Direttiva 2003/99
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comunitario per la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e per l’indagine dei focolai di tossinfezione alimentare. L’obiettivo è raccogliere dati comparabili, armonizzare i sistemi nazionali e consentire la valutazione delle tendenze e delle fonti dei rischi per la salute pubblica. La direttiva impone obblighi di organizzazione, cooperazione, trasmissione periodica di relazioni e designazione di laboratori di riferimento, lasciando agli Stati membri margini di attuazione nella scelta dei sistemi e delle modalità operative. Abroga la direttiva 92/117/CEE e modifica la decisione 90/424/CEE in materia di contributi finanziari comunitari.
Sorveglianza armonizzata delle zoonosi, degli agenti zoonotici, della resistenza agli antimicrobici e indagine dei focolai di tossinfezione alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, tramite gli obblighi imposti alle loro autorità competenti e agli operatori del settore alimentare, alla raccolta, analisi, pubblicazione e scambio di dati su zoonosi, agenti zoonotici e resistenza agli antimicrobici lungo la catena alimentare, nonché all’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare. Copre la produzione primaria e le altre fasi della catena alimentare, inclusa la produzione di alimenti e mangimi, e riguarda anche la sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica nazionale per ulteriori zoonosi elencate nell’allegato I, parte B. Restano impregiudicate le norme comunitarie più specifiche in materia di sanità animale, mangimi, igiene alimentare, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
La direttiva 2003/99/CE istituisce un quadro comune per la sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici correlata, nonché per l’indagine dei focolai di tossinfezione alimentare. Il legislatore unionale evidenzia la necessità di dati armonizzati e comparabili, utili a valutare tendenze, fonti e rischi per la salute pubblica, superando i limiti dei sistemi di raccolta precedenti.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva si colloca nel più ampio sistema europeo di sicurezza alimentare e sanità pubblica, in coordinamento con il regolamento (CE) n. 178/2002, con la decisione 2119/98/CE sulla sorveglianza delle malattie trasmissibili e con il regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici. I considerando sottolineano che alcune zoonosi rappresentano un rilevante problema sanitario ed economico, che i sistemi nazionali non erano pienamente comparabili e che occorre integrare la sorveglianza delle resistenze antimicrobiche e dei focolai alimentari.
Ambito di applicazione
L’ambito comprende la sorveglianza di zoonosi e agenti zoonotici lungo la catena alimentare, dalla produzione primaria alle fasi successive, inclusa la produzione di alimenti e mangimi. Include anche la resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, se costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti. Inoltre disciplina la raccolta di informazioni e la gestione epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare. Restano impregiudicate le norme UE più specifiche in materia di sanità animale, mangimi, igiene alimentare, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Definizioni rilevanti
Ai fini della direttiva, per zoonosi si intende qualsiasi malattia o infezione trasmissibile naturalmente tra animali e uomo; per agente zoonotico qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica capace di causare una zoonosi. La resistenza agli antimicrobici è definita in termini di capacità di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di antimicrobico normalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie. È inoltre definito il focolaio di tossinfezione alimentare e il concetto di sorveglianza come sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati.
Obblighi generali degli Stati membri
Gli Stati membri devono raccogliere, analizzare e pubblicare tempestivamente i dati relativi all’incidenza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica. Devono designare una o più autorità competenti e notificare la Commissione, garantendo, se vi sono più autorità, un punto di contatto unico e una cooperazione effettiva tra le strutture coinvolte. È richiesto anche che il personale sia adeguatamente formato in scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia, secondo i casi.
Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
La sorveglianza deve riguardare i pericoli pertinenti e comparabili per individuare, valutare l’esposizione e caratterizzare i rischi. È svolta nelle fasi della catena alimentare più appropriate in relazione alla singola zoonosi o al singolo agente. La sorveglianza obbligatoria concerne le zoonosi e gli agenti elencati nell’allegato I, parte A; gli Stati membri sorvegliano inoltre, in funzione della loro situazione epidemiologica, quelli elencati nella parte B.
