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direttiva

Direttiva 2003/89

Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza la disciplina dell’etichettatura alimentare per garantire ai consumatori, in particolare a quelli affetti da allergie o intolleranze, informazioni più complete e leggibili sugli ingredienti presenti nei prodotti. Introduce un elenco vincolante di sostanze allergeniche da indicare obbligatoriamente in etichetta e prevede l’aggiornamento periodico dell’elenco sulla base delle evidenze scientifiche. Stabilisce inoltre un termine di recepimento al 25 novembre 2004 e una fase transitoria fino al 25 novembre 2005 per la commercializzazione dei prodotti non conformi.

Modifica la direttiva 2000/13/CE imponendo l’indicazione in ეტichetta degli allergeni e di alcune sostanze correlate presenti nei prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 2000/13/CE, con particolare riguardo all’etichettatura degli ingredienti e alla presentazione delle bevande, incluse talune bevande alcoliche e prodotti regolati da specifiche normative settoriali richiamate (vino, vini aromatizzati, bevande spiritose). Rilevano gli ingredienti, le sostanze e i coadiuvanti tecnologici presenti nel prodotto finito, anche se in forma diversa, quando ricompresi nell’allegato III bis o derivati da esso. Gli Stati membri devono recepirla entro il 25 novembre 2004; la vendita dei prodotti conformi è consentita dal 25 novembre 2004 e quella dei non conformi è vietata dal 25 novembre 2005, salvo esaurimento scorte per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.

Modifica della disciplina sull’indicazione degli ingredienti allergenici nei prodotti alimentari

La direttiva 2003/89/CE interviene sulla direttiva 2000/13/CE per rafforzare l’informazione al consumatore in materia di etichettatura alimentare, con particolare attenzione ai soggetti affetti da allergie o intolleranze. Il legislatore unionale richiama espressamente l’esigenza di elevata tutela della salute e di informazione adeguata, sulla base delle evidenze scientifiche circa la diffusione e la gravità delle allergie alimentari.

Finalità e ratio dell’intervento

La direttiva parte dal rilievo che alcuni ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze possono provocare reazioni allergiche o intolleranze, talvolta anche gravi. Per questo motivo, l’obiettivo è rendere obbligatoria un’indicazione più completa degli ingredienti allergenici, così da consentire ai consumatori di effettuare scelte informate e ridurre il rischio per la salute.

Modifiche all’articolo 6 della direttiva 2000/13/CE

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 6, precisando che gli ingredienti devono essere elencati secondo le disposizioni dell’articolo stesso e dei relativi allegati, inclusi i nuovi allegati III e III bis. Viene inoltre introdotto il nuovo paragrafo 3 bis, che impone, per le bevande interessate, l’indicazione in etichetta degli ingredienti elencati nell’allegato III bis mediante la dicitura "contiene" seguita dal nome dell’ingrediente.

Tale indicazione non è necessaria se l’ingrediente compare già, con il suo nome specifico, nell’elenco ingredienti o nella denominazione di vendita della bevanda. La norma prevede anche che, ove necessario, possano essere adottate modalità dettagliate di presentazione dell’indicazione secondo procedure distinte a seconda della categoria di prodotto: per i prodotti vitivinicoli, per i vini aromatizzati, per le bevande spiritose e, per gli altri prodotti, secondo la procedura generale dell’articolo 20, paragrafo 2.

Deroga e ridefinizione di alcune categorie di sostanze

La direttiva aggiunge all’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), un nuovo punto iv), per includere tra le sostanze rilevanti anche quelle che non sono additivi, ma sono utilizzate con le stesse modalità e finalità dei coadiuvanti tecnologici e rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in altra forma.

Sono inoltre riviste alcune regole sulla presentazione dell’elenco ingredienti. In particolare:

  • i tipi diversi di frutta, ortaggi o funghi, nessuno dei quali predominante in peso, possono essere raggruppati sotto la denominazione comune di "frutta", "ortaggi" o "funghi" con la dicitura "in proporzione variabile";
  • gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito possono essere elencati in un ordine diverso rispetto agli altri;
  • ingredienti simili o sostituibili tra loro, se ciascuna categoria resta sotto il 2 % del prodotto finito, possono essere indicati con la formula "contiene ... e/o ...", con esclusione degli additivi e degli ingredienti dell’allegato III bis.

