Ordinanza n. 5/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 13 dicembre 2023, ricevuta via p.e.c. in pari data, recante parere favorevole di compatibilità, ex art. 7 L.R.n.9/2017, in relazione alla richiesta del Comune di Torricella relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Dialisi con 8 posti in via Per Maruggio n. 25 nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n.7 di Manduria della A.S.L. di Taranto presentata dalla controinteressata New Dreams Soc. Coop. Sociale, in esito a valutazione comparativa ai sensi della delibera G.R. n. 2037/2013 delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse tra cui quella della parte ricorrente; nonché tutti gli atti connessi e in particolare (ove occorre) la delibera G.R. Pugliese n. 1469 del 21 ottobre 2022 e la delibera G.R. n. 2037/2013, entrambe limitatamente alle disposizioni lesive per la ricorrente; -delle relazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Taranto; il verbale prot. AOO183/19759 del 13 dicembre 2023 in parte qua e ogni altro atto lesivo. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da New Dreams Società Cooperativa Sociale notificato alla controparte il 9 aprile 2024 e depositato in giudizio il 12 aprile 2024: - per l’annullamento della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 00412 del 13 dicembre 2023, ricevuta via p.e.c. in pari data, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Dialisi con n. 8 posti tecnici per emodialisi nell'ambito dell'ASL TA - DSS TA07 - MANDURIA. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i.. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Torricella (TA), a seguito dell'istanza della società “New Dreams Soc. Coop. Sociale” per un Centro Dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi con sede alla Via per Maruggio n. 25” nella parte in cui ha valutato il progetto avanzato da Centro Nefropiatici SS. Medici S.r.l.; -di tutti gli atti presupposti o comunque connessi e, in particolare, del verbale di valutazione dei parametri di valutazione di cui al punto 6) della deliberazione G.R. n. 2037/2013, dell’11 dicembre 2023, prot. Sez. IIIR.G. n. 191/2024 -2-AOO_183/19759.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale regionale recante parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di un centro dialisi privato con otto posti tecnici, nonché gli atti della valutazione comparativa e gli atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina regionale con cui, all’esito della valutazione comparativa prevista dalla disciplina regionale, è stato espresso parere favorevole alla richiesta del Comune di Torricella relativa al progetto della società New Dreams per la realizzazione di un centro dialisi con otto posti, mentre il progetto della ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore. Sono stati dedotti: erroneità manifesta, errori di fatto e violazione o falsa applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2037/2013 e dal regolamento regionale n. 3/2010, come modificato dal regolamento n. 10/2019; assenza, in capo alla controinteressata, del requisito di idoneità professionale, per la mancata previsione dell’attività di dialisi nell’oggetto sociale e per l’inidoneità del codice ATECO; irragionevolezza dell’attribuzione dei punteggi, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La ricorrente ha successivamente rinunciato all’impugnazione della deliberazione regionale n. 2037/2013 e dei relativi motivi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando la valutazione del progetto della ricorrente e deducendo violazione dei parametri regolamentari, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Le amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno inoltre eccepito l’incompetenza territoriale della Sezione di Lecce, eccezione divenuta inefficace dopo la rinuncia all’impugnazione della deliberazione regionale n. 2037/2013.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito, né le questioni di rito o le spese. Ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione nel contraddittorio tra le parti. Il verificatore, individuato nel Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto o in un suo delegato, dovrà accertare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi assegnati ai due progetti — 23 punti alla New Dreams e 19 punti alla società ricorrente — alla luce dei criteri stabiliti dalla deliberazione regionale n. 2037/2013 e delle successive eventuali modifiche applicabili. Il verificatore dovrà svolgere le operazioni comunicandone previamente data, ora e luogo alle parti, redigere una relazione, sottoporla alle osservazioni delle parti e depositare poi una relazione finale integrata con tali osservazioni e le proprie considerazioni. Le parti potranno farsi assistere da tecnici. Il verificatore è stato autorizzato ad accedere ai fascicoli e a richiedere documenti ai pubblici depositari. Ogni decisione sulle altre questioni, sul compenso del verificatore e sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando occorre acquisire elementi tecnici o accertamenti specialistici rilevanti per la decisione; nel caso concreto l’accertamento riguarda la correttezza dei punteggi assegnati nella valutazione comparativa.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Eccezione di incompetenza territoriale
È stato richiamato dalle parti per l’eccezione di incompetenza territoriale a favore della sede di Bari; il TAR ha rilevato che l’eccezione aveva perso efficacia dopo la rinuncia all’impugnazione della deliberazione regionale n. 2037/2013.
art. 7 l.r. Puglia n. 9/2017
Parere favorevole di compatibilità
Costituisce la base normativa regionale del parere di compatibilità relativo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria.
art. 8-quater, comma 2, d.lgs. 502/1992
Accreditamento istituzionale
È richiamato nella disciplina regionale per precisare la possibilità di presentare istanza di accreditamento dopo il rilascio dell’autorizzazione, senza che l’accreditamento attribuisca di per sé un diritto alla remunerazione delle prestazioni.
deliberazione G.R. Puglia n. 2037/2013
Punto 6) — parametri di valutazione
Stabilisce i criteri e i parametri sulla base dei quali devono essere valutati comparativamente i progetti concorrenti; la verificazione deve accertare la corretta applicazione di tali criteri.
regolamento regionale Puglia n. 3/2010, come modificato dal regolamento regionale n. 10/2019
Contiene requisiti e parametri regolamentari rilevanti per la valutazione dei progetti e per le contestazioni formulate nel ricorso principale e in quello incidentale.
deliberazione G.R. Puglia n. 1469/2022
Previsione di otto posti tecnici per emodialisi nell’ambito del DSS TA07 - Manduria
Ha individuato l’ambito distrettuale e la procedura per la presentazione delle richieste di verifica di compatibilità relative alla gestione privata degli otto posti tecnici di emodialisi.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla verifica tecnica della corretta applicazione di parametri di valutazione e dall’esatto calcolo dei punteggi attribuiti a progetti concorrenti, il giudice può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- La verificazione deve essere svolta nel contraddittorio tra le parti e la relazione del verificatore deve essere sottoposta alle loro osservazioni prima del deposito della relazione finale, che deve dare conto delle osservazioni ricevute e delle valutazioni conseguenti.
- In presenza di ricorso principale e ricorso incidentale entrambi fondati sulla contestazione della valutazione comparativa di progetti concorrenti, l’accertamento istruttorio può riguardare la correttezza dei punteggi attribuiti a entrambi i progetti, nei limiti delle censure dedotte.
- La rinuncia all’impugnazione di un atto presupposto, quando determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla relativa contestazione, può rendere inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale fondata sulla necessità di impugnare quell’atto presso altra sede.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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