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direttiva

Direttiva 2003/103

Direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva 2001/25/CE per rendere più rigoroso e centralizzato il sistema di riconoscimento dei certificati di formazione marittima rilasciati da paesi terzi. Attribuisce alla Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, un ruolo centrale nella valutazione, nel riconoscimento, nel riesame e nella revoca di tali riconoscimenti. Adegua inoltre la disciplina ai requisiti della Convenzione STCW e della Convenzione SOLAS, introducendo un termine di recepimento al 14 maggio 2005.

Modifica la direttiva 2001/25/CE sui requisiti minimi di formazione della gente di mare, rafforzando il riconoscimento dei certificati di paesi terzi e adeguando le regole a STCW e SOLAS.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva e, indirettamente, ai marittimi che prestano servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro, agli Stati membri che intendano convalidare certificati rilasciati da paesi terzi e ai paesi terzi il cui sistema di formazione/certificazione è oggetto di riconoscimento, proroga, riesame o revoca. Rileva per il settore della navigazione marittima e per gli istituti di formazione marittima e i programmi/corsi di istruzione e formazione marittima richiamati nella direttiva 2001/25/CE. Non disciplina in via autonoma nuovi soggetti, ma modifica il quadro esistente di riconoscimento dei certificati e delle convalide.

Direttiva 2003/103/CE: modifica della direttiva 2001/25/CE sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare

La direttiva interviene sul sistema europeo di formazione e certificazione della gente di mare già disciplinato dalla direttiva 2001/25/CE. L’obiettivo è rafforzare l’affidabilità del riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi, centralizzando presso la Commissione europea le principali decisioni e adeguando la disciplina ai requisiti delle Convenzioni STCW e SOLAS.

Obiettivi e razionale dell’intervento

I considerando evidenziano che il sistema esistente andava riesaminato alla luce dell’esperienza applicativa, sia per migliorare il monitoraggio sia per semplificare gli obblighi di notifica degli Stati membri. La direttiva mira anche a garantire che i marittimi con certificati di paesi terzi possiedano un livello di competenza equivalente a quello richiesto dalla Convenzione STCW e a rendere più efficace il controllo della conformità dei paesi terzi riconosciuti.

Modifiche ai requisiti di certificazione e comunicazione

L’articolo 1 modifica l’articolo 5 della direttiva 2001/25/CE stabilendo che i certificati siano rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1, della Convenzione STCW e che le convalide siano rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della medesima Convenzione. Viene inoltre aggiornato l’articolo 17, lettera e), per richiedere mezzi adeguati di comunicazione tra nave e autorità di terra, secondo il capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.

Riconoscimento dei paesi terzi: ruolo della Commissione e dell’Agenzia

La nuova formulazione dell’articolo 18, paragrafo 3, attribuisce alla Commissione il potere di decidere sul riconoscimento di un paese terzo quando uno Stato membro intenda convalidare certificati rilasciati da quel paese per comandanti, ufficiali o radiooperatori. La Commissione agisce secondo la procedura dell’articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla domanda motivata presentata dallo Stato membro. Nell’istruttoria la Commissione è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima e, se del caso, dagli Stati membri interessati, e deve raccogliere le informazioni di cui all’allegato II per valutare i sistemi di formazione, abilitazione e prevenzione delle frodi.

Riconoscimento provvisorio, validità e elenco pubblicato

Se la Commissione non decide entro tre mesi, lo Stato membro richiedente può riconoscere unilateralmente il paese terzo fino all’adozione della decisione comunitaria. Gli Stati membri possono inoltre convalidare certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto dei punti 4 e 5 dell’allegato II. Restano validi i riconoscimenti già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, salvo revoca successiva. La Commissione deve tenere aggiornato e pubblicare l’elenco dei paesi terzi riconosciuti.

Revoca del riconoscimento e tutela delle convalide già rilasciate

Il nuovo articolo 18 bis disciplina la revoca del riconoscimento quando uno Stato membro o la Commissione ritengano che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti STCW. In tal caso la Commissione sottopone immediatamente la questione al comitato competente. Se emergono indizi di non conformità di un istituto di formazione marittima, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati è revocato entro due mesi, salvo misure per garantire il rispetto della Convenzione. Le decisioni di revoca sono adottate secondo la procedura dell’articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla comunicazione dello Stato membro. Le convalide già rilasciate restano valide, ma non attribuiscono automaticamente il diritto a una convalida per una qualifica superiore, salvo il caso in cui la rivalutazione dipenda solo da esperienza supplementare in mare.

Rivalutazione periodica dei paesi terzi riconosciuti

L’articolo 18 ter impone una rivalutazione regolare dei paesi terzi riconosciuti, almeno ogni cinque anni, sempre con il supporto dell’Agenzia. La Commissione deve verificare la permanenza dei requisiti dell’allegato II e delle misure antifrode, definendo criteri di priorità sulla base dei controlli dello Stato di approdo previsti dall’articolo 20 e delle valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi secondo la sezione A-I/7 del codice STCW. I risultati devono essere comunicati agli Stati membri tramite apposita relazione.