Ingredienti composti e limiti alle esenzioni

L’articolo 1 modifica anche il paragrafo 8 dell’articolo 6, restringendo o precisando i casi in cui non è obbligatoria l’enumerazione dettagliata degli ingredienti di un ingrediente composto. L’omissione è ammessa, tra l’altro, quando l’ingrediente composto è inferiore al 2 % del prodotto finito ed è disciplinato dalla normativa comunitaria, oppure quando si tratta di miscugli di spezie e/o erbe sempre sotto il 2 %. Rimane ferma la non applicazione agli additivi, salvo i casi espressamente richiamati dal testo.

Introduzione dell’allegato III bis: allergeni da indicare obbligatoriamente

Il cuore della riforma è il nuovo allegato III bis, inserito dalla direttiva e richiamato dai nuovi paragrafi 3 bis, 10 e 11 dell’articolo 6. L’elenco comprende:

  • cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ceppi ibridati, e i relativi derivati;
  • crostacei e prodotti a base di crostacei;
  • uova e prodotti a base di uova;
  • pesce e prodotti a base di pesce;
  • arachidi e prodotti a base di arachidi;
  • soia e prodotti a base di soia;
  • latte e prodotti a base di latte, compreso il lattosio;
  • frutta a guscio, con elenco specifico delle specie;
  • sedano e prodotti a base di sedano;
  • senape e prodotti a base di senape;
  • semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
  • anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l, espressi come SO2.

Regola specifica per ingredienti derivati dagli allergeni

Il nuovo paragrafo 10 dell’articolo 6 prevede che gli ingredienti utilizzati nella produzione e presenti nel prodotto finito, anche se in altra forma, quando elencati nell’allegato III bis o derivati da tali ingredienti, debbano essere riportati chiaramente in etichetta con il nome dell’ingrediente interessato. La menzione non è necessaria se la denominazione di vendita del prodotto indica chiaramente l’ingrediente.

La stessa logica si applica anche alle sostanze derivate da ingredienti elencati nell’allegato III bis: esse devono essere considerate ingredienti e indicate in etichetta con il nome dell’ingrediente da cui derivano. Si tratta di una scelta volta a evitare che la trasformazione industriale o la presenza in forma diversa facciano venir meno l’informazione essenziale per il consumatore allergico.

Aggiornamento scientifico e ruolo della Commissione

Il paragrafo 11 dell’articolo 6 impone un riesame sistematico dell’allegato III bis e il suo aggiornamento in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Il primo riesame deve avvenire non oltre il 25 novembre 2005. È prevista anche una procedura transitoria per l’esclusione temporanea di ingredienti o sostanze per i quali siano in corso studi scientifici: la Commissione poteva ricevere notifiche fino al 25 agosto 2004 e, previa consultazione dell’EFSA, approvare entro il 25 novembre 2004 un elenco di esclusioni temporanee valido in attesa dei risultati finali o comunque fino al 25 novembre 2007.

Al di fuori di tale ipotesi transitoria, l’allegato può essere modificato secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 2, sempre previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione può inoltre emanare direttive tecniche per l’interpretazione dell’allegato III bis.

Adeguamenti istituzionali e coordinamento con la nuova governance alimentare

La direttiva aggiorna i riferimenti al comitato competente, sostituendo il precedente comitato permanente dei prodotti alimentari con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Ciò riflette l’evoluzione della governance europea in materia di sicurezza alimentare e allinea la direttiva 2000/13/CE al nuovo assetto istituzionale.

Recepimento, decorrenza e regime transitorio

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 25 novembre 2004 le disposizioni necessarie per il recepimento. La direttiva impone due momenti distinti:

  • dal 25 novembre 2004 deve essere consentita la vendita dei prodotti conformi;
  • dal 25 novembre 2005 deve essere vietata la vendita dei prodotti non conformi, fermo restando che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, purché assicurino il risultato prescritto entro i termini fissati.

