Ordinanza n. 586/2026 - Palermo, Sezione 3
per la correzione dell’errore materiale sulla sentenza n. 1891 del 2024, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1096 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1891 del 5 giugno 2024, limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione istante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha presentato un'istanza di correzione dell'errore materiale relativa alla sentenza n. 1891 del 2024, già corretta con decreto n. 544 del 18 febbraio 2025. L'istanza amministrativa è stata dichiarata inammissibile perché non notificata alle altre parti, nonostante l'avviso dato in una precedente camera di consiglio e la concessione di un termine per provvedere alla notificazione. Separatamente, la Segreteria generale del TAR ha presentato un'istanza, notificata alle altre parti, per riallineare l'importo delle spese indicato nel dispositivo della sentenza con quello risultante dal precedente decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. La sentenza indicava spese per euro 1.500,00, mentre il decreto di liquidazione n. 3397/2024 aveva liquidato al difensore della parte ricorrente ammessa al patrocinio euro 1.868,75, oltre IVA e CAP. La discordanza è stata qualificata come mero errore materiale dovuto a un disguido nella precedente correzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione proposta dal Ministero dell'Interno per omessa notificazione alle altre parti. Ha invece accolto l'istanza della Segreteria, notificata alle parti, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza n. 1891 del 2024. L'importo delle spese di giudizio è stato sostituito da euro 1.500,00 a euro 1.868,75, oltre IVA, CNAP, rimborso delle spese generali come per legge e contributo unificato in favore dell'Erario-Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Sono state ordinate le annotazioni di correzione previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali degli atti e dei provvedimenti del giudice amministrativo; l'istanza non notificata alle altre parti è stata dichiarata inammissibile.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, l'istanza deve essere notificata alle altre parti; in mancanza, essa è inammissibile.
- La discordanza meramente materiale tra l'importo delle spese indicato nel dispositivo di una sentenza e quello risultante dal decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a., quando non comporta una nuova valutazione decisoria ma il semplice riallineamento di dati già risultanti dagli atti.
- La correzione dell'errore materiale non può modificare il contenuto sostanziale della decisione, ma soltanto rettificare un dato erroneamente riportato per mero disguido.
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