Cassazione Penale, Sentenza n. 29391/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due procedimenti penali relativi al medesimo accertamento del 7 luglio 2020 in Melfi per un prelievo abusivo di energia elettrica. Nel primo procedimento, definito con applicazione della pena su richiesta con sentenza del 23 maggio 2023, il fatto era stato quantificato in circa 25.200 kWh e la pena era di dieci mesi di reclusione oltre multa. Nel secondo procedimento, definito con sentenza del 15 ottobre 2024 all'esito di giudizio ordinario, il prelievo era stato quantificato in circa 24.800 kWh e la pena era di due anni di reclusione oltre multa. In sede esecutiva il Tribunale di Potenza ha ritenuto violato il divieto di bis in idem e ha revocato la prima sentenza. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione dell'art. 669 c.p.p., sostenendo che, essendo identico il fatto, dovesse essere eseguita la sentenza meno grave, cioè quella con pena più lieve, e non quella revocata; ha inoltre contestato il richiamo alla nozione di "continenza" del fatto, perché il dato quantitativo dell'energia prelevata sarebbe solo probabilistico e comunque la quantità maggiore risultava proprio nella decisione del 23 maggio 2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, una volta pacifica l'identità del fatto nei suoi elementi essenziali, non poteva attribuirsi rilievo alla diversa indicazione del dies ad quem contenuta in uno dei capi di imputazione, né alla diversa quantificazione dell'energia sottratta, poiché quella maggiore era riferita proprio alla sentenza del 23 maggio 2023, che il giudice dell'esecuzione aveva revocato. In applicazione dell'art. 669 c.p.p., la Corte ha precisato che deve essere eseguita la sentenza di condanna meno grave in rapporto all'entità della pena. Ha quindi invertito l'individuazione della decisione da revocare e di quella da porre in esecuzione: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla scelta della sentenza da revocare, ha revocato la sentenza del 15 ottobre 2024 e ha ordinato l'esecuzione della sentenza del 23 maggio 2023.
Norme richiamate
art. 669 c.p.p.
In presenza di un medesimo fatto oggetto di due giudizi, va posta in esecuzione la sentenza di condanna meno grave in rapporto all'entità della pena; non è consentito fare leva su differenze solo apparenti o non decisive del capo di imputazione per scegliere la decisione da revocare.
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo per violazione del divieto di bis in idem, quando l'identità del fatto è pacifica, la scelta tra le due decisioni deve essere compiuta sulla base della minore gravità della condanna, cioè della pena complessivamente meno severa.
- Una diversa indicazione del periodo temporale terminale del fatto contestato non è di per sé decisiva, se il nucleo storico-naturalistico della condotta resta identico tra i due procedimenti.
- La quantificazione del bene giuridico sottratto o dell'evento economico non può essere utilizzata in modo meramente astratto o probabilistico per sovvertire la regola dell'art. 669 c.p.p., quando dagli atti risulti quale sentenza sia effettivamente meno grave.
- Se il giudice dell'esecuzione individua in modo invertito la sentenza da revocare rispetto a quella da eseguire, la decisione è annullabile senza rinvio limitatamente a tale individuazione.
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