Disposizioni principali

Obbligo di indicazione degli allergeni in etichetta

L’articolo 1 modifica l’articolo 6 della direttiva 2000/13/CE imponendo che gli ingredienti siano elencati secondo le nuove regole e che gli ingredienti elencati nell’allegato III bis siano indicati in etichetta quando presenti nelle bevande interessate. L’indicazione deve essere introdotta dal termine "contiene" seguito dal nome dell’ingrediente o degli ingredienti; non è necessaria se l’ingrediente è già indicato con il proprio nome specifico nell’elenco ingredienti o nella denominazione di vendita.

Estensione agli ingredienti e sostanze con effetti allergenici

Sono ricompresi non solo gli ingredienti, ma anche sostanze e derivati presenti nel prodotto finito, anche in altra forma, quando rientrano nell’allegato III bis o derivano da ingredienti in esso elencati. In tal caso l’etichetta deve riportare chiaramente il nome dell’ingrediente da cui derivano. L’obbligo prevale sulle deroghe generali dell’articolo 6, paragrafi 2, 6 e 8 della direttiva 2000/13/CE.

Elenco allegato III bis degli allergeni

L’allegato III bis, inserito dalla direttiva, contiene l’elenco degli ingredienti soggetti a obbligo di indicazione: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti oltre 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. Per i cereali con glutine sono espressamente indicati grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ceppi ibridati; per la frutta a guscio sono elencate specifiche specie.

Regole di flessibilità per ingredienti minori e miscugli

La direttiva modifica le regole sull’elencazione degli ingredienti consentendo, in talune ipotesi, una diversa sequenza per ingredienti che rappresentano meno del 2 % del prodotto finito. Consente anche il raggruppamento di diversi tipi di frutta, ortaggi o funghi, nessuno dei quali predominante in peso, sotto denominazioni comuni seguite dalla menzione "in proporzione variabile". È inoltre prevista la possibilità di usare la formula "contiene ... e/o ..." per ingredienti simili o sostituibili tra loro, purché ciascuna categoria rappresenti meno del 2 % del prodotto finito e con esclusione degli additivi e degli ingredienti dell’allegato III bis.

Ingredienti composti e deroghe limitate

Sono ridefinite le deroghe all’obbligo di indicare in dettaglio la composizione degli ingredienti composti: l’omissione è ammessa, tra l’altro, quando l’ingrediente composto costituisce meno del 2 % del prodotto finito ed è disciplinato dalla normativa comunitaria, o quando è un miscuglio di spezie e/o erbe sotto la soglia del 2 %. Tali deroghe non si applicano agli additivi, salvo specifiche eccezioni già previste dal nuovo testo.

Revisione scientifica dell’allegato e poteri della Commissione

L’allegato III bis deve essere riesaminato sistematicamente e, se necessario, aggiornato in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Il primo riesame deve avvenire entro il 25 novembre 2005. La Commissione poteva ricevere, fino al 25 agosto 2004, notifiche di studi in corso; entro il 25 novembre 2004, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, doveva approvare un elenco di ingredienti o sostanze da escludere temporaneamente dall’allegato III bis, in attesa dei risultati finali o comunque fino al 25 novembre 2007. Le modifiche successive dell’allegato seguono la procedura di comitologia dell’articolo 20, paragrafo 2, previa consultazione scientifica dell’EFSA.

Aggiornamento dei comitati e riferimenti istituzionali

La direttiva sostituisce i riferimenti al comitato permanente dei prodotti alimentari con quelli al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Vengono così allineate le procedure di esecuzione alla nuova architettura istituzionale in materia di sicurezza alimentare.

Recepimento e disciplina transitoria

Gli Stati membri devono adottare entro il 25 novembre 2004 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali misure devono consentire la commercializzazione dei prodotti conformi dal 25 novembre 2004 e vietare la vendita dei prodotti non conformi dal 25 novembre 2005, con possibilità di vendita fino a esaurimento scorte per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

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