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direttiva

Direttiva 2003/102

Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Normativa europea32003L0102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce requisiti tecnici armonizzati per ridurre le lesioni dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili in caso di urto con la parte frontale dei veicoli a motore. Essa fissa prove di impatto e valori limite per l’omologazione CE, con una progressiva applicazione nel tempo e con diverse scadenze di inasprimento. La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 70/156/CEE, che viene modificata per integrare le informazioni e le procedure relative alla protezione dei pedoni.

Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili mediante requisiti tecnici armonizzati per le parti frontali dei veicoli a motore e modifica della direttiva 70/156/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle superfici frontali dei veicoli a motore di categoria M1 e di categoria N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. Riguarda sia i nuovi tipi di veicolo sia i veicoli nuovi ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione, nell’ambito della procedura di omologazione CE. Restano centrali i veicoli che non differiscono, per le caratteristiche essenziali della progettazione e costruzione degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A, da tipi già omologati prima del 1o ottobre 2005, ai quali non si applica il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore

La direttiva mira a ridurre il numero e la gravità delle lesioni subite dai pedoni e dagli altri utenti vulnerabili della strada in caso di urto con la parte anteriore dei veicoli. Essa si colloca nel quadro dell’armonizzazione del mercato interno e della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 70/156/CEE, introducendo requisiti tecnici comuni e una progressiva tempistica di applicazione.

Finalità e razionale dell’intervento

I considerando evidenziano tre obiettivi principali: migliorare la sicurezza stradale, armonizzare le prescrizioni tecniche per evitare divergenze tra Stati membri e favorire lo sviluppo tecnologico in materia di sicurezza attiva e passiva. La direttiva si fonda sulle raccomandazioni EEVC del giugno 1999 e prevede un approccio flessibile, in cui i requisiti essenziali sono fissati a livello normativo mentre i dettagli tecnici di prova sono demandati a decisioni della Commissione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le superfici frontali dei veicoli a motore definiti dalla direttiva 70/156/CEE, categoria M1 e categoria N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. L’obiettivo dichiarato è la riduzione delle lesioni di pedoni e altri utenti vulnerabili in caso di impatto con tali superfici. L’allegato I precisa inoltre che il tipo di veicolo si identifica in base agli elementi essenziali situati anteriormente ai montanti A, tra cui struttura, dimensioni principali, materiali delle superfici esterne e montaggio dei componenti.

Requisiti tecnici di protezione dei pedoni

L’allegato I distingue due livelli di prescrizioni tecniche, indicati nei punti 3.1 e 3.2. Le prove comprendono, in sintesi:

  • urto dell’arto inferiore contro il paraurti;
  • urto della testa di bambino o adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano;
  • urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano;
  • urto della testa di adulto contro il parabrezza.

Per la serie di prove del punto 3.1, i valori limite sono indicativi e comprendono, tra l’altro, prove a 40 km/h per gamba o coscia contro il paraurti, e prove a 35 km/h per la testa su cofano e parabrezza. La serie del punto 3.2 introduce limiti più stringenti: ad esempio, riduce l’angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio da 21,0° a 15,0°, abbassa l’accelerazione massima sulla testa della tibia da 200 g a 150 g e rende più severi i limiti per la coscia e per la testa del bambino sul cofano. Per la testa di adulto sul cofano, la prova è effettuata a 40 km/h con dispositivo da 4,8 kg e HPC non superiore a 1000 sull’intera superficie di prova.

Procedura di omologazione e obblighi amministrativi

L’allegato II disciplina la domanda e il rilascio dell’omologazione CE. Il costruttore presenta la domanda ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE e deve mettere a disposizione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. Se le prove risultano conformi, l’omologazione CE è rilasciata secondo la direttiva 70/156/CEE; viene inoltre attribuito un numero di omologazione univoco.

L’allegato II prevede anche che:

  • le modifiche del veicolo che incidono sulla sagoma della struttura anteriore e possano alterare significativamente i risultati delle prove richiedono la ripetizione delle prove;
  • per le modifiche del tipo omologato si applica l’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE;
  • la conformità della produzione è garantita secondo l’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Divieti progressivi per gli Stati membri

L’articolo 2 introduce un sistema progressivo di mercato:

  • dal 1o gennaio 2004 gli Stati membri non possono rifiutare omologazione, immatricolazione, vendita o messa in circolazione dei veicoli conformi ai punti 3.1 o 3.2 dell’allegato I, per motivi di protezione dei pedoni;
  • dal 1o ottobre 2005 non possono più rilasciare omologazioni CE o nazionali per tipi di veicolo non conformi ai punti 3.1 o 3.2;
  • dal 1o settembre 2010 il divieto di nuova omologazione permane per i veicoli non conformi al solo punto 3.2;
  • dal 31 dicembre 2012 i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi ai punti 3.1 o 3.2 non sono più validi ai fini della direttiva 70/156/CEE e gli Stati membri devono rifiutare immatricolazione, vendita e messa in circolazione;
  • dal 1o settembre 2015 lo stesso regime più rigoroso si applica per i veicoli nuovi non conformi al punto 3.2.

