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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33564/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto, la decisione sfavorevole al ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare nel quale il promittente venditore si era impegnato a regolarizzare, entro una certa data, l'immobile sotto il profilo edilizio e urbanistico. Il preliminare prevedeva che, in difetto di regolarizzazione, il promissario acquirente potesse scegliere se procedere ugualmente all'acquisto, concedere una proroga o sciogliersi dal contratto, con restituzione della caparra entro un termine. Il promissario acquirente ha ritenuto di avvalersi del recesso perché l'immobile era privo dei requisiti di agibilità e ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria. Il venditore ha proposto opposizione sostenendo che, invece, era stato l'acquirente a non rispettare i termini contrattuali e a non comunicare tempestivamente la volontà di proseguire nel contratto. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado, l'appello è stato dichiarato inammissibile; in cassazione il venditore ha proposto tre motivi, deducendo: (1) la natura perentoria del termine entro cui l'acquirente avrebbe dovuto manifestare la propria volontà; (2) l'illegittimità della condanna al doppio della caparra in assenza di una chiara manifestazione di volontà di acquistare entro quel termine; (3) ulteriori argomenti a sostegno della richiesta di sospensione, ritenuti ictu oculi inammissibili. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i primi due motivi mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso, poi dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto, opera il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    non risultano depositate memorie

    richiamo al procedimento camerale di decisione senza discussione orale

  • Cass. Sez. U, sentenza n. 24148 del 25/10/2013

    cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790

    richiamata per il principio secondo cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito sotto le spoglie della denuncia di errori di giudizio

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, pur formalmente denunciando errori di diritto o vizi della decisione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del comportamento delle parti e delle risultanze di merito.
  • La qualificazione della condotta delle parti in relazione all'inadempimento di un preliminare e alla legittimità del recesso, quando fondata su apprezzamenti di fatto del giudice di merito, non può essere riesaminata dalla Corte di cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti.
  • La censura che investe la complessiva ricostruzione del sinallagma e la valutazione della tempistica delle comunicazioni tra le parti è inammissibile se si traduce in una richiesta di diversa lettura delle prove e degli atti di causa.
  • Nel giudizio di legittimità, la proposizione di argomenti attinenti solo a richieste cautelari o sospensive, senza confronto con la ratio della decisione impugnata, integra inammissibilità del motivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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