Cassazione Penale, Sentenza n. 12997/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Repetto impugna la condanna per guida in stato d'ebbrezza (art. 186 C.d.S., commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies) con tasso alcolemico di 1,83 g/l, contestando: 1) vizio di motivazione e carenza probatoria sulla responsabilità penale, poiché l'alcoltest è stato effettuato oltre un'ora dopo l'intervento e quindi il valore non sarebbe scientificamente certo; 2) mancata dimostrazione dell'omologazione dell'apparecchiatura usata per l'alcoltest (onere a carico della pubblica accusa); 3) assenza del nesso causale fra stato di ebbrezza e sinistro, per cui non andava applicata l'aggravante; 4) mancata contestazione amministrativa; 5) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 6) illegittima applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente in assenza di prova che abbia cagionato il sinistro; 7) deduzione della prescrizione del reato (fatto del 25/05/2016) maturata al 15/09/2021, considerando sospensioni per 49 giorni (rinvio difesa) e 64 giorni per disciplina emergenziale Covid-19.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 9 febbraio 2022 (estensore Cons. Maura Nardin), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze relative alla prova dell'alcoltest, all'omologazione dello strumento o al nesso causale, avendo ritenuto prevalente il motivo estintivo collegato al decorso del termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni indicate.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con specifiche ipotesi aggravate (es. tasso alcolemico elevato, collegamento a sinistro, orario notturno). Nel caso determinava la fattispecie contestata all'imputato.
art. 157 cod. pen.
Norma rilevante per il calcolo della prescrizione; richiamata insieme all'art. 161 per stabilire il termine estintivo del reato.
art. 161 cod. pen.
Indica le cause di sospensione della prescrizione; qui sono state valorizzate le sospensioni per rinvio chiesto dalla difesa e per la disciplina emergenziale Covid-19 nel computo del termine prescrizionale.
Cass. sent. n. 39725/2019
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente sul problema della rilevanza probatoria dell'alcoltest eseguito con ritardo temporale.
Cass. sent. n. 38618/2019
Giurisprudenza richiamata sul principio che l'onere di dimostrare l'omologazione/efficienza dello strumento spetta alla pubblica accusa.
Cass. sent. n. 17183/2019 e n. 40269/2019
Giurisprudenza che richiede al giudice di verificare e motivare sulla sussistenza del nesso di strumentalità/occasionalità fra stato di ebbrezza e sinistro prima di applicare l'aggravante per aver cagionato un incidente.
Massime di principio
- La prescrizione può prevalere e determinare l'annullamento della sentenza senza esame del merito quando, verificati i termini e le sospensioni, il reato è estinto: è fondamentale controllare i computi temporali e le eventuali cause di sospensione (es. rinvii difensivi, misure emergenziali).
- Nei reati da alcoltest va sempre valutata la tempestività della prova strumentale: un ritardo significativo può ridurne il valore probatorio e sollevare questioni di fondatezza della condanna.
- L'onere di provare l'omologazione e l'affidabilità dell'apparecchiatura per l'alcoltest grava sulla pubblica accusa; l'assenza di tale prova può rendere inutilizzabile il risultato dell'analisi.
- Per applicare l'aggravante legata al 'causare un sinistro' è necessario che il giudice motivi sul nesso causale tra stato di ebbrezza e incidente (criterio di strumentalità/occasionalità): la mera coincidenza temporale non è sufficiente.
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca della patente) richiedono adeguata prova del fatto che legittima la sanzione; sono comunque distinte dalle responsabilità penali ma possono dipendere dagli stessi elementi di prova.
- La mancata concessione di benefici (attenuanti, sospensione condizionale) può essere censurata se il giudice non fornisce motivazione adeguata; tuttavia, se il reato è estinto per prescrizione, le questioni sanzionatorie diventano inoperanti.
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