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Sentenza

Sentenza n. 6956/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di revoca dell’erogazione del contributo di autonoma sistemazione in riferimento all’istanza C.A.S. n. -OMISSIS- – determinazione n. -OMISSIS- resa dal Comune di Norcia - trasmessa a mezzo p.e.c. al domicilio indicato dalla ricorrente in data 9.3.2022; - dell’ordinanza del Presidente del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 2016 (come successivamente modificata), nella parte in cui ha circoscritto il riconoscimento del diritto al contributo per il disagio abitativo ad un generico concetto di abitazione “principale, abituale e continuativa”, sconosciuto all’ordinamento e derogante il criterio di residenza abituale conosciuto in ambito della normativa tributaria; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202206401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del contributo di autonoma sistemazione adottata dal Comune di Norcia e art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, come modificata, nella parte relativa al requisito dell'abitazione principale, abituale e continuativa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario CAS)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente originaria ha impugnato la revoca del contributo di autonoma sistemazione, deducendo la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per il superamento del termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotutela, nonché eccesso di potere per violazione della proporzionalità e omessa comparazione degli interessi. Ha inoltre contestato l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, sostenendo che il requisito dell'abitazione principale, abituale e continuativa fosse generico, indeterminabile e più restrittivo rispetto al criterio della residenza abituale desumibile dalla normativa tributaria, con violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità e legittimo affidamento, dell'art. 5, comma 5, l. 225/1992, nonché per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Umbria, la tardività della riassunzione e il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Il giudizio era stato interrotto per il decesso della ricorrente ed è stato riassunto dall'erede.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale quanto all'impugnazione dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, ritenendo competente il TAR Lazio poiché l'atto era stato emanato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, estraneo alla vicenda. Ha ritenuto tempestiva la riassunzione, poiché il termine decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione e non dal mero decesso, dal deposito del certificato di morte o dalla memoria del difensore; l'atto di riassunzione successivo alla pubblicazione dell'ordinanza è stato quindi considerato tempestivo. Nel merito, ha rigettato l'impugnazione dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016. Il CAS è una misura eccezionale, solidaristica e assistenziale, destinata a fronteggiare le prime necessità abitative della popolazione effettivamente colpita dal sisma, non un risarcimento o indennizzo né una prestazione acquisibile indefinitamente. Il requisito dell'abitazione principale, abituale e continuativa è coerente con tale finalità e non costituisce una deroga illegittima alla normativa tributaria, avente diversa funzione. La dimora abituale e continuativa va verificata concretamente, anche mediante elementi quali lo stato di famiglia storico, le utenze e la localizzazione del medico di base o del pediatra, spettando al Comune l'accertamento caso per caso dell'effettiva utilizzazione dell'immobile e della persistenza del disagio abitativo. Quanto alla revoca del contributo, il TAR ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la spettanza e la conservazione del CAS integrino un diritto soggettivo, in assenza di discrezionalità amministrativa e di giurisdizione esclusiva. La controversia sulla revoca fondata sull'insussistenza dei presupposti del beneficio appartiene quindi al giudice ordinario, davanti al quale la domanda può essere riproposta entro il termine perentorio previsto dall'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per il superamento del termine di diciotto mesi per l'autotutela; la questione non è stata esaminata nel merito dal TAR, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla revoca.

  • art. 97 Cost.

    Invocato a sostegno delle censure contro il requisito dell'abitazione principale, abituale e continuativa; la censura è stata respinta.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Invocati in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità, motivazione e ragionevolezza dell'azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato illegittimità nell'ordinanza impugnata.

  • art. 5, comma 5, l. 225/1992

    le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate

    Il TAR ha escluso che l'O.C.D.P.C. n. 388/2016 avesse introdotto una deroga illegittima alla normativa tributaria: il requisito della dimora abituale e continuativa è stato ritenuto coerente con la finalità assistenziale del CAS.

  • art. 3 O.C.D.P.C. n. 388/2016

    I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata

    La disposizione individua il presupposto sostanziale del CAS nella compromissione dell'abitazione principale, abituale e continuativa e nel conseguente disagio abitativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro il termine perentorio previsto dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, previamente avvisando le parti in udienza.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato per individuare il momento in cui l'evento interruttivo produce effetti e per escludere che il mero deposito del certificato di morte o di una memoria del difensore costituisca, di regola, il dies a quo del termine per la riassunzione.

  • O.C.D.P.C. n. 614/2019

    Ha ridefinito i criteri per la concessione del CAS e previsto la presentazione di una dichiarazione sulla permanenza del diritto al beneficio.

  • O.C.D.P.C. n. 670/2020

    Ha previsto la decadenza retroattiva dal CAS, tra l'altro, per chi avesse trasferito la residenza fuori dalle Regioni ricomprese nel cratere sismico.

Massime di principio

  • Il contributo di autonoma sistemazione previsto dalla normativa emergenziale sismica è una misura eccezionale, solidaristica e assistenziale, finalizzata a fronteggiare le prime necessità abitative durante lo stato di emergenza; non costituisce un risarcimento o un indennizzo riparatorio e non attribuisce un affidamento alla sua percezione indefinita nel tempo.
  • Il requisito dell'abitazione principale, abituale e continuativa richiesto per il contributo di autonoma sistemazione è coerente con la finalità di compensare il concreto disagio abitativo subito dalla popolazione effettivamente colpita dall'evento calamitoso e non deve essere automaticamente sostituito dal diverso concetto di abitazione principale utilizzato dalla normativa tributaria.
  • La sussistenza e la persistenza della dimora abituale e continuativa devono essere verificate dall'amministrazione comunale caso per caso, mediante gli elementi disponibili e parametri idonei a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile, quali lo stato di famiglia storico, le utenze e la localizzazione del medico di base o del pediatra.
  • Le controversie sulla spettanza o sulla conservazione del contributo di autonoma sistemazione, quando il beneficio è subordinato alla verifica di requisiti predeterminati senza esercizio di discrezionalità amministrativa, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; ciò vale anche per la revoca fondata sull'accertata insussistenza dei presupposti del beneficio.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto per morte della parte decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione da parte del soggetto interessato alla riassunzione, non automaticamente dalla data del decesso né dal mero deposito del certificato di morte o dalla memoria con cui il difensore dà atto dell'evento.
  • L'impugnazione di un'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile appartiene alla giurisdizione amministrativa e, quanto alla competenza territoriale, al TAR Lazio Roma.

Come è indicizzato

MaterieCalamità e ristoriGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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