Cassazione Penale, Sentenza n. 24774/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rifiutato il riconoscimento della continuazione tra più decisioni irrevocabili. Le condotte oggetto di valutazione erano due violazioni del divieto di reingresso, commesse rispettivamente il 12 marzo e il 7 dicembre 2018. Il ricorrente sosteneva che entrambi i reingressi fossero funzionali alla consumazione di reati contro il patrimonio già ritenuti in continuazione, deducendo che sussistesse un disegno criminoso unitario comprendente anche le violazioni del divieto di reingresso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto non erronea la valutazione del giudice di merito secondo cui le specifiche condotte di reingresso erano manifestamente occasionali e non esprimevano una programmazione unitaria sin dall'ideazione necessaria per qualificare le azioni come reato continuato. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali applicabili al riconoscimento della continuazione e ha confermato la necessità di riscontri concreti (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, programmazione iniziale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
La norma richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dal momento ideativo delle condotte; non basta la mera reiterazione o l'abitudine a delinquere, occorre una rappresentazione unitaria almeno nelle linee essenziali.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cause riconducibili a colpa del ricorrente; applicata qui per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
In sede esecutiva, come nel processo di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Riafferma che la ricaduta nel reato e l'abitualità non equivalgono automaticamente all'elemento intellettivo del reato continuato; è necessaria la prova di unità di ideazione.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
La programmazione iniziale può essere generale purché i reati risultino previsti almeno nelle linee essenziali come mezzi per il conseguimento di un unico scopo.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare una unitaria "ideazione" delle condotte: non basta la mera reiterazione o l'abitudine a delinquere.
- Il giudice valuta indici esteriori (omogeneità dei reati, bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di azione, sistematicità) per dedurre la presenza di una programmazione unitaria.
- La continuazione può essere riconosciuta anche se la programmazione è di massima e adattabile alle circostanze, purché i reati successivi fossero previsti almeno nelle linee essenziali.
- In sede esecutiva il sindacato sulla continuazione segue gli stessi criteri del processo di cognizione e richiede un esame concreto e motivato dei tempi e delle modalità delle condotte.
- Comportamenti occasionali o determinazioni estemporanee per singoli fatti non giustificano il riconoscimento della continuazione.
- Se si contesta la mancata qualificazione in continuazione, è utile dimostrare chiaramente il nesso funzionale e programmatorio tra le singole condotte e l'esistenza di un disegno criminoso unitario sin dall'origine.
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