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Sentenza

Sentenza n. 2691/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 292/2025 emessa e pubblicata in data 09.09.2025.

Giustizia amministrativa202600663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta del docente per l'annualità 2024/2025, per 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 292/2025, notificata al Ministero il 15 settembre 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere in suo favore la carta del docente per l'importo di 500 euro relativo all'annualità 2024/2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto di aver adempiuto. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché erano decorsi, dalla notificazione della sentenza, i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario rendeva già adeguata la tutela esecutiva e la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua, anche considerando che il ritardo era principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La tutela dell'ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei limiti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso deciso, la nomina del commissario e la natura del ritardo hanno escluso l'astreinte.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di 120 giorni previsto dall'art. 14

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il titolo giudiziale e l'amministrazione non dimostri o non deduca l'avvenuto adempimento; il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire una misura esecutiva sufficiente e rendere manifestamente iniqua l'applicazione contestuale di un'astreinte, soprattutto quando il ritardo sia collegato a una situazione eccezionale di contenzioso seriale e l'amministrazione debitrice sia pubblica.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'attività affidata a un commissario ad acta che sia dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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