonizzazione delle norme relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi. Ai fini della direttiva, per "veicolo" si intende ogni veicolo a motore definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE. L'allegato I contiene definizioni dettagliate di dispositivi per la visione indiretta, specchi, categorie di specchi I-VI, dispositivi a telecamera e monitor, altri dispositivi, tipi di dispositivo e tipi di veicolo.

Divieti e calendario di applicazione progressiva

L'articolo 2 prevede una progressiva estensione degli effetti della direttiva. Dal 26 gennaio 2005 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni CE o nazionali né vietare vendita, immatricolazione o messa in circolazione di veicoli o dispositivi conformi. Dal 26 gennaio 2006 devono rifiutare l'omologazione CE di nuovi tipi non conformi e vietare l'omologazione nazionale di nuovi tipi di veicoli non conformi; per gli specchi anteriori della categoria VI, tali termini sono posticipati di 12 mesi. Dal 26 gennaio 2010 per M1 e N1, e dal 26 gennaio 2007 per le altre categorie, devono cessare di considerare validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi e devono vietarne vendita, immatricolazione e messa in circolazione. Nelle stesse date si applicano le prescrizioni di componente ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Sono previste deroghe per i ricambi di veicoli omologati prima del 26 gennaio 2007 ai sensi della direttiva 71/127/CEE e per taluni veicoli snodati M2/M3 classe I, purché rispettino specifiche di campo visivo del conducente. L'articolo 2, paragrafo 8, invita inoltre la Commissione a proporre l'allineamento del regolamento UNECE n. 46.

Studio della Commissione e possibile evoluzione normativa

L'articolo 3 impone alla Commissione, entro il 26 gennaio 2010, di eseguire uno studio dettagliato per verificare l'effetto positivo delle modifiche sulla sicurezza stradale, in particolare per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili. Sulla base dei risultati, la Commissione deve proporre, se necessario, nuove disposizioni legislative per un ulteriore miglioramento del campo di visibilità indiretta.

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

L'articolo 4 modifica gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE, sostituendo voci relative alla terminologia da "retrovisori" a "dispositivi per la visione indiretta" e aggiornando le tabelle e i riferimenti amministrativi per l'omologazione dei veicoli e dei componenti.

Recepimento

L'articolo 5 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 26 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Abrogazione della direttiva 71/127/CEE

L'articolo 6 abroga con efficacia dal 26 gennaio 2010 la direttiva 71/127/CEE. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Prescrizioni tecniche per gli specchi

L'allegato II, parte A, disciplina la costruzione e le prove degli specchi: regolabilità, dimensioni minime, raggi di curvatura, coefficiente di riflessione non inferiore al 40% e al 4% in posizione notturna per superfici a riflessione variabile, prove di urto con pendolo, criteri di integrità della superficie riflettente e soglie di resistenza post-prova. Sono previste deroghe per specchi esterni oltre 2 metri dal suolo e per specifici dispositivi o materiali con durezza Shore A inferiore alle soglie indicate.

Prescrizioni per dispositivi diversi dagli specchi

L'allegato II, parte B, disciplina i dispositivi a telecamera e monitor e gli altri dispositivi per la visione indiretta. Per i primi sono previste prescrizioni geometriche e funzionali su sicurezza, contrasto, luminanza e corretto funzionamento in bassa luce; per gli altri è richiesto che producano sempre un'immagine nel campo visivo senza interpretazione e che offrano funzionalità equivalente o migliore rispetto alle soluzioni a specchio o telecamera/monitor. È disciplinato anche il calcolo della distanza di rilevamento e la verifica delle prestazioni del sistema installato.

Regole di montaggio e campi di visibilità

L'allegato III stabilisce le regole di installazione dei dispositivi sui veicoli, includendo stabilità a velocità fino all'80% della velocità massima di progetto, limiti di trasmissione luminosa dei vetri, numero minimo di specchi per categoria, posizioni di montaggio, limiti di sporgenza, regolazione dall'interno e campi di visibilità specifici per le categorie I-VI. Sono previste regole particolari per gli specchi anteriori della categoria VI, con possibilità di sostituzione con telecamere/monitor o altri dispositivi nei casi in cui l'installazione dello specchio non sia possibile. Sono inoltre previste tolleranze per ostruzioni dovute alla carrozzeria e altri elementi, entro percentuali massime del campo visivo.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolisicurezza stradalemercato internotrasportinormazione tecnica

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