Criteri sostanziali per il riconoscimento dei paesi terzi

L’allegato II è completamente sostituito. Il riconoscimento richiede, tra l’altro, che il paese terzo sia parte della Convenzione STCW, sia stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell’IMO come pienamente conforme, e sia stato verificato dalla Commissione, assistita dall’Agenzia, il rispetto dei requisiti su competenza, rilascio e convalida dei certificati, registri e sistema di qualità conforme alla regola I/8. Sono inoltre richieste specifiche garanzie sulla notifica delle modifiche significative e sulla conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro per le funzioni di livello superiore; quando si esaminano specifici istituti di formazione, occorre rispettare la sezione A-I/6 del codice STCW.

Recepimento, obblighi formali e relazione della Commissione

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 14 maggio 2005 e informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un’analisi approfondita delle disposizioni della Convenzione IMO, della loro applicazione e del nesso tra sicurezza e livello di formazione degli equipaggi.

Natura della direttiva e margini nazionali

Trattandosi di una direttiva, l’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Nel caso di specie, il margine nazionale è limitato soprattutto all’esecuzione delle misure di recepimento, alla gestione delle convalide unilateralmente riconosciute in assenza di decisione della Commissione entro il termine previsto e alle modalità operative di adattamento del diritto interno ai criteri europei e STCW richiamati.

Disposizioni principali

Adeguamento dei certificati e delle convalide alle Convenzioni STCW e SOLAS

Modifica l’articolo 5 della direttiva 2001/25/CE prevedendo che i certificati siano rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1, della Convenzione STCW e che le convalide siano rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della stessa Convenzione. Modifica anche l’articolo 17, lettera e), per richiedere adeguati strumenti di comunicazione tra nave e autorità di terra secondo il capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.

Procedura di riconoscimento dei paesi terzi

Sostituisce l’articolo 18, paragrafo 3, disciplinando la procedura con cui uno Stato membro chiede alla Commissione il riconoscimento di un paese terzo ai fini della convalida dei certificati di comandanti, ufficiali o radiooperatori. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima ed eventualmente dagli Stati membri interessati, raccoglie le informazioni dell’allegato II e valuta i sistemi di formazione e abilitazione, anche per verificare l’assenza di frodi. La decisione di riconoscimento è adottata secondo la procedura dell’articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla domanda.

Riconoscimento unilaterale provvisorio e elenco dei paesi terzi riconosciuti

Se la Commissione non decide entro tre mesi, lo Stato membro richiedente può riconoscere unilateralmente il paese terzo fino alla decisione comunitaria. Gli Stati membri possono convalidare certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione tenendo conto dell’allegato II, punti 4 e 5. Restano validi i riconoscimenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE, serie C, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, salvo successiva revoca. La Commissione deve tenere aggiornato e pubblicare l’elenco dei paesi terzi riconosciuti.

Riesame, revoca e misure urgenti di tutela

Introduce l’articolo 18 bis. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un paese terzo riconosciuto non soddisfi più la Convenzione STCW, la questione è sottoposta immediatamente al comitato di cui all’articolo 23. La Commissione, assistita dall’Agenzia, riesamina il riconoscimento e la decisione di revoca è adottata secondo la procedura dell’articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla comunicazione dello Stato membro. Se vi sono indizi che un istituto di formazione marittima non sia più conforme, la Commissione notifica al paese interessato la revoca del riconoscimento dei certificati entro due mesi, salvo misure correttive. Le convalide già rilasciate restano valide, ma i marittimi non possono esigere una convalida per qualifica superiore salvo il caso di esperienza supplementare in mare.

Rivalutazione periodica dei paesi terzi riconosciuti

Introduce l’articolo 18 ter, che impone alla Commissione, con assistenza dell’Agenzia, una rivalutazione regolare e comunque almeno quinquennale dei paesi terzi riconosciuti, per verificare il rispetto dei criteri dell’allegato II e le misure antifrode. La Commissione definisce criteri di priorità sulla base dei controlli dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 20 e delle relazioni di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW, quindi presenta una relazione agli Stati membri.

Adeguamento dinamico della direttiva

Modifica l’articolo 22, paragrafo 1, chiarendo che la direttiva può essere ulteriormente modificata con la stessa procedura per rendere applicabili eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria.

Nuovi criteri per il riconoscimento dei paesi terzi

Sostituisce integralmente l’allegato II, elencando i criteri per il riconoscimento dei paesi terzi: adesione alla Convenzione STCW; identificazione da parte del comitato per la sicurezza marittima dell’IMO come paese pienamente conforme; accertamento da parte della Commissione, con l’Agenzia e, se del caso, gli Stati membri, del pieno rispetto dei requisiti su competenza, rilascio e convalida dei certificati, registri e sistema di qualità conforme alla regola I/8; assenza di un accordo di notifica tempestiva delle modifiche significative; misure nazionali per assicurare la conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro per le funzioni superiori; conformità alla sezione A-I/6 del codice STCW in caso di verifica di specifici istituti di formazione.

Termine di recepimento e relazione della Commissione

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 14 maggio 2005 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un’analisi e valutazione approfondite delle disposizioni della Convenzione IMO, della loro applicazione e del rapporto tra sicurezza e livello di formazione degli equipaggi.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimiformazione professionalesicurezza marittimariconoscimento delle qualifichediritto della navigazione

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