L’allegato I può essere aggiornato con la procedura dell’articolo 12, paragrafo 2, tenendo conto di incidenza, gravità, conseguenze economiche e tendenze epidemiologiche. Se necessario, possono essere fissate norme dettagliate di sorveglianza, che possono includere almeno:
- popolazioni animali o fasi della catena alimentare da controllare;
- natura e tipo dei dati;
- definizione dei casi;
- schemi di campionamento;
- metodi di laboratorio;
- frequenza di notifica e orientamenti per i flussi informativi tra livelli amministrativi.
La Commissione deve attribuire priorità alle zoonosi e agli agenti zoonotici della parte A dell’allegato I quando valuta l’adozione di tali norme armonizzate.
Programmi coordinati di sorveglianza
Quando la sorveglianza sistematica non è sufficiente, possono essere istituiti programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi o agenti zoonotici. Tali programmi servono in particolare a valutare i rischi a livello nazionale o unionale o a stabilire valori di riferimento. Devono fare specifico riferimento alle zoonosi e agli agenti zoonotici presenti nel patrimonio zootecnico indicati nel regolamento (CE) n. 2160/2003. I contenuti minimi sono dettati dall’allegato III e comprendono finalità, durata, area geografica, campioni, metodi di laboratorio, risorse, costi e termini di notifica.
Obblighi degli operatori del settore alimentare
Quando effettuano esami per rilevare zoonosi o agenti zoonotici oggetto di sorveglianza, gli operatori del settore alimentare devono conservare i risultati e i relativi isolati per il periodo stabilito dall’autorità competente e comunicarli o fornirli su richiesta. La direttiva consente l’adozione di norme dettagliate di attuazione per specificare tali obblighi.
Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici
Gli Stati membri devono garantire, secondo l’allegato II, la raccolta di dati comparabili sulla resistenza antimicrobica negli agenti zoonotici e, se rilevante per la sanità pubblica, in altri agenti. La sorveglianza deve essere complementare a quella dei ceppi umani svolta ai sensi della decisione 2119/98/CE. L’allegato II richiede almeno dati su specie animali, specie/ceppi batterici, metodi di campionamento, antimicrobici, metodi di laboratorio e raccolta dati; per i requisiti specifici, è richiesta una sorveglianza rappresentativa di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter coli in bovini, suini, pollame e relativi prodotti alimentari di origine animale.
Indagine dei focolai di tossinfezione alimentare
Se un operatore informa l’autorità competente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, il prodotto alimentare coinvolto o un campione adeguato deve essere conservato per non ostacolare l’analisi di laboratorio o l’indagine. L’autorità competente deve investigare il focolaio in cooperazione con le autorità della decisione 2119/98/CE, raccogliendo dati epidemiologici, identificando i prodotti coinvolti e le cause potenziali, con il più possibile studi epidemiologici e microbiologici. È prevista una relazione di sintesi da trasmettere alla Commissione e poi all’EFSA. Restano salve le norme su sicurezza dei prodotti, allerta rapida, igiene alimentare e ritiro dal mercato.
Scambio di informazioni e relazioni annuali
Entro la fine di maggio di ogni anno gli Stati membri devono inviare alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, relativa ai dati dell’anno precedente. Le relazioni, e le eventuali sintesi, devono essere rese pubbliche e contenere anche le informazioni previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. La Commissione trasmette le relazioni all’EFSA, che pubblica entro fine novembre una relazione di sintesi per l’intera Comunità; l’EFSA può tener conto anche di dati provenienti da altre basi normative, tra cui la direttiva 64/432/CEE, la direttiva 89/397/CEE, la decisione 90/424/CEE e la decisione 2119/98/CE. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere i risultati dei programmi coordinati di sorveglianza.