È prevista una deroga transitoria per i veicoli che non differiscono, nelle caratteristiche essenziali della parte anteriore ai montanti A, da tipi già omologati prima del 1o ottobre 2005 e non ancora omologati ai sensi della presente direttiva.

Flessibilità tecnica e possibili misure alternative

La direttiva riconosce l’evoluzione tecnologica del settore e ammette la possibilità di misure alternative, passive o miste, purché di efficacia reale almeno equivalente. La Commissione deve effettuare entro il 1o luglio 2004 una valutazione indipendente di fattibilità, basata su dati delle autorità di omologazione, delle parti interessate, studi indipendenti, prove pratiche e studi scientifici. Se necessario, la Commissione presenta una proposta di modifica della direttiva; se l’adeguamento riguarda soltanto misure passive alternative, può avvenire tramite la procedura di comitato prevista dall’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

L’articolo 6 inserisce nella direttiva quadro sull’omologazione CE nuove informazioni amministrative relative alla protezione dei pedoni, tra cui una descrizione dettagliata del veicolo con fotografie o disegni della struttura, delle dimensioni, delle linee di riferimento e dei materiali della parte frontale, inclusi i sistemi di protezione attiva. Le modifiche interessano anche gli allegati e le tabelle amministrative collegati alla procedura di omologazione.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2003 e applicarla dal 1o gennaio 2004. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle norme nazionali essenziali adottate nel settore.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e campo di applicazione

L’articolo 1 e l’allegato I limitano l’ambito alle superfici frontali dei veicoli M1 e N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. La finalità è ridurre le lesioni dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con tali superfici.

Divieti di rifiuto dell’omologazione e della commercializzazione

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta dal 1o gennaio 2004 agli Stati membri di rifiutare omologazione CE o nazionale, immatricolazione, vendita o messa in circolazione dei veicoli conformi all’allegato I, punti 3.1 o 3.2, per motivi di protezione dei pedoni. I paragrafi 2, 4, 5 e 6 fissano una graduale esclusione dell’omologazione e della circolazione per i veicoli non conformi, rispettivamente dal 1o ottobre 2005, dal 1o settembre 2010, dal 31 dicembre 2012 e dal 1o settembre 2015, con la distinzione tra conformità ai soli punti 3.1 o 3.2 e sola conformità al punto 3.2 nelle fasi più avanzate.

Esenzione transitoria per determinati veicoli

L’articolo 2, paragrafo 3, esclude dal divieto di cui al paragrafo 2 i veicoli che non differiscono, quanto alle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione delle parti anteriori ai montanti A, da tipi omologati prima del 1o ottobre 2005 e non ancora omologati ai sensi della direttiva.

Prove tecniche e flessibilità regolatoria

L’articolo 3 dispone che le prove di cui all’allegato I, punti 3.1 o 3.2, siano eseguite secondo prescrizioni tecniche che saranno specificate con decisione della Commissione. La direttiva fissa quindi i requisiti essenziali e rinvia a successivi atti per i dettagli tecnici applicativi.

Flussi informativi e controllo europeo

L’articolo 4 impone alle autorità di omologazione nazionali di trasmettere mensilmente alla Commissione una copia della scheda di omologazione relativa a ciascun veicolo omologato ai sensi della direttiva.

Valutazione di fattibilità e possibili misure alternative

L’articolo 5 prevede che la Commissione valuti entro il 1o luglio 2004 i progressi dell’industria e realizzi una valutazione indipendente di fattibilità sulle misure alternative, incluse misure passive o combinazioni di misure attive e passive, purché di efficacia almeno equivalente. Entro il 1o aprile 2006 e poi ogni due anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio; se occorre adeguare la direttiva, la Commissione presenta una proposta legislativa, salvo il caso in cui l’adeguamento riguardi solo misure passive alternative, per cui è prevista la procedura di comitato ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Modifica della direttiva 70/156/CEE

L’articolo 6 integra gli allegati della direttiva 70/156/CEE con nuove voci e documentazione relativa alla protezione dei pedoni, in particolare la descrizione dettagliata del veicolo e dei sistemi di protezione attiva, nonché le pertinenti voci nelle tabelle e negli allegati amministrativi.

Recepimento e applicazione

L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni necessarie e di applicarle dal 1o gennaio 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 8 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 9 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradaleomologazione dei veicolimercato internotutela dei pedoni

Testo integrale

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