Sentenza n. 1961/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.952,86, oltre interessi, per indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1874/2025. La sentenza, ritualmente notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, aveva imposto il pagamento di euro 1.952,86, oltre interessi, per le annualità scolastiche 2015/2016 e 2017/2018. Essendo decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato, era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine per l’adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non avrà diritto a compenso, essendo un dipendente pubblico della struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo assicura l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora in caso di inottemperanza; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il credito riconosciuto dal titolo esecutivo produce già interessi.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato quale disposizione rilevante per il decorso del termine entro il quale l’Amministrazione debitrice deve provvedere al pagamento.
d.m. n. 55/2014 e successive modifiche
È stato utilizzato, analogicamente e avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale notificato all’Amministrazione è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, fissando un termine per l’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto del giudicato produce già interessi secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura amministrativa debitrice può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo, in quanto dipendente pubblico inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione obbligata.
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