Laboratori di riferimento
La direttiva consente la designazione di laboratori comunitari di riferimento per analisi e prove sulla presenza di zoonosi, agenti zoonotici e resistenza correlata, con compiti e coordinamento definiti tramite la procedura comitologica. Gli Stati membri devono designare laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore coperto da un laboratorio comunitario di riferimento e informarne la Commissione.
Attuazione, comitologia e ruolo dell’EFSA
Gli allegati II, III e IV possono essere modificati e possono essere adottate misure transitorie o di attuazione con procedura comitologica. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 o, se del caso, dal comitato previsto dalla decisione 2119/98/CE; si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. La Commissione deve consultare l’EFSA per ogni questione che possa incidere in modo significativo sulla salute pubblica, in particolare prima di modificare gli allegati I o II o di elaborare un programma coordinato di sorveglianza.
Recepimento, applicazione e abrogazione della precedente disciplina
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 12 aprile 2004 e applicarle dal 12 giugno 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva 92/117/CEE è abrogata con effetto dal 12 giugno 2004, ma restano temporaneamente in vigore alcune misure e piani adottati ai sensi di quella direttiva fino all’approvazione dei corrispondenti programmi di controllo ex regolamento (CE) n. 2160/2003.
Modifica della decisione 90/424/CEE
La direttiva modifica la decisione 90/424/CEE sul piano finanziario veterinario. È previsto un contributo comunitario per la sorveglianza e il controllo delle zoonosi indicate nell’allegato, gruppo 2, e per il controllo delle zoonosi nell’ambito di un programma nazionale di controllo ex regolamento (CE) n. 2160/2003, con partecipazione della Comunità fino al 50% dei costi delle misure obbligatorie. È inoltre introdotto l’articolo 29 bis, che consente agli Stati membri di chiedere il contributo anche per piani nazionali approvati sulla base della direttiva 92/117/CEE fino all’approvazione dei programmi corrispondenti. L’allegato della decisione è aggiornato con campilobatteriosi, listeriosi, salmonellosi, trichinellosi ed Escherichia coli verocitotossico.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a garantire un’adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici correlata, nonché un’adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per raccogliere informazioni utili alla valutazione delle tendenze e delle fonti. Sono disciplinati sorveglianza, resistenza antimicrobica, indagini sui focolai e scambio di informazioni. Restano salve le disposizioni comunitarie più specifiche in vari settori.
Definizioni e rinvio al regolamento (CE) n. 178/2002
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 e introduce definizioni autonome di zoonosi, agente zoonotico, resistenza agli antimicrobici, focolaio di tossinfezione alimentare e sorveglianza. Tali definizioni delimitano il campo applicativo sostanziale degli obblighi imposti agli Stati membri.
Obblighi generali degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di raccogliere, analizzare e pubblicare tempestivamente i dati relativi all’incidenza di zoonosi, agenti zoonotici e resistenza antimicrobica. Devono designare una o più autorità competenti e notificare alla Commissione il punto di contatto, assicurando cooperazione tra autorità nazionali, sanitarie, alimentari e quelle previste dalla decisione 2119/98/CE, oltre a garantire adeguata formazione del personale.
Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
L’articolo 4 prevede la raccolta di dati pertinenti e comparabili per individuare pericoli, valutare l’esposizione e caratterizzare i rischi. La sorveglianza si svolge nelle fasi più appropriate della catena alimentare, riguarda obbligatoriamente le zoonosi e gli agenti elencati nell’allegato I, parte A, e, in funzione della situazione epidemiologica, anche quelli della parte B. L’allegato I può essere modificato secondo la procedura comitologica dell’articolo 12, paragrafo 2; possono inoltre essere adottate norme dettagliate e requisiti minimi di sorveglianza.
Programmi coordinati di sorveglianza
L’articolo 5 consente, quando la sorveglianza sistematica non sia sufficiente, l’adozione di programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi o agenti zoonotici, anche per valutare i rischi o fissare valori di riferimento. In tali programmi occorre fare specifico riferimento alle zoonosi e agli agenti zoonotici del patrimonio zootecnico indicati nel regolamento (CE) n. 2160/2003; i contenuti minimi sono elencati nell’allegato III.
