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Sentenza

Sentenza n. 552/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del Provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/101058 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 29 luglio 2025 e notificato in pari data via PEC, con cui si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202502895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia, deducendo, in primo luogo, difetto di istruttoria, poiché il provvedimento avrebbe erroneamente affermato la mancata integrazione documentale, sebbene la documentazione fosse stata tempestivamente prodotta. Deduceva inoltre violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, sostenendo di avere dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia per almeno tre mesi. L'Amministrazione aveva ritenuto insufficienti le buste paga prodotte, relative a marzo 2024, maggio 2025 e giugno 2025, poiché riferite a impieghi diversi e non riconducibili a mensilità consecutive. Il ricorrente aveva documentato un mese di lavoro agricolo nel marzo 2024, due mesi di lavoro come aiuto cuoco dal 1° maggio al 30 giugno 2025 e un contratto successivo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il primo motivo è stato respinto: il provvedimento impugnato dava espressamente atto dell'integrazione documentale e ne esaminava il contenuto, sicché l'istruttoria è stata ritenuta adeguata. Il secondo motivo è stato accolto. L'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 richiede lo svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi, ma non prescrive né la consecutività dei periodi lavorativi né l'unicità del datore di lavoro. L'Amministrazione ha quindi introdotto un requisito ostativo non previsto dalla legge, valorizzando indebitamente la discontinuità temporale e la diversità degli impieghi. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittime e disapplicato le circolari ministeriali n. 9032/2024 e n. 10 del 5 maggio 2025 nella parte in cui restringevano l'ambito applicativo della norma primaria imponendo la continuità dei periodi lavorativi. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza conformandosi alla sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata applicata dall'Amministrazione mediante comunicazione dei motivi ostativi e assegnazione di un termine per presentare integrazioni.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    Il requisito consiste nello svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi; la norma non impone che i periodi siano consecutivi né che l'attività sia stata svolta presso un unico datore di lavoro.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, è sufficiente dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia per almeno tre mesi, senza che la disposizione richieda la consecutività dei periodi lavorativi o l'unicità del datore di lavoro.
  • L'Amministrazione non può negare la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sulla base della discontinuità dei periodi lavorativi o della diversità degli impieghi, quando tali requisiti ostativi non sono previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.
  • Le circolari amministrative non possono restringere l'ambito applicativo di una disposizione legislativa né introdurre requisiti ulteriori per il riconoscimento di una posizione disciplinata dalla legge; le circolari contra legem devono essere disapplicate dall'Amministrazione e dal giudice chiamato a sindacare l'atto applicativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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