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Sentenza

Sentenza n. 3286/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 2115/2025 emessa in data 7 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità per ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2115/2025 del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagarle euro 7.399,92 a titolo di indennità per ferie non godute relative agli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, maturate durante lo svolgimento di attività docente con contratti a tempo determinato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento della somma dovuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha eseguito la sentenza azionata mediante il pagamento dell'importo dovuto. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha posto le spese processuali a carico del Ministero, liquidandole in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • La sopravvenuta esecuzione integrale del provvedimento giudiziale azionato in ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato o al titolo esecutivo soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, avendo il comportamento amministrativo reso necessario il processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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