Obblighi degli operatori del settore alimentare
L’articolo 6 impone agli operatori del settore alimentare che effettuano esami su zoonosi/agenti zoonotici oggetto di sorveglianza di conservare i risultati e i pertinenti isolati per il periodo stabilito dall’autorità competente e di comunicare risultati o isolati su richiesta dell’autorità competente. Sono previste eventuali norme dettagliate di attuazione.
Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici
L’articolo 7 richiede che gli Stati membri garantiscano, secondo l’allegato II, la disponibilità di dati comparabili sull’incidenza di resistenza antimicrobica negli agenti zoonotici e, se minacciano la sanità pubblica, in altri agenti. La sorveglianza è complementare a quella dei ceppi umani effettuata ai sensi della decisione 2119/98/CE.
Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare
L’articolo 8 richiede la conservazione del prodotto alimentare o di un campione adeguato quando un operatore informa l’autorità competente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002. L’autorità competente deve condurre l’indagine in cooperazione con le autorità della decisione 2119/98/CE e trasmettere una relazione di sintesi alla Commissione, che la inoltra all’EFSA; la norma non pregiudica le regole su sicurezza dei prodotti, allerta rapida, igiene alimentare e misure di ritiro.
Relazioni annuali e valutazione delle tendenze
L’articolo 9 impone agli Stati membri di trasmettere entro la fine di maggio di ogni anno una relazione sulle tendenze e le fonti di zoonosi, agenti zoonotici e resistenza antimicrobica, relativa ai dati dell’anno precedente, rendendola pubblica. La Commissione trasmette le relazioni all’EFSA, che pubblica entro fine novembre una relazione di sintesi per la Comunità. Gli Stati membri devono inoltre fornire i risultati dei programmi coordinati di sorveglianza.
Laboratori di riferimento comunitari e nazionali
L’articolo 10 prevede la designazione di uno o più laboratori comunitari di riferimento per analisi e prove, con compiti e coordinamento definiti secondo la procedura comitologica. Gli Stati membri devono designare laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore in cui esista un laboratorio comunitario di riferimento e informarne la Commissione.
Attuazione, comitato e consultazione EFSA
L’articolo 11 consente di modificare gli allegati II, III e IV e di adottare misure transitorie o di attuazione. L’articolo 12 disciplina il comitato per la catena alimentare e la salute degli animali o, se del caso, il comitato della decisione 2119/98/CE; per la procedura si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. L’articolo 13 impone la consultazione dell’EFSA per questioni con impatto significativo sulla salute pubblica, in particolare prima di modificare gli allegati I o II o elaborare un programma coordinato.
Recepimento e applicazione
L’articolo 14 fissa il termine di recepimento al 12 aprile 2004 e quello di applicazione al 12 giugno 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate.
Abrogazione della direttiva 92/117/CEE e regime transitorio
L’articolo 15 abroga la direttiva 92/117/CEE con effetto dal 12 giugno 2004. Restano però in vigore, fino all’approvazione dei corrispondenti programmi di controllo ex regolamento (CE) n. 2160/2003, le misure e i piani adottati o attuati ai sensi della direttiva abrogata.
Modifica della decisione 90/424/CEE
L’articolo 16 modifica l’articolo 29 della decisione 90/424/CEE, prevedendo un contributo finanziario della Comunità per la sorveglianza e il controllo delle zoonosi indicate nell’allegato, gruppo 2, e, per il controllo, l’introduzione nel contesto di un programma nazionale di controllo ex regolamento (CE) n. 2160/2003, con partecipazione comunitaria fino al 50% dei costi delle misure obbligatorie. È inserito l’articolo 29 bis per consentire domande di contributo per piani nazionali approvati sulla base della direttiva 92/117/CEE fino all’approvazione dei programmi corrispondenti. L’allegato della decisione è aggiornato con nuove zoonosi.
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