Sentenza del 24/04/2015 n. 2431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - Irpef - Accertamento sintetico ex art. 38 comma 4 Dpr 600/73 - Valore di presunzione ex lege degli indici di capacità contributiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno d'imposta 2007, un reddito imponibile inizialmente pari a 55.074,27 euro, sulla base della capacità di spesa desunta dall'acquisto di un'autovettura Toyota di elevata potenza fiscale, dall'acquisto di un immobile e dalla disponibilità di altri beni. Il contribuente sosteneva che l'acquisto dell'autovettura fosse stato finanziato e che, ai fini dell'accertamento, dovessero considerarsi soltanto le rate effettivamente pagate nell'anno, oltre alle somme provenienti da risparmi, rimborsi e redditi esenti. L'Ufficio aveva parzialmente riconosciuto tali giustificazioni, riducendo il reddito accertato a 43.621,87 euro.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento. Ha ritenuto legittimo l'accertamento sintetico, affermando che gli indici di capacità contributiva costituiscono presunzioni legali e che spetta al contribuente fornire una prova adeguata della diversa provenienza delle somme utilizzate. È stato inoltre ritenuto corretto considerare, per l'autovettura acquistata a rate, soltanto la quota effettivamente versata nell'anno di riferimento. Tuttavia, poiché il contribuente aveva giustificato redditi esenti per 11.452,40 euro, il maggior reddito è stato ridotto a 43.621,87 euro. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese sostenute e degli indici di capacità contributiva.
La disponibilità di beni e il sostenimento di spese non coerenti con il reddito dichiarato consentono all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente un reddito maggiore. Gli indici utilizzati hanno valore di presunzione legale relativa, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la sproporzione tra spese o investimenti e reddito dichiarato può fondare la pretesa fiscale senza che l'Ufficio debba dimostrare analiticamente ogni singola fonte del reddito presunto.
- Il contribuente deve dimostrare con documenti puntuali che le spese sono state sostenute mediante somme già tassate, esenti, soggette a ritenuta alla fonte, derivanti da disinvestimenti, finanziamenti o liberalità.
- La semplice allegazione dell'esistenza di un finanziamento non elimina l'indice di capacità contributiva: rilevano comunque le rate effettivamente pagate nel periodo d'imposta, salvo adeguata prova della loro provenienza.
- Le giustificazioni parziali riducono il reddito accertato soltanto nella misura delle somme concretamente documentate; non comportano automaticamente l'annullamento integrale dell'accertamento.
- In situazioni analoghe è essenziale produrre già nel contraddittorio preventivo la documentazione bancaria, i contratti di finanziamento, le quietanze, le prove dei disinvestimenti e ogni documento che dimostri la provenienza delle